Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20958 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14602-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLINI 4,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3771/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile Irpef per l’anno 2010 pari ad Euro 114.000 recuperando a tassazione la maggiore IRPEF.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto che il contribuente non aveva fornito la prova delle giustificazioni addotte.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia accoglieva l’appello con riferimento alla ripresa a tassazione di Euro 74.000 osservando, per quanto di interesse in questa sede, che tale importo derivava da un atto di liberalità essendo stato messo a disposizione del contribuente dal padre.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, degli artt. 2727,2728 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR tratto una presunzione di donazione dall’erogazione di una somma di denaro da parte del padre al figlio.

1.2 Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la CTR reso una motivazione del tutto apparente in punto di riconoscimento della presunzione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che ” la presunzione legale “juris tantum” nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr. tra le tante, Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017).

2.2 Nella fattispecie in esame è stato accertato che il complessivo importo di Euro 74.000 è affluito nel conto corrente intestato la contribuente attraverso quattro bonifici bancari disposti dal titolare del conto corrente, C.R., padre di C.P. con la causale di finanziamento.

2.3 La CTR, ritenendo che era stata fornita la specifica prova della provenienza dei movimenti bancari e che non vi erano elementi di segno contrario idonei a mettere in dubbio il carattere di liberalità degli atti di messa a disposizione da parte del padre in favore del figlio, anche in considerazione dell’assenza di indici sintomatici della incapacità economica e finanziaria del donante, ha fatto buon governo dei principi che sovraintendono alla ripartizione dell’onere probatorio indicati dalla giurisprudenza sopra passata in rassegna.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella specie la CTR ha sufficientemente enunciato le ragioni in fatto e diritto che sorreggono il decisum di parziale annullamento parziale dell’atto di accertamento individuate: a) nella pacifica provenienza delle somme bonificate dal conto corrente intestato al padre del contribuente; b) nel fatto che l’Ufficio non aveva fornito elementi contrari per ritenere che non potesse trattarsi di donazione; c) nella circostanza che l’Ufficio non aveva messo in dubbio la capacità economica del padre a far fronte al finanziamento nei confronti del figlio.

3. Venendo all’esame del ricorso incidentale con un unico motivo lamenta il contribuente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, della L. n. 212 del 2000, art. 10, nonchè dell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; si duole il contribuente della mancanza di contraddittorio preventivo.

3.1 Il motivo non è fondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza ” non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti ai fini Irpef ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Cass. S.U. n. 24823 /2015), nella specie effettuate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. Infatti, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (cfr. tra le tante, Cass. 2192/2018,6219/2018).

4. In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

5 Le spese vanno compensate tra le parti avuto riguardo all’esito della controversia.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso principale e quello incidentale;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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