Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20959 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, P. dell’Emporio

16/a, presso l’avv. Guizzi Giuseppe, che con l’avv. Montagnani

Caterina lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento G.M.N. s.r.l. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, via A. Fusco 104, presso l’avv. Caiafa Antonio,

rappresentato e difeso dall’avv. Pagni Ilaria giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli emesso nel procedimento n.

576/99 in data 1.12.2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito gli avv. Guizzi per il ricorrente e Pagni per il fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 3 77 c.p.c. osservava quanto segue: ” G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (cui ha resistito l’intimato) avverso il decreto con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento di liquidazione del compenso spettante, per l’attività di consulente del lavoro svolto nell’ambito del fallimento G.M.N. s.r.l.

In particolare il tribunale riteneva corretta sia l’applicazione della tariffa dei consulenti tecnici, essendo stata inquadrata la collaborazione dell’istante nella figura del coadiutore, che la determinazione del compenso, sia pur quantificato in misura inferiore ai minimi in ragione dell’assenza di un contenzioso, dell’appartenenza dei lavoratori ad una medesima azienda, della ripetitività nell’espletamento dell’incarico, e tale valutazione è stata censurata dal G. sotto il duplice aspetto della “qualificazione del ruolo rivestito dal ricorrente” (primo motivo), e della illegittima riduzione del compenso (secondo motivo).

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato, quanto al primo motivo, poichè indipendentemente dal fatto che la qualificazione dell’opera svolta è rimessa alla valutazione del giudice del merito, il tribunale ha nel concreto applicato l’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. n. 352 del 1988 in conformità della stessa richiesta dell’istante (p. 9 ricorso). Quanto al secondo, perchè non è sindacabile in sede di legittimità la quantificazione del compenso, mentre l’avventa riduzione della stessa al di sotto dei minimi, peraltro contestata con censura genericamente formulata, è in realtà insussistente, essendo la dedotta violazione riferibile alla somma delle posizioni individuali esaminate – e quindi ad una pluralità di incarichi -, mentre nella specie si trattava di un unico incarico, sia pur da espletare attraverso l’esame di diverse posizioni”.

A tali rilievi hanno aderito il pubblico ministero ed il fallimento, e per vero non sono stati espressamente contrastati neppure dal ricorrente, che nella memoria depositata si è infatti soffermato sull’esame del controricorso e sugli elementi posti a base della proposta impugnazione. Il Collegio ritiene tuttavia di condividere le conclusioni di relatore per le ragioni dallo stesso indicate, e da ciò consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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