Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20958 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., A.N. in proprio e quali eredi di

A.Q., A.F.R., A.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, scala A, interno 4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato IORIO

UMBERTO, giusta mandato a margine;

– ricorrenti –

contro

B.N. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), B.L. (OMISSIS) quali eredi di

B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVE STEFANO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAVA LIANA M., giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 287/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

10.3.2010, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Umberto Iorio che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso come

da relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

IL relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, a norma dell’arT. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 13-10-2000 A.Q., proprietario del mappale 1412 in località (OMISSIS), conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Clusone, B.M., proprietario del limitrofo mappale 2039, per sentir accertare l’esatta linea di confine tra i due fondi e sentir condannare il convenuto al rilascio della porzione di terreno compresa tra tale linea di confine e quella unilateralmente determinata dal resistente, oltre al risarcimento danni.

Il convenuto si costituiva deducendo che aveva incaricato un tecnico di sua fiducia di accertare gli esatti confini e che la dividente da questi indicata era conforme alla situazione catastale e al possesso esercitato da lui e dai suoi danti causa, per cui eccepiva l’usucapione per il caso di eventuali difformità.

Il processo, interrotto a seguito del decesso dell’attore, veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi A.A., A. F.R., A.N. e F.A., i quali si costituivano riportandosi alle difese del loro dante causa.

Con sentenza in data 28-7-2006 il Tribunale adito individuava il confine in conformità a quello individuato nell’allegato 8 dell’espletata consulenza tecnica di ufficio.

Avverso la predetta decisione proponevano appello A.A., A.F.R., A.N. e F.A..

Nel corso del giudizio si costituivano gli eredi del convenuto, B.F., B.L. e B.N..

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 29-3-2010, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono A.A., A.F.R., A.N. e F.A., sulla base di quattro motivi.

B.F., B.L. e B.N. resistono con controricorso.

RILEVA IN DIRITTO:

1) Il ricorso ha ad oggetto una sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2. Nella specie, pertanto, trovando applicazione, in forza della disposizione transitoria dettata dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 58 le norme previste da detta legge, non è più richiesta la formulazione dei quesiti di diritto, prevista, a pena d’inammissibilità, in base alla norma abrogata.

Ciò nonostante, i ricorrenti hanno sottoposto a questa Corte, per ciascun motivo, un quesito di diritto.

Tale articolazione del ricorso, non rispondente al modello legale attualmente in vigore, non comporta di per sè l’inammissibilità dei motivi d’impugnazione, ma implica la necessità di procedere all’esame degli stessi in rapporto ai vizi di legittimità in concreto denunciati.

2) Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le prove richieste dagli appellanti non avessero il carattere di novità e di indispensabilità. Deducono che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle specifiche censure mosse dagli appellanti con l’atto di gravame in ordine all’apprezzamento espresso dal giudice di primo grado sulla decadenza della prova testimoniale e sulla sua inammissibilità.

Il motivo, che nella sostanza denuncia il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello, è inammissibile, non rispondendo, per la sua genericità, al canone dell’autosufficienza. Esso, infatti, contiene un mero rinvio per relationem all’atto di appello, senza specificare i termini esatti delle statuizioni impugnate e delle censure a suo tempo mosse con l’atto di gravame. Ciò impedisce a questa Corte di verificare il fondamento della lamentata violazione;

nè al principio di autosufficienza può ottemperarsi “per relationem”, mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (Cass. 13-12-2006 n. 26693).

3) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3. Sostengono che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto inammissibili le produzioni documentali da essi effettuate per la prima volta in appello, dal momento che, come era stato specificato nell’atto di gravame e come gli appellanti avevano chiesto di provare, si trattava di documenti rinvenuti dai predetti dopo la sentenza di primo grado e indispensabili ai fini della decisione.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la produzione di documenti nuovi rientra nel divieto di produzione in appello di nuovi mezzi di prova, sancito dall’art. 345 c.p.c., comma 3; con la conseguenza che i nuovi documenti possono trovare ingresso in sede di gravame solo nel caso in cui le parti dimostrino di non averli potuti produrre prima per causa ad esse non imputabile, ovvero che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione (Cass. S.U. 20-4-2005, n. 8203; Cass. 8-3-2007 n. 5323; Cass., 16-2- 2007 n. 3644).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, uniformandosi a tale principio, ha legittimamente disatteso la richiesta di produzione documentale avanzata dagli appellanti, avendo dato atto, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, in quanto riservato al giudice di merito, che si trattava di documenti che, in quanto formati prima dell’inizio del giudizio di merito, ben avrebbero potuto essere prodotti in primo grado, e che gli stessi non rivestivano il carattere della indispensabilità.

4) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 196 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Sostengono che la Corte di Appello ha solo apparentemente valutato l’opportunità di disporre nuove indagini, essendosi riportata pedissequamente alle conclusioni del C. T. U. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha aderito acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Essa, al contrario, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover far proprie le conclusioni del consulente d’ufficio, spiegando che quest’ultimo, ai fini della individuazione della linea di confine, non si è attenuto esclusivamente alle mappe catastali, ma ha tenuto conto della documentazione in atti ed ha effettuato i necessari accertamenti in loco, procedendo altresì ad una puntuale analisi della tesi degli eredi A., sostanzialmente non suffragata da alcun elemento di prova.

La valutazione espressa al riguardo, nella quale deve ritenersi implicito il giudizio di non necessità di ulteriori indagini tecniche, si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione priva di vizi logici e costituendo espressione di un apprezzamento in fatto non sindacabile in Cassazione. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 14-2-2002 n. 2164; Cass. 9-4-2006 n. 10043). In tema di consulenza tecnica d’ufficio, pertanto, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. 5-2- 2004 n. 2151; Cass. 24-9-2010 n. 20227).

5) Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione delle norme che presiedono alla valutazione delle prove. Sostengono che, pur avendo il giudice civile minore possibilità d’indagini rispetto al giudice penale, l’art. 116 c.p.c., comma 2, gli consente di desumere argomenti di prova anche dal contegno processuale delle parti. Deducono che, nella specie, è evidente che sia l’originario convenuto che i suoi successori non si sono comportati con lealtà, ma hanno cercato di nascondere il più possibile la realtà.

Il motivo è inammissibile, in quanto il mancato uso, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale conferitogli dall’art. 116 c.p.c. di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, non è censurabile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, allorchè il giudice, come nella fattispecie in esame, abbia ritenuto di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell’istruttoria (Cass. 10- 8-2006 n. 18128).

5) Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c..

La relazione è stata ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti. I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ai quali i ricorrenti nella memoria difensiva non hanno opposto validi argomenti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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