Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20958 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23512-2016 proposto da:

A.G., A.M.T., AL.GA., con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato EUGENIO

CAMPESE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2518/2016 della COMM. TRIB. REG. di Napoli,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. Anna Maria Fasano.

Fatto

RITENUTO

che:

A.M.T., Al.Ga. e A.G. impugnavano gli avvisi di accertamento per Ici, relativi agli anni di imposta 2008 – 2009 – 2010 e 2011, notificati dal comune di Napoli con riferimento ad un immobile abusivo, realizzato dalla società conduttrice sul terreno di loro proprietà, di cui asserivano di non essere mai stati proprietari. I contribuenti riferivano che dopo la morte della madre avevano ricevuto in eredità il terreno oggetto di accertamento, ma che la de cuius C.M.M. lo aveva locato a (OMISSIS) S.a.s. La società conduttrice, in data 16.6.1999, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, unitamente alla socia accomandataria. Il giudice delegato autorizzava il Fallimento della S.a.S. alla prosecuzione del rapporto di locazione. I contribuenti ritenevano di non essere tenuti al pagamento dell’imposta in quanto il giudice delegato al fallimento, con provvedimento del 27.10.2011, aveva trasferito i beni di proprietà della fallita (OMISSIS) s.a.s alla C.L. Laundry Service S.p.A., dando atto che sul terreno di proprietà degli eredi A. era stato realizzato un manufatto abusivo dalla predetta società. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 8464 del 2015, accoglieva parzialmente i ricorsi, dichiarando non dovuta VICI per il periodo successivo al 2011 e rigettando per il resto. I contribuenti appellavano la sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con pronuncia n. 2518/47/2016, accoglieva parzialmente il gravame limitatamente alle sanzioni. Il giudice di appello riteneva che per il principio dell’accessione i germani D’ A. erano divenuti proprietari del bene e, quindi, coobligati per il versamento dell’ICI, potendosi rivalere, nell’ambito dei rapporti interni, nei confronti della curatela ovvero della società tornata in bonis. A.M.T., Al.Ga. e A.G. ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi, illustrati con memorie. Il comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e degli artt. 832, 934, 936, 1470 e 2697, c.c. nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., atteso che il Giudice delegato al fallimento ha trasferito i beni di proprietà della fallita (OMISSIS) S.a.s. alla C.L. Laundry Service S.p.A. con provvedimento del 27.10.2011, dando atto che l’immobile abusivo oggetto di accertamento è stato realizzato dalla società (OMISSIS) nel periodo in cui ne deteneva il possesso per contratto di locazione, con la conseguenza che i contribuenti non sarebbero mai stati proprietari del bene trasferito, ma solo del terreno su cui insiste l’immobile realizzato abusivamente dalla società fallita. La Commissione Tributaria Regionale con la decisione impugnata avrebbe, pertanto, violato il principio enuncia% dalle norme indicate nella rubrica del motivo (onere della prova, in tema di proprietà e di compravendita), ritenendo dovuta l’imposta.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, in relazione all’art. 23 Cost., tenuto conto che solo il fallimento aveva il possesso del fabbricato e la proprietà superficiaria e, quindi, i contribuenti non erano tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati per le considerazioni che seguono.

3.1.Non è contestato, essendo stato oggetto di accertamento in fatto dal giudice del merito, che gli atti impositivi si riferiscono al pagamento dell’Ici relativa ad un immobile realizzato abusivamente dalla società che aveva stipulato il contratto di locazione del terreno e che, a seguito di fallimento di Lava-sport, tale immobile era stato oggetto di trasferimento, con provvedimento datato 27.10.2011 del giudice delegato, a favore della società C.L. Laundry Service S.p.A.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondata la pretesa impositiva riferita agli anni dal 2008 al 2011 assumendo che, in applicazione dell’art. 934 c.c., per il principio dell’accessione, i contribuenti divenuti proprietari dell’immobile abusivo realizzato sul proprio terreno, erano tenuti al pagamento dell’imposta.

