Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20957 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23051-2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA U.

BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA RASCIO;

– ricorrente –

contro

IAP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENEDETTO CROCE 19,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO CICIONI, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO FARINA, MARCO BUBANI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CAPUA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3312/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. impugnava un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, notificato da IAP s.r.l. nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento per il Comune di Capua, con il quale veniva richiesto il pagamento di Euro 12.998,00. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso, assumendo che non era stata fornita la prova dell’avvenuta tempestiva comunicazione all’ente impositore dell’avvio della procedura fallimentare. La sentenza veniva appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 3312/48/2016, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di capacità processuale del ricorrente, risultando omessa l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento a proporre impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ricorre per cassazione, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. IAP s.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione agli artt. 111 Cost., comma 2 ed all’art. 101 c.p.c., comma 2, atteso che il giudice di appello avrebbe posto a fondamento della decisione di inammissibilità del ricorso proposto dalla curatela una questione rilevata d’ufficio, mai prospettata, neppure in primo grado, dalle parti, nè sottoposta al contraddittorio delle stesse, riguardante la mancata produzione i da parte della curatela dei provvedimenti autorizzativi emessi dal Giudice Delegato al fallimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all’art. 75 c.p.c., all’art. 156 c.p.c., comma 1 ed all’art. 182 c.p.c., nonchè al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in quanto il giudice di appello avrebbe omesso di applicare l’art. 182 c.p.c. ovvero di invitare le parti “a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi ” e/o di assegnare “alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. Il ricorrente chiede alla Corte di ritenere sanato retroattivamente il preteso difetto di legittimazione processuale in capo al curatore, con salvezza degli atti introduttivi di tutti i gradi di giudizio, per effetto della produzione nel giudizio di legittimità dei provvedimenti autorizzativi emanati dal G.D. al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in data 16.9.2014, 2.7.2015 e 12.7.2016.

3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

3.1. Il primo motivo non è fondato.

Secondo il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, che anzi (per come prescrive la L. Fall., art. 25, n. 6, secondo inciso, come sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 22,comma 1) deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando la circostanza che il curatore sia stato o meno parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un’autorizzazione per esso. La questione della mancata produzione è rilevabile d’ufficio, atteso che attiene alla materia della rappresentanza in giudizio, la cui esistenza, come dimostra proprio l’esistenza del potere officioso di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, deve essere controllata d’ufficio dal giudice, inerendo alla legittimatio ad processum che non è disponibile tra le parti (Cass. n. 15392 del 2005; Cass. n. 5308 del 1999; Cass. n. 3189 del 1993).

3.2. Il secondo motivo va, invece, accolto.

Va preliminarmente precisato, con riferimento alla richiesta prospettata dal ricorrente di una sanatoria postuma del difetto di procura, che le SS.UU. di questa Corte (anche con riguardo alle implicazioni CEDU del problema), con sentenza n. 10266 del 2018, hanno affermato che: “Va esclusa l’operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dall’art. 182 c.p.c.. La disposizione trova applicazione circoscritta nel giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di una previsione analoga all’art. 359 c.p.c. per giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (art. 365 c.p.c., art. 366 c.p.c., n. 5, art. 369 c.p.c., n. 3) l’attribuzione e l’anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di Cassazione”. Il che è coerente con i fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione nel giudizio di ultima istanza (Cass. n. 15895 del 2017; Cass. n. 27519 del 2017).

3.3. Orbene, nelle fasi di merito, per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall’art. 182 c.p.c., comma 2 e per quello d’appello in forza dell’estensione di tale norma in base all’art. 359 c.p.c., la mancata produzione dell’autorizzazione del giudice delegato può essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi ad effettuarla.

Ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, come riformulato a seguito della L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”, il giudice “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore… assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Ne consegue che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. SS.UU. n. 9217 del 2010).

Nella specie, è mancata l’assegnazione del termine alla parte che si assume non essere regolarmente in giudizio, dovendosi tenere conto che: “l’autorizzazione a stare in giudizio conferita dal giudice delegato tardivamente in via di ratifica, al curatore fallimentare, vale a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione di quest’ultimo, ma fino al limite delle preclusioni già verificatesi “(Cass. n. 26948 del 2017; Cass. n. 3016 del 1974).

4. La sentenza impugnata pronunciata in violazione del menzionato principio di diritto, pertanto, va cassata in parte qua con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il riesame, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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