Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20958 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21303/13) proposto da:

COMUNE di SCOPPITO, in persona del sindaco p.t. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Ferdinando

Paone, nel cui studio in Roma, corso Trieste n. 37 ha eletto

domicilio;

– ricorrente –

contro

G.S., rappresentata e difesa, giusta procura in calce

al controricorso, dall’avv. Luciana Corbelli, ed elettivamente

domiciliata in Roma alla via Carmignano Severo n. 9 presso lo studio

dell’avv. Mauro Pietrangeli Bernabei;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 80/2013, depositata

l’8 febbraio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27

maggio dal Consigliere relatore Dott. CRISCUOLO MAURO;

uditi gli Avv.ti Paone Ferdinando per parte ricorrente F.C.,

con delega parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8.9.2008, G.S. proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di L’Aquila avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, e precisamente della previsione di cui all’art. 142, comma 8, emesso dal Comune di Scoppito, per eccesso di velocità, così come rilevata da apparecchio Autovelox Velomatic (OMISSIS).

Deduceva la ricorrente che l’apparecchio di rilevazione non era segnalato prima della sua collocazione, così come previsto dalla normativa predisposta dal Ministero delle Infrastrutture, e che inoltre proveniva da strada comunale e che immettendosi nella (OMISSIS) direzione (OMISSIS) all’altezza del km. 13.950 e del civico n. (OMISSIS) di via (OMISSIS), dall’incrocio a seguire non vi era segnaletica che indicasse limiti di velocità, assumendo il Comune che in quel tratto era stato posto il limite di 70 kmh.

Con sentenza n. 727/2009 depositata il 28.03.2010, il Giudice di Pace adito accoglieva l’opposizione dichiarando la nullità del verbale impugnato.

Avverso tale pronunzia, con atto notificato il 17.1.2011 proponeva appello il Comune di Scoppito denunziando la violazione delle norme in tema di onere della prova nonchè l’omessa considerazione della valenza probatoria del verbale di contravvenzione.

Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 80/2013 del 21 gennaio 2013, il Tribunale di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello perchè proposto tardivamente, ossia dopo il temine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., anche considerando il temine di sospensione feriale.

Avverso la indicata sentenza del Tribunale di L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Scoppito, articolato su un motivo.

Resiste G.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., assumendo che la nuova formulazione della norma in oggetto, che ha previsto la riduzione del termine lungo per impugnare a sei mesi, opera a decorrere dal 4 luglio 2009 ed in relazione ai soli giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, cosi come previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1.

Il motivo è fondato.

Ed, infatti, è pacifico che il procedimento in esame sia stato introdotto in primo grado in data 8 settembre 2008, come peraltro riconosciuto in controricorso anche dall’iniziale parte opponente.

Posto tale elemento di fatto, deve altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la corretta esegesi della novella di cui all’art. 327 c.p.c., così come confortata dalle previsioni di diritto intertemporale inserite nella L. n. 69 del 2009, è nel senso che (cfr. ex multis Cass. 21 giugno 2013 n. 15741) la modifica in esame introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase odi un successivo grado di giudizio (in termini si veda anche Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060; Cass. 6 ottobre 2015 n. 19969).

A tali principi non risulta essersi conformata la sentenza impugnata che è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, avendo riguardo verosimilmente, ma erroneamente, alla data di proposizione dell’appello, e non anche a quella di introduzione del giudizio di primo grado.

L’accoglimento del motivo determina la cassazione della pronuncia, con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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