Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20959 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29784/2017 R.G. proposto da:

SANTELLONE SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. D’ARRIGO DOMENICO,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. RAMADORI PAOLA

in Roma, Via M. Prestinari, 13;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 7121/2016, depositata in data 19 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società contribuente SANTELLONE SRL, esercente attività di locazione immobiliare di beni di sua proprietà, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2007, con il quale – previo rigetto di interpello proposto dalla contribuente – venivano applicate le disposizioni antielusive di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, con accertamento del reddito minimo presunto ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni;

che la CTP di Brescia ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 19 dicembre 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio, evidenziando che parte contribuente non ha provato le situazioni oggettive che avrebbero impedito la generazione di ricavi e di reddito nella misura minima presunta, nonchè rilevando come il canone di locazione del complesso imprenditoriale non fosse in linea con i parametri di mercato;

che ha proposto ricorso la società contribuente affidato a due motivi e che l’Agenzia intimata si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza;

che la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con L. 1 dicembre 2016, n. 225, allegando prova di alcuni pagamenti eseguiti medio tempore;

che questa Corte, con ordinanza in data 6 marzo 2019, ha richiesto a parte ricorrente documentazione che consentisse di correlare la richiesta di definizione agevolata con l’avviso di accertamento per cui è causa;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Parte contribuente, pur non ottemperando all’invito di questa Corte di cui all’ordinanza indicata in premessa, ha documentato con memoria ex art. 378 c.p.c. di avere fatto ricorso in data 31 maggio 2019 alla definizione di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, documentando il pagamento della prima rata entro il 31 maggio 2019;

che l’Agenzia delle Entrate ha inoltrato comunicazione di avvenuta cessazione del contendere;

che la controversia deve ritenersi definita a termini del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, secondo cui “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”;

che, pertanto, deve dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere e che, atteso l’avvalimento della procedura di definizione agevolata e la natura della controversia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate;

che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, non essendovi applicazione del suddetto meccanismo sanzionatorio nel caso di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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