Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20958 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 22/07/2021), n.20958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15809 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

s.r.l. B & B, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Marcello Bacci e Mario Bacci, presso lo studio dei quali in

Roma, alla via Luigi Capuana, n. 207, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sede di Brescia, depositata in data 11

dicembre 2014, n. 6577/64/14;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14 aprile 2021

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

lette le considerazioni della Procura generale, in persona del

sostituto procuratore generale De Augustinis Umberto, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerge dagli atti che l’Agenzia delle entrate ha contestato alla contribuente l’indebita detrazione dell’iva e l’indebita deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, risultanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse nel 2006 dalla s.r.l. Prosteel e dalla Kft Hungaro Vas e che la s.r.l. B & B ha impugnato il conseguente avviso di accertamento, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia.

Quella regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia limitatamente all’iva, sostenendo, quanto alle imposte dirette, che la contribuente non poteva essere a conoscenza che le proprie fornitrici avessero rapporti con la s.p.a. F., che è stata l’unica destinataria del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con la quale la s.r.l. B & B nessun rapporto ha avuto. A ulteriore comprova della buona fede della contribuente il giudice d’appello ha evidenziato che essa ha tenuto regolarmente la contabilità, ha incassato i crediti e ha pagato i debiti, tramite bonifici bancari, e ha aggiunto che v’e’ prova dell’esistenza della merce oggetto delle compravendite. Sicché, ha concluso, la B & B. non aveva modo di sapere dell’esistenza di un disegno frodatorio combinato dai propri fornitori con altri soggetti.

Contro questa sentenza, per il profilo di soccombenza concernente l’iva, propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che articola in due motivi e illustra con memoria, cui risponde l’Agenzia con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020), che lo individua nel “quindicesimo giorno precedente l’udienza” (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi – in conformità alla regola generale – che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”;

il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell’acquiescenza delle parti ai sensi dell’art. 157 c.p.c..

Premesso, infatti, che l’intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio – a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.) – in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell’interesse pubblico, la tempestività dell’intervento, in relazione al disposto del citato D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà – e l’onere – di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative; laddove nel caso in esame nessuna eccezione è stata proposta;

2.- Di rilievo assorbente è il secondo motivo del ricorso principale, per il profilo concernente l’omessa motivazione della sentenza impugnata, giacché effettivamente il giudice d’appello, pur avendo sottolineato che la contribuente non era e non sarebbe potuta essere a conoscenza del disegno frodatorio congegnato dai propri fornitori e che, anzi, la condotta tenuta e l’esistenza della merce compravenduta evidenziavano la sua buona fede, apoditticamente ha concluso che l’iva è dovuta.

Il motivo va quindi accolto, e comporta l’assorbimento del primo, che concerne l’omessa pronuncia in ordine alla legittimità della motivazione dell’avviso, avvenuta per relationem.

Ne consegue la cassazione della sentenza in relazione del profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

3.- Sono, invece inammissibili i tre motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente, perché connessi, coi quali l’Agenzia, in relazione alla deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, rispettivamente lamenta:

– la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e degli artt. 2727 e 2729 c.c. (primo motivo), in quanto, sostiene, a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti la fattura perde la propria valenza dimostrativa, di modo che gli elementi valorizzati in sentenza sono privi di gravità, precisione e concordanza;

– la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 30, perché reputa che la statuizione sulla sussistenza della buona fede sia affidata ad affermazioni apodittiche e illogiche (secondo motivo);

– la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, perché torna a contestare la congruenza della valutazione del giudice d’appello in relazione alla sussistenza della buona fede della contribuente (terzo motivo).

La censura è anzitutto inammissibile per difetto di rilevanza là dove si punta sull’inconferenza degli elementi addotti dal giudice d’appello a dimostrazione della buona fede della contribuente, a fronte della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012, in base al quale l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o deterrninabilità.

3.1.- La censura è poi inammissibile perché volta a sovvertire l’accertamento di fatto, contenuto in sentenza, in ordine alla certezza ed effettività dei costi (il giudice d’appello sostiene difatti che i debiti sono stati pagati tramite bonifici bancari e che v’e’ certezza dell’esistenza della merce compravenduta) e alla loro inerenza (poiché il giudice d’appello si riferisce giustappunto al pagamento dei debiti per le forniture).

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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