Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20959 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24867-2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE

98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LENZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO FORTUNATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio

ACDLEX, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO DELLA ROCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2919/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

M.V. impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, due avvisi di accertamento per ICI, anni di imposta 2008 e 2009, relativi ad un terreno ritenuto edificabile, assumendone il difetto di motivazione, atteso che non era dato riscontrare quali fossero stati i criteri di valutazione dell’accertamento dell’imposta. L’adita Commissione, previa riunione dei giudizi, accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento all’anno 2008, disponendo che l’area edificabile riportata al foglio (OMISSIS), l’art. 190, fosse calcolata sulla consistenza di mq. 3698, confermando per il resto gli atti impugnati. Il contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 2919 del 2016. I giudici di appello, osservando che gli atti impugnati facevano riferimento alla delib. di Giunta 23 febbraio 2007, n. 240, nota al contribuente, e che le aree oggetto di accertamento erano edificabili, ricadendo nel comparto edificatorio dello strumento urbanistico generale, ritenevano ininfluenti le contestazioni circa il calcolo della relazione di stima comunale, atteso che le motivazioni addotte dal ricorrente non erano state adeguatamente documentate. M.V. ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi illustrati con memorie. Il Comune di Salerno si è costituito con controricorso ed ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione o falsa applicazione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1997, art. 5, comma 5, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del Reg. ICI Comune di Salerno, art. 7, atteso che il contribuente, nei ricorsi di primo e secondo grado, avrebbero rilevato l’illegittimità della delib. di G.C. 23 febbraio 2007, n. 240, con cui era stata approvata la relazione di stima del 21.2.2007, utilizzata dal Comune di Salerno per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili, lamentando che nella predetta relazione fossero assenti alcuni dei criteri inderogabili fissati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ossia: i calcoli estimativi relativi alla destinazione d’uso consentita ed i calcoli estimativi relativi ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, applicando un unico valore per le aree relative a diverse destinazioni.

Il contribuente denuncia che la relazione di stima comunale era stata a sua volta basata sulla delib. di Giunta Regionale Campania 16 giugno 2006, n. 786, laddove, invece, le perizie giurate di parte, allegate ai ricorsi, avrebbero dimostrato, applicando in modo analitico la predetta delibera, i valori corretti delle aree edificabili oggetto di accertamento.

Pertanto, la delib. di Giunta Comunale n. 204 del 2007 doveva ritenersi illegittima e andava disapplicata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c., con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto correttamente motivata la determinazione del valore delle aree edificabili ed i conseguenti avvisi di accertamento, a fronte di una motivazione generica ed astratta, del tutto sganciata dalla fattispecie concreta. Si argomenta che la relazione di stima comunale, approvata con delibera di G.C. n. 204 del 2007, era stata eseguita sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta Regionale della Campania 16 giugno 2006, n. 786, ma nella relativa attuazione riportava una errata applicazione degli stessi, disattendendoli in assenza di qualsivoglia motivazione.

3. Con il terzo motivo si precisa che con riferimento alla errata attuazione della delib. di Giunta Regionale della Campania n. 786 del 2006 (punto 11.2 del ricorso) l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui “a nulla valgono le contestazioni circa il calcolo della relazione di stima comunale, atteso che le motivazioni addotte non sono adeguatamente documentate”, configurerebbe, altresì, un ulteriore vizio di illegittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalle parti.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato, in ragione delle seguenti considerazioni.

a) Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili, come nel caso di specie, stabilisce che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. La disciplina relativa alla “potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili” è poi fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell’art. 52, la possibilità (possono) di “g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.

I criteri normativamente determinati dall’art. 5 cit. devono considerarsi tassativi, pertanto, il giudice del merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass. n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010).

b) Parte ricorrente denuncia l’illegittimità della delibera di G.C. 21 febbraio 2007, n. 240, utilizzata dal Comune di Salerno per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili, sostenendo che nella relazione di stima a cui fa riferimento sono esenti alcuni dei criteri inderogabili fissati dal D.Lgs. cit., art. 5, comma 5 e che tale relazione è stata basata su una precedente delib. della Regione Campania n. 786 del 2006.

