Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20958 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20958 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

.294,

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DREAM

SERVICES

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante, domiciliata in Roma Via G.Battista Vico
22

presso lo studio dell’Avv.to Benedetto Santacroce

giusta procura speciale a margine del ricorso

1

- ricorrente Contro
AGENZIA DELLE DOGANE

in persona

del direttore pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

-controricorrente-

avverso la sentenza n.34/33/08 depositata il
24/9/08 della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/1/2013 dal Consigliere
Dott.ssa Marina Meloni; udito l’avvocato Alessandro
Fruscione per delega dell’Avv.to Salvatore Mileto;
udito l’Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio;
udite le conclusioni del P.M. in persona del
sostituto Procuratore Generale Zeno Immacolata che

dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
A seguito di indagini della Guardia di Finanza di
Vercelli in ordine ad eventuali violazioni connesse
al regime di transito comunitario di autoveicoli,
veniva accertato che due autovetture erano state
2

u_

trasportate

a

Caresanablot

presso l’unità locale della Dream Services srl e,
successivamente, un solo veicolo era stato
rinvenuto nei locali della SIAD, senza alcuna
annotazione sull’apposito registro di carico e

Con invito di pagamento in data 2/3/2005 l’Ufficio
delle Dogane chiedeva il pagamento della somma di
8.193,42 oltre interessi di mora alla società Dream
Services srl a titolo di imposta IVA non assolta
sull’importazione di autovetture provenienti da
paesi terzi. In particolare da indagini effettuate
era emerso che i containers con le autovetture
sbarcate presso il porto di Genova anziché essere
trasportato fino ad Orbassano per essere introdotti
presso il deposito doganale della SIAD
(spedizioniere) e successivamente nel deposito
fiscale IVA, giungevano direttamente a Caresanablot
presso l’unità locale della Dream Services dove la
merce veniva scaricata, con conseguente evasione
dell’obbligazione doganale all’importazione.
La società Dream Services srl presentava ricorso
alla Commissione Tributaria provinciale di Torino
che dichiarava inammissibile il ricorso.

3

scarico del deposito IVA gestito dalla SIAD.

Entrambe le parti proponevano appello e la
Commissione tributaria regionale del Piemonte, con
sentenza nr.34/33/08 depositata in data
24/9/2008,in riforma della sentenza di primo grado

dichiarava legittima la richiesta di pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Piemonte ha proposto ricorso per
cassazione la società contribuente con quattro
motivi ed ha resistito l’Agenzia delle Dogane con
controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta nullità della sentenza ex art. 360,
1 ° comma nr.4 cpc in quanto la CTR ha affermato
che l’autofattura emessa dalla società Dream

impugnata,riconosceva la propria competenza e

Services srl non costituirebbe valido mezzo di
pagamento anche per motivi di economicità di
contenziosi, ispirando così la decisione invece
che a ragioni esclusivamente giuridiche ad
esigenze di politica giudiziaria.

4

A-2

Il

motivo

è

infondato e

deve

essere respinto. Infatti la sentenza emessa dal
giudice di appello è adeguatamente e
compiutamente motivata con argomentazioni di
natura giuridica esaurienti e decisive e

osservazioni anche estranee all’oggetto del
giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 203 e
204 cod. doganale com. in riferimento all’art.
360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ravvisato
un’ipotesi

di

sottrazione

alla

vigilanza

doganale delle merci vincolate al regime del
transito comunitario esterno all’atto del loro
arrivo al porto di Genova, mentre al contrario i
dazi doganali all’importazione erano stati
quantificati e pagati lo stesso giorno
dell’affermata

sottrazione

al

controllo

doganale.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.50 bis d.l. 331/93 e degli artt. 19,23
e 25 DPR 633/72 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc in quanto la CTR ha ritenuto che il
pagamento dell’IVA da parte della società con
5

pertanto a nulla rilevano eventuali occasionali

autofattura

non

possa

ritenersi

equivalente all’adempimento dell’obbligazione
doganale all’importazione.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione dell’art. 112 cpc in

non ha motivato in ordine ai motivi di appello
proposti ritenendoli “meramente formali”.
I motivi due,tre e quattro possono essere
esaminati congiuntamente ed appaiono tutti
infondati. Infatti, il punto nodale della
vicenda è che l’emissione di autofattura ai
sensi dell’art. 17 comma 3 DPR 633/72 non
rappresenta una forma di adempimento equivalente
alla obbligazione doganale della merce in regime
di transito comunitario. Infatti come già
chiarito da questa Corte con sentenza Sez. 5, n.
12263 del 19/05/2010 “in tema di depositi
fiscali ai fini IVA, previsti dall’art. 50-bis

relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR

del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n.
427, l’esenzione dall’IVA all’importazione per
l’ammissione in libera pratica di beni non
comunitari, presuppone l’effettivo
immagazzinamento
materialità

del

della

merce,

deposito,
6

essendo

anche

se

la
non

07

esplicitamente

prevista

dalla

norma, insita nella stessa nozione civilistica
del termine e richiesta dalla corrispondente
disciplina comunitaria (artt. 98-110 del
Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12

comunitario, applicabile “ratione temporis”),
con la conseguenza che, in mancanza di tale
presupposto, l’IVA all’importazione è dovuta, in
via solidale, da tutti i soggetti che abbiano
concorso all’irregolare introduzione della merce
(art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43),
compreso il gestore del deposito, il quale è
responsabile a tale titolo, a prescindere dal
fatto che l’art. 50-bis cit. lo renda comunque
responsabile del mancato assolvimento dell’IVA
interna.
In ordine poi alle censure relative alla
motivazione della sentenza è stato già
ripetutamente chiarito in numerosi precedenti di
questa Corte che nel nostro sistema processuale,
fondato sul principio del libero convincimento
del giudice, salve le specifiche eccezioni di
legge (cosiddette prove legali), il giudice di
merito non è tenuto a discutere le singole
risultanze probatorie o confutare le singole
7

ottobre 1992, istitutivo del codice doganale

MENTE DA RWITMAZIONE
Al SENSI DEL up.R. 2614i19t6
.•
– N. 5

argomentazioni delle

parti, purché gli

elementi posti a fondamento della decisione
diano, di per se, la certezza che il giudice
abbia tenuto conto, sia pure per implicito, di
ogni difesa e di ogni correlativa deduzione sui

ritenere disattesi, per implicito, tutti gli
altri rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto con compensazione delle spese di
giudizio in considerazione della peculiarità
della lite e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e compensa tra le parti
le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 22/1/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

punti decisivi della controversia dovendosi

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