3.2. L’accessione è comunemente qualificata come modo di acquisto a non domino, cioè a titolo originario, a favore del proprietario del suolo, senza che in proposito abbia alcun rilievo la volontà del terzo che abbia costruito su suolo altrui, oppure quella del proprietario del suolo stesso. Secondo l’indirizzo prevalente di questa Corte, l’accessione, che opera se la legge o un diverso titolo nulla dispongano in contrario, è un modo di acquisto della proprietà automatico, a titolo originario, cioè non a titolo derivativo (Cass. n. 4273 del 1996, Cass. n. 5135 del 1987). Con l’istituto si realizza una congiunzione fisica della costruzione con il terreno, che nasce dalla realtà ontologica, senza che abbia in proposito rilievo il titolo di proprietà del terreno o sulla costruzione. Ai sensi dell’art. 935 c.c. e ss. la circostanza che l’opera sia compiuta dal proprietario del suolo o da terzi è del tutto ininfluente ai fini dell’operatività dell’acquisto per accessione. E’ stato, altresì, precisato che “il principio dell’accessione, in base all’art. 934 c.c., opera ipso iure al momento in cui la costruzione si incorpora al suolo, sicchè la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa” (Cass. n. 5135 del 1987). L’acquisto della proprietà dell’immobile è immediato, cioè non appena e man mano che avviene l’incorporazione al suolo del fabbricato. Realizzatosi l’acquisto, la costruzione entra nel patrimonio W terreno, e diviene di proprietà del proprietario del terreno, sicchè a partire da quel momento il bene – costruzione segue le vicende proprietarie del bene – terreno. Ne consegue che, allorquando viene ceduto un terreno sul quale insiste una costruzione, viene contemporaneamente ceduta la costruzione, la quale è acquisita dall’acquirente non per effetto dell’accessione, bensì per effetto del negozio di traferimento che ha per oggetto il terreno, ad eccezione delle ipotesi in cui le parti redigano un negozio diverso.

A tale riguardo, questa Corte ha stabilito che il soggetto che aliena un suolo sul quale un terzo prima della vendita ha realizzato delle opere non può, nel silenzio dell’atto, non trasferire insieme all’area anche l’accessione di cui era divenuto ipso iure proprietario per il solo fatto della costruzione, per cui il valore imponibile del suolo da assoggettare ad imposta di registro va incluso quello del fabbricato che insiste sul terreno, tranne che sussista non un qualsiasi atto scritto di data certa, ma un trasferimento derivativo – traslativo (vendita dell’accessione) o derivativo costitutivo (costituzione di un diritto di superficie), in mancanza del quale opera il principio dell’accessione e la presunzione prevista dalla legge di registro (Cass. n. 5026 del 1991).

L’art. 936 c.c. prevede l’ipotesi dell’acquisto della proprietà per accessione in maniera automatica, quando le costruzioni (o le opere) sono realizzate da un terzo con i suoi materiali. Il proprietario può opporre opposizione che non preclude l’operatività dell’accessione, ma influisce soltanto sugli effetti connessi (Cass. n. 1536 del 1985), potendo chiedere anche la rimozione delle opere entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza della incorporazione.

Ne consegue che il proprietario del terreno, per il principio dell’accessione, diviene proprietario del manufatto realizzato, salva la regolamentazione dei rapporti interni.

Questa Corte ha chiarito con riferimento alle opere realizzate dal conduttore sul terreno locato, che il conduttore è titolare del diritto a ricevere un indennizzo per il miglioramento del bene (Cass. n. 7550 del 2009), e che le opere realizzate devono intendersi addizioni ed in quanto tali regolamentate ai sensi dell’art. 1593 c.c., anche nel caso in cui le addizioni abbiano dato luogo ad un radicale mutamento della struttura del bene e della sua destinazione, posto che la disciplina di cui all’art. 936 c.c. è applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale (Cass. n. 1378 del 2012; Cass. n. 12550 del 2009).

3.3. Ciò premesso, non è contestato che la costruzione del manufatto abusivo sul terreno dei contribuenti è stata realizzata dal conduttore, società (OMISSIS) s.a.s. che aveva stipulato un contratto di locazione con la dante causa dei contribuenti, con la conseguenza che nella specie ricorre, come correttamente affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la disciplina dell’accessione. I proprietari del terreno, in solido, sono quindi tenuti al pagamento dell’ICI, salvo rivalsa interna, altre essendo le questioni che involgono la regolamentazione dei rapporti tra le parti, con riferimento alle eventuali migliorie apportate al terreno a seguito della realizzazione del manufatto.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno interamente compensate, in ragione della esigua giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione oggetto di ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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