Orbene, i valori indicati nella delibera comunale rappresentano una mera autolimitazione al potere di accertamento del Comune e possono essere disattesi dal giudice in caso di prova contraria da parte del contribuente, ovvero con una autonoma perizia disposta dallo stesso giudice (Cass. n. 24573 del 2010). In sostanza, la deliberazione dei valori periodici delle aree edificabili rappresenta una presunzione suscettibile di prova contraria, sostanzialmente assimilabile ad un ” redditometro” (Cass. n. 16702 del 2007), nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’ente impositore, ed al giudice, contrastabili con idonee prove contrarie da parte del contribuente (Cass. n. 16700 del 2007; Cass. 9216 del 2007; Cass. n. 5068 del 2015; Cass. n. 15312 del 2018). Si è, infatti, precisato che: Un tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59 e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore” (Cass. n. 5068 del 2015).

c) Ne consegue che, allorchè nel processo il Giudice ritenga raggiunta la prova, o perchè fornita dall’interessato o perchè comunque emergente dagli atti di causa, che ad un’area edificabile (possa o) non possa essere applicato il valore stimato dal Comune, può disattenderlo, e, su istanza di parte, procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, comma 5).

Nella specie, la delibera G.C. 21 luglio 2007, n. 240, richiamante la relazione di stima del Comune, determinava in via presuntiva il valore dell’area, con efficacia analoga a quella degli studi di settore, con possibilità per il contribuente di provare un valore minore. Il giudice del merito, con accertamento in fatto, ha precisato che tale prova non è stata fornita, affermando testualmente: ” In conclusione, a nulla rilevano le contestazioni circa il calcolo della relazione di stima comunale, atteso che le motivazioni addotte non sono adeguatamente documentate”.

Ne deriva ulteriormente che, nella fattispecie, non si verifica alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, atteso che non si tratta di disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, a causa di una ritenuta illegittimità dello stesso (ovvero di contrasto tra l’atto amministrativo ed una legge o comunque un provvedimento normativo di rango superiore), vertendosi invece in tema di questione di fatto, ovvero di comprovata inadeguatezza (o adeguatezza) dei criteri generali di stima elaborati dal Comune in sè legittimi, in relazione alle caratteristiche specifiche di una determinata area edificabile (Cass. n. 24573 del 2010), e di prova (che il contribuente era tenuto ad offrire), in concreto, della incongruenza dei valori in essa indicati rispetto al valore venale di mercato attribuibile all’area edificabile in esame.

2. Prive di rilievo le doglianze espresse con il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto le omissioni illustrate con il primo motivo avrebbero comportato il difetto di motivazione della delib. G.C. n. 240 del 2007 e, quindi, degli avvisi di accertamento impugnati.

Non ricorre nella fattispecie il predicato vizio di motivazione della delibera, in quanto non è contestato che la stessa facesse riferimento alla relazione di stima comunale a sua volta basata sulla delib. di Giunta Regionale n. 786 del 2006; quanto agli avvisi di accertamento, l’aspetto motivazionale risulta rispettato posto che non è contestato che gli stessi recavano gli estremi della delibera di riferimento, atto soggetto a pubblicità legale, che si presume conoscibile (Cass. n. 30052 del 2018; Cass. n. 13105 del 2012).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il contribuente lamenta un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, denunciando, sostanzialmente, l’omesso esame di perizie di parte, le quali, secondo l’indirizzo ampiamente condiviso da questa Corte, possono essere qualificate solo come argomenti di prova, che non possono assurgere a fatti decisivi della controversia (Cass. n. 9029 del 2015; Cass. n. 8621 del 2018).

6. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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