Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20957 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20524-2010 proposto da:

D.I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PUBLIO VALERIO 9, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO EDUARDO, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA TODISCO,

GRASSANI GOFFREDO, giusta procura speciale alle liti che viene

allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

B.F., B.B., B.K., B.

S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1743/1986 della CORTE D’APPELLO di MILANO

depositata il 16/07/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Adolfo Zini che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” D.I.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 16-7-2010 dalla Corte di Appello, con la quale è stato revocato il sequestro conservativo autorizzato in suo favore e a carico degli eredi B. dal Tribunale di Como con provvedimento del 3-10-1981, eseguito sull’isola Carbonera e su quote della s.r.l. Troppa.

Nel premettere che il predetto provvedimento, pur essendo stato emesso nella forma dell’ordinanza, presenta i requisiti di sentenza impugnabile con ricorso per cassazione, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha revocato il sequestro conservativo a suo tempo emesso dal Tribunale di Como, sul rilievo che il carattere apocrifo del documento attestante il diritto del D.I. è stato confermato da tre pronunce risalenti a tre organi giudiziari diversi, e che ciò ha comportato il venir meno del fumus boni iuris su cui era stato fondalo il provvedimento cautelare. Sostiene che la Corte territoriale, nel porre a base della sua decisione esclusivamente le motivazioni emesse da altri giudici in altri procedimenti, è incorsa nel vizio di omessa motivazione. Si duole, inoltre, della mancata regolamentazione delle spese relative alla fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di Appello. In via gradata, eccepisce l’incompetenza territoriale della Corte di Appello di Milano, sostenendo che la competenza ex art. 669 novies c.p.c. a decidere la revoca del sequestro conservativo avente per oggetto l’isola di Carbonera appartiene al Presidente del Tribunale di Como.

B.M.L.C. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Rileva In Diritto:

1) L’art. 371 c.p.c., comma 4 consente al ricorrente principale di resistere al ricorso incidentale mediante notifica di un controricorso. La stessa facoltà, al contrario, non è prevista nell’ipotesi in cui il resistente, come nel caso di specie, si sia limitato a resistere al ricorso principale, senza proporre ricorso incidentale.

Di conseguenza, non può tenersi conto del controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4 depositato dal D.I..

2) Secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; con la conseguenza, in particolare, che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata daì tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, sia che modifichi, revochi o confermi il provvedimento reclamato, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio, munito di efficacia temporanea (Cass. 27-4-2010 n. 10069;

Cass. 19-11-2010 n. 23504; Cass. 7-3-2005 n. 4879).

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al provvedimento di revoca del sequestro conservativo emesso nel corso del giudizio di merito, il quale presenta gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici della misura revocata, essendo destinato ad essere assorbito ed a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito. Si tratta, pertanto, di una decisione di natura interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive, e come tale inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale.

Sulla base di tali assorbenti rilievi, deve ritenersi l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile in Cassazione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

La resistente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo solo precisare che l’ordinanza impugnata dal D.I. è stata emessa dalla Corte di Appello di Milano il 16- 7-2009 e non il 16-7-2010.

Va altresì puntualizzato che l’inammissibilità originaria della proposta impugnazione, rendendo il ricorso inidoneo ad introdurre il giudizio in Cassazione, impedisce la possibilità di emettere una pronuncia diversa da quella d’inammissibilità, e non consente quindi di esaminare l’eccezione sollevata dalla resistente nella memoria ex art. 378 c.p.c., di sopravvenuta inefficacia, ex art. 669 novies c.p.c., comma 3, del provvedimento cautelare emesso ante causam.

IL ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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