Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20960 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29250-2016 proposto da:

R.R., D.S.F., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli Avvocati EMILIO DE STEFANO e PASQUALE

DE STEFANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2466/2015 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

D.S.F. e R.R. impugnavano un avviso di accertamento per ICI, notificato in data 27.11.2007 dal Comune di Praia a Mare, con cui veniva richiesto il pagamento dell’imposta a conguaglio con riferimento all’anno 2004. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza 958/5/13, accoglieva il ricorso. I contribuenti ricorrevano successivamente per l’impugnazione della rendita, mai notificata, innanzi alla medesima Commissione che, con sentenza n. 259/01/12, rigettava il ricorso. D.S.F. e R.R. proponevano appello, ritenendo l’omessa rispondenza dei dati ufficiali inseriti in catasto rispetto alla situazione reale ed effettiva dell’immobile. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 2466/15, respingeva il gravame. I contribuenti ricorrono per cassazione svolgendo due motivi, il secondo dei quali articolato in tre distinte censure. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza rilevando, ai fini della validità, che la pronuncia, depositata dal giudice di appello in data 22.12.2015, reca l’annotazione del suo estensore relatore, il quale sottoscrive anche nella qualità di Presidente della sezione III, per l’avvenuto decesso in data 24.11.2015 del Presidente titolare della predetta sezione, sebbene il deliberato sia stato deciso in data 4.12.2014, giorno di discussione del ricorso in udienza, a seguito di riserva del Collegio della decisione. Secondo i ricorrenti da ciò consegue che, al momento del deposito della sentenza, il Collegio non risulterebbe validamente composto, perchè mancante di uno dei componenti.

1.1. Il motivo non è fondato. Si legge nella parte finale della sentenza impugnata che la decisione è stata deliberata dal Collegio in data 4.12.2014, quando era ancora in vita il Presidente Dott. F.D.N., deceduto poi il 24.11.2015. La sentenza risulta depositata in segreteria in data 22.12.2015 dopo la morte del Presidente. Tale precisazione è stata resa in sentenza, in ossequio al disposto di cui all’art. 132 c.p.c..

Questa Corte ha precisato: “In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, la norma di cui all’art. 132 c.p.c., nel consentire al consigliere anziano la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullità del provvedimento, non soltanto l’esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’incombente, ma anche la esplicita (ancorchè generica) menzione della natura dell’impedimento stesso contestualmente alla apposizione della firma sostitutiva. Ne consegue, da un canto, la insufficienza della semplice annotazione, in calce alla sentenza, della dicitura, precedente la firma, che si limiti a richiamare, senza ulteriore specificazione, l’art. 132 c.p.c. e, dall’altro, la impossibilità di porre riparo a tale insufficienza in epoca successiva al deposito della sentenza, anche nella ipotesi in cui (come in caso di morte pregressa del presidente), l’impedimento stesso risulti obiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni possibilità di valutazione ed apprezzamento”(Cass. n. 8742 del 1998).

Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 158,276 e 132 c.p.c., si deduce che solo la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quello al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c.. Nella fattispecie, la sentenza è venuta in esistenza in un momento in cui il Collegio, di fronte al quale le parti avevano precisato le conclusioni, era validamente composto, ed al momento del deposito si è dato correttamente atto dell’impedimento del giudice (nella specie il Presidente) che nelle more era deceduto. Come precisato da questa Corte: “La sottoscrizione, da parte dei giudici che l’hanno deliberata costituisce un requisito essenziale della sentenza e la sua mancanza è causa di nullità assoluta ed insanabile Il rigore di questo principio trova un eccezionale temperamento nella norma dell’art. 132 c.p.c., u.c., con la quale il legislatore ha voluto evitare che dalla morte o da altro impedimento di taluno dei giudici, sopravvenuto nell’ultima fase del procedimento formativo della sentenza, questa rimanga caducata in tutti gli altri elementi “(Cass. n. 511 del 1969).

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata articolando varie doglianze in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, per mancata notifica della nuova rendita catastale; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, atteso che il procedimento che ha generato l’impugnata rendita catastale è stato attuato secondo una prassi che, nell’anno 2003, non aveva alcuna validità e che era stata abrogata (mediante notifica nell’albo pretorio); c) omessa valutazione su statuizioni di fatto esposte in grado di appello ed omesso esercizio dei poteri concessi dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, atteso che i giudici di appello, in ipotesi di dubbio, avrebbero potuto disporre, con ordinanza, una consulenza tecnica di ufficio, oppure richiedere agli appellanti la produzione di perizia tecnica giurata a firma di un professionista abilitato, nonostante le fotografie depositate attesterebbero, con estrema puntualità, la situazione dei luoghi.

2.1. Le censure a) e b), da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono infondate.

Il giudice del merito, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha appurato che la rendita in questione risaliva agli anni 1990 e non al 2003. Ne consegue che, a mente della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74,comma 3, la rendita non richiedeva la notificazione specifica ma poteva essere comunicata al contribuente con la notificazione del primo atto impositivo e, quindi, poteva essere impugnata unitamente a tale atto, a nulla rilevando, perchè effettivamente superata dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la pregressa procedura di notificazione mediante pubblicazione in albo pretorio.

Questa Corte ha chiarito che: “La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, prevedendo – relativamente agli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali – che solo dall’avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita possa iniziare a decorrere il termine per proporre ricorso di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3 e successive modifiche priva di rilevanza, ai fini processuali indicati, la forma di pubblicità degli atti attributivi o modificativi della rendita, mediante affissione all’albo pretorio (come disciplinata dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 1249, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modifiche), con la conseguenza che nel caso in cui l’atto di classamento ed attribuzione della rendita sia stato pubblicato nell’albo pretorio anteriormente al 31 dicembre 1999, il termine perentorio per la proposizione del ricorso, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, comincerà a decorrere soltanto dalla data di notifica del primo atto impositivo che tali valori catastali abbia recepito ai fini dell’accertamento o della liquidazione della singola imposta. Pertanto, nel caso in cui prima dell’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000 sia stato proposto ricorso avverso l’atto attributivo o modificativo della rendita, non recepito in un atto impositivo, ed il giudizio sia ancora pendente a tale data, non può farsi luogo ad inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato oltre il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., art. 21, decorrente dall’ultimo giorno della pubblicazione dell’atto stesso presso l’albo pretorio comunale” (Cass. n. 5841 del 2011).

Nella specie, va precisato che non è in contestazione il diritto del contribuente ad impugnare la rendita in questione, atteso che la stessa gli era stata resa nota con la notificazione dell’avviso di accertamento ICI, relativo all’anno 2004.

Infondata anche la doglianza espressa con la censura c) del secondo motivo, con cui si contesta la corrispondenza dell’immobile alla descrizione catastale; per tale accertamento la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

A tale riguardo va tenuto conto che il giudice del merito non è tenuto a disporre una consulenza tecnica d’ufficio, anche a fronte di una specifica richiesta di parte, rientrando tale valutazione tra i poteri discrezionali del giudice del merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 2103 del 2019).

3. In definitiva, il ricorso va rigettato e la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 500,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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