Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20957 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13098-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., COMUNE di POLLENA TROCCHIA, AGENZIA DELLE ENTRATE

– DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 8850/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. S.C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui alle prodromiche cartelle di pagamento, asserita mente non notificate, relative a Irpef Iva e Tarsu/Tia per un importo complessivo di Euro 639.157.

2.La CTP accoglieva il ricorso relativamente a cinque cartelle di pagamento la cui notifica è stata ritenuta non correttamente effettuata.

3 Proponevano impugnazione l’agenzia Entrate Riscossioni e il contribuente e l’adita Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello principale limitatamente alla cartella n. (OMISSIS) confermando per il resto l’impugnata sentenza, con riferimento alle altre cartelle ritenute non validamente notificate, e rigettava l’appello incidentale proposto dal contribuente.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR reso una motivazione del tutto apparente sulla questione della notifica di alcune cartelle esattoriali.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa dell’art. 139 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto la nullità della notificazione eseguita mediante messo notificatore a persona diversa dal destinatario in difetto di specifica prova contraria da parte del contribuente circa la convivenza del soggetto che ha ricevuto la consegna con il destinatario.

2.11 primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparentè, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione”.

2.2 La sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata trascritta nel ricorso, ha dichiarato l’invalidità delle notifiche delle seguenti cartelle: nr (OMISSIS) del 13 marzo 2007, n.(OMISSIS) del 22 ottobre 2001, nr (OMISSIS) del 22 aprile 2008, in quanto notificate al cognato della ricorrente; n. (OMISSIS), in quanto notificata alla suocera del contribuente e n. (OMISSIS), in quanto la relata di notifica non era stata esibita.

2.3 L’Agenzia delle Entrate, come si evince dalla lettura dei motivi di appello trascritti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ha censurato la decisione di primo grado sostenendo che secondo l’indirizzo giurisprudenziale riportato in atti, il procedimento notificatorio a persona di famiglia convivente con il destinatario dell’atto era da considerarsi valido e corretto atteso che l’art. 139 c.p.c. consentendo la consegna della copia dell’atto da notificare a persona di famiglia, per l’ipotesi in cui non sia stato possibile la consegna nelle mani della persona interessata alla notifica, non impone all’ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica; per contro incombe a chi contesta al veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario.

2.4 Il thema decidendum devoluto ai giudici di appello era dunque quello di valutare la correttezza o meno della notifica delle cartelle, ex art. 139 c.c., comma 2, e D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, ai familiari dichiaratisi conviventi (cognato e suocera) in considerazione del fatto che tale notifica era stata dichiarata tout court invalida dai giudici di primo grado e avuto riguardo alle specifiche doglianze in diritto che sul punto erano state sollevate nell’atto di appello.

2.5 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di conferma delle cartelle esattoriali notificate ai familiari conviventi del contribuente “…l’appello principale risulta infondato riguardo all’altra complessiva censura investente le altre cartelle ritenute non validamente notificate, con la quale si contesta la validità della consegna a familiare e si chiede l’applicazione delle regole di presunzione di conoscibilità, poichè tutte le altre cartelle a mezzo messo notificatore e il Giudice di primo grado ha accertato implicitamente di fatto l’assenza sia della convivenza sia delle attività ulteriori, accertamento negativo che la parte appellante non ha contrastato specificamente., che, infatti, in caso di notifica a mezzo messo notificatore non valgono le normative del regolamento postale per le raccomandate, ma occorrono le formalità richieste dalla legge e in appello, a parte l’ampia illustrazione sulle modalità di notificazione, non vi è alcuna specificazione relazionata alla(e) concrete modalità di notificazione per ciascuna delle singole cartelle ritenute invalidamente notificate dalla sentenza appellata”.

2.6 Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica ed incomprensibile in quanto si fa riferimento ad accertamenti, impliciti, fatti dalla CTP circa l’assenza di convivenza tra i consegnatari dell’atto e il destinatario della notificazione quando invece i giudici di primo grado si erano semplicemente limitati a sancire l’invalidità della notifica effettuata alla suocera e al cognato dello S. senza dare alcuna spiegazione di tale convincimento. Si afferma inoltre, contrariamente al vero, che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe contestato “l’accertamento negativo” della CTP ignorando le argomentazioni contenute nell’atto di appello con le quali veniva specificamente contestato stato in fatto e in diritto la decisione dei giudici di primo grado di declaratoria di invalidità delle notifiche. La CTR ha quindi completamente omesso di dar conto della questioni, anche di ordine probatorio, sollevate dall’appellante sul procedimento notificatorio avvenuto con consegna dell’atto a persone di famiglia.

2.7 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la decisione di primo grado in punto di invalidità delle notifiche delle cartelle.

2.8 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

2.9 La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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