Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2096 del 24/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3363-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA
MARIA AVOLA FARACI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 972/3/2017 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su accertamento Irpef, Iva, Irap anno 2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provata la mancanza di giustificazione delle operazioni bancarie posti a base dell’accertamento, limitandosi a paragonare i saldi bancari riferiti al 2008 con i ricavi realizzati nel quinquennio 2004/2008.
B.G. si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con istanza del 3 dicembre 2018 B.G. ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10;
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019