Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20959 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 22/07/2021), n.20959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15511/2012 R.G. proposto da:

T.B.S. TAX BACK SERVICE s.r.l., in persona dal suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. prof. Paolo Colombo e dall’avv. Raffaele Sperati, con

domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini n. 88;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 216/65/11 depositata il

22/12/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta il 14/04/2021 dal Consigliere

Roberto Succio;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. de Augustinis Umberto che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine rigettarsi lo

stesso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società T.B.S. Tax Back Service s.r.l. quale rappresentante fiscale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 12, comma 2, della società con sede in Norvegia GyroEvent A.S. l’atto impositivo qui impugnato contestando l’indebita detrazione di IVA per Euro 13.028,00 sulle spese di albergo e ristorazione, in quanto ritenute non ricomprese nell’oggetto dell’attività d’impresa.

Ricorreva alla CTP di Mantova la società contribuente, sostenendo che i servizi acquistati erano parte essenziale e necessaria del servizio complessivamente reso dalla società al committente Meny A.S.

Il giudice provinciale accoglieva il ricorso; la sentenza era impugnata dall’Ufficio presso la CTR bresciana che invece accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure dichiarava legittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva 2004.

Avverso la sentenza di cui sopra propone ricorso per cassazione la società contribuente con ricorso affidato a tre motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020), che lo individua nel “quindicesimo giorno precedente l’udienza” (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi – in conformità alla regola generale – che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”.

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell’acquiescenza delle parti ai sensi dell’art. 157 c.p.c..

Premesso, infatti, che l’intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio – a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.) – in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell’interesse pubblico, la tempestività dell’intervento, in relazione al disposto del citato D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà – e l’onere – di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

Comunque, nel presente caso parte ricorrente con propria memoria tempestivamente depositata oltre a rilevare – correttamente – la tardività delle conclusioni di cui si è sopra detto, ha analiticamente controdedotto nel merito della controversia, con ciò dimostrando di non aver subito nel concreto alcuna limitazione nell’esercizio del proprio diritto di difesa. Il vizio in parola è stato quindi debitamente sanato.

Venendo quindi ora all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 – bis, comma 1, per avere la CTR erroneamente ritenuto che le prestazioni alberghiere e di ristorazione oggetto di rilievo non formassero oggetto dell’attività propria dell’impresa, e in quanto accessorie dessero origine a iva non detraibile.

Il secondo motivo censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la pronuncia gravata per vizio motivazionale, non avendo la CTR spiegato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere le prestazioni contestate come non abituali e quindi accessorie; il terzo motivo svolge ulteriore analoga censura motivazionale sotto l’autonomo profilo della contradditorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Va esaminato, in quanto dirimente, il secondo motivo: esso è fondato. Risulta dalla narrativa della pronuncia della CTR come la questione posta al secondo giudice riguardasse la natura accessoria o meno delle prestazioni sottoposte a controllo, in ordine alle quali l’Ufficio sostenendo la loro accessorietà – recuperava l’iva sulle stesse detratta. A fronte di tal questione, che come si desume dalla lettura della sentenza impugnata è stata percepita correttamente dal secondo giudice come costitutiva nel nocciolo del problema fattuale prima e giuridico poi da risolvere, la CTR ha del tutto omesso di indicare in sentenza le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non provato che tali prestazioni di ristorazione ed alberghiere fossero oggetto dell’attività propria dell’impresa. Certo infatti non può ritenersi motivazione adeguata il semplice enunciato relativo al difetto di prova riscontrato e al fatto che “pare evidente che tali attività non avessero carattere abituale ma solo accessorio e non fossero certo rilevanti al fine della determinazione del volume di affari della società”.

Tal ultima affermazione – che dovrebbe secondo la CTR costituire motivazione – è puramente e meramente assertiva, del tutto apodittica, priva di ogni riferimento concreto e diretto alle risultanze del processo e alle allegazioni delle parti; la stessa giunge a conclusioni altrettanto apodittiche del tutto insufficienti a enunciare e rendere comprensibili le ragioni del decisum in quanto non illustra alcuna delle ragioni in forza delle quali si è ritenuto evidente che le attività in parola non avessero carattere abituale ma solo accessorio.

All’esito della sopra illustrata decisione, i restanti motivi sono assorbiti. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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