Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20957 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20957 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
£23
Data pubblicazione: 13/09/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DREAM
SERVICES
SRL
in
persona
del
legale
rappresentante, domiciliata in Roma Via G.Battista Vico
22 presso lo studio dell’Avv.to Benedetto Santacroce
giusta procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
-controricorrente-
avverso la
sentenza n.39/27/08 depositata il
13/6/08 della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/1/2013 dal Consigliere
Dott.ssa Marina Meloni; udito l’avvocato Alessandro
Fruscione per delega dell’Avv.to Salvatore Mileto;
udito l’Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio;
udite le conclusioni del P.M. in persona del
sostituto Procuratore Generale Zeno Immacolata che
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con invito di pagamento in data 22/6/2005 l’Ufficio
delle Dogane di Torino chiedeva il pagamento
dell’IVA oltre interessi alla società Dream
Services srl in riferimento a tutte le operazioni
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v-,
di importazione di autoveicoli provenienti dal
Canada effettuate negli anni 2002, 2003 e 2004.In
containers con le autovetture provenienti dal
Canada sbarcati presso il porto di Genova anziché
essere trasportati fino ad Orbassano per essere
introdotti presso il deposito doganale della SIAD
(spedizioniere) e successivamente nel deposito
fiscale IVA, giungevano direttamente a Caresanablot
presso l’unità locale della Dream Services srl dove
la merce veniva scaricata, con conseguente evasione
dell’obbligazione doganale all’importazione.
La società Dream Services srl presentava ricorso
alla Commissione Tributaria provinciale di Torino
che emetteva sentenza di rigetto, ritenendo valide
le ragioni dell’Amministrazione.
Su ricorso in appello proposto dalla contribuente,
la Commissione tributaria regionale del Piemonte,
con sentenza nr.39/27/08 depositata in data
13/2/2008,confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale ha proposto ricorso per cassazione la
società contribuente con quattro motivi ed ha
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particolare da indagini effettuate era emerso che i
resistito
l’Agenzia
delle Dogane con
controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 203 e 204 cod. doganale com. in
riferimento all’art. 360 n.3 cpc in quanto la
CTR ha ravvisato un’ipotesi di sottrazione alla
vigilanza doganale delle merci vincolate al
regime del transito comunitario esterno all’atto
del loro arrivo al porto di Genova, mentre al
contrario i dazi doganali all’importazione erano
stati quantificati e pagati lo stesso giorno
dell’asserita sottrazione al controllo doganale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta il difetto di motivazione su un punto
controverso e decisivo della controversia ex
art. 360 nr. 5 cpc in quanto la CTR non ha
indicato da quale atto risulterebbe la presunta
omessa introduzione della merce
nel deposito IVA della SIAD.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la
sentenza per violazione e falsa applicazione
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Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
degli artt.19, 23 e
25 DPR 633/72 e 50
bis d.l. 331/93 in quanto, la CTR ha ritenuto
che il pagamento dell’IVA da parte della società
con autofattura non possa ritenersi equivalente
all’adempimento dell’obbligazione doganale
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione dell’art. 112 cpc in
relazione all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR
non ha motivato in ordine ai motivi di appello
proposti ritenendoli “meramente formali”.
I motivi di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente ed appaiono tutti infondati.
Infatti, il punto nodale della vicenda è che
l’emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17
comma 3 DPR 633/72 non rappresenta una forma di
adempimento equivalente alla obbligazione
doganale della merce in regime di transito
comunitario. A tal riguardo, come già chiarito
all’importazione.
da questa Corte con sentenza Sez. 5, n. 12263
del 19/05/2010 “in tema di depositi fiscali ai
fini IVA, previsti dall’art. 50-bis del d.l. 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n.
427, l’esenzione dall’IVA all’importazione per
l’ammissione in libera pratica di beni non
s
ui
comunitari,
l’effettivo
presuppone
immagazzinamento
della
merce,
essendo la materialità del deposito, anche se
non esplicitamente prevista dalla norma, insita
nella stessa nozione civilistica del termine e
comunitaria (artt. 98-110 del Regolamento CEE n.
2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992,
istitutivo del codice doganale comunitario,
applicabile “ratione temporis”), con la
conseguenza che, in mancanza di tale
presupposto, l’IVA all’importazione è dovuta, in
via solidale, da tutti i soggetti che abbiano
concorso all’irregolare introduzione della merce
(art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43),
compreso il gestore del deposito, il quale è
responsabile a tale titolo, a prescindere dal
fatto che l’art. 50-bis cit. lo renda comunque
responsabile del mancato assolvimento dell’IVA
interna.
In ordine poi alle censure relative alla
motivazione della sentenza è stato già
ripetutamente chiarito in numerosi precedenti di
questa Corte che nel nostro sistema processuale,
fondato sul principio del libero convincimento
del giudice, salve le specifiche eccezioni di
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richiesta dalla corrispondente disciplina
iSNTEDAREGISTRAZIONE
Al SENSI DPI,
2(),i4/19,6
N. 131
– N.5
M ATA i:44.BLIAlkiA
legge
(cosiddette
prove legali), il
giudice di merito non è tenuto a discutere le
singole risultanze probatorie o confutare le
singole argomentazioni delle parti, purchè gli
elementi posti a fondamento della decisione
abbia tenuto conto, sia pure per implicito, di
ogni difesa e di ogni correlativa deduzione sui
punti decisivi della controversia dovendosi
ritenere disattesi, per implicito, tutti gli
altri rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto mentre le spese del giudizio di
legittimità
possono
essere
compensate
in
diano, di per se, la certezza che il giudice
considerazione della peculiarità della lite e
DEPOSITATO IN CAZ5LLERIA
IL
1.3 SE5, Lui
delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e compensa le spese deìK:21′
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 22/1/2013
Il consigliere estensore
: