Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20956 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 17/10/2016), n.20956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19968-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO

NEPOTE, 21, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE CORONA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., (P.IVA (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PRIORESCHI,

rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati

SILVIA TORTORELLA e LUCIA DOMENICA DEMO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.S.M., CAMA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 390/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 20.01.2015 e depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Gabriele Corona, per il ricorrente, che si riporta

al ricorso;

udito l’Avvocato Silvia Tortorella, per la controricorrente, che si

riporta al controricorso ed alla memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 390 del 23.1.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – C.A. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione parziale della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Vittoria Assicurazioni, limitata la condanna di quest’ultima, in solido con R.S.M. e la Cama srl, al risarcimento del danno da lui patito per un sinistro stradale cagionato dal penultimo convenuto alla guida del veicolo di proprietà dell’ultimo. Degli intimati, ancora in via di verifica – e riservata al più tardi al Collegio in sede di adunanza in camera di consiglio ogni definitiva determinazione – il completamento della notifica del ricorso al R. ed alla Cama srl, resiste con controricorso la sola Vittoria Assicurazioni spa.

p. 2. – Del ricorso può proporsi la trattazione in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

p. 3. – Il ricorrente si duole: col primo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè artt. 2043, 2054, 2056 e 2059 c.c., oltre che dell’art. 24 Cost.; col secondo motivo, di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, a tal fine invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5 ma evidentemente nel suo tenore testuale anteriore alla novella del 2012.

p. 4. – La controricorrente contesta in primo luogo l’ammissibilità delle censure, in quanto involgenti una richiesta di riesame del fatto o nel merito, ovvero in quanto carenti di autosufficienza, ovvero ancora per la non configurabilità della violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine ai risultati delle valutazioni del materiale probatorio; ma non manca di contestare la fondatezza delle censure.

p. 5. – Il primo motivo è inammissibile per almeno tre ordini di ragioni, tra loro indipendenti:

– perchè ciò che in concreto mira a sovvertire la doglianza è la ricostruzione in fatto degli elementi valutati dalla sentenza di secondo grado, ciò che è sempre vietato alla corte di legittimità (per essere invece riservati gli apprezzamenti di fatto al giudice del merito, per consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776 e n. 21779; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21091; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21090; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20941; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286);

– perchè non può sussistere una violazione dell’art. 24 Cost., artt. 115 – 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. quanto all’esito delle complessive valutazioni del materiale probatorio, in particolare riferendosi la violazione dell’ultima norma all’erronea individuazione del soggetto onerato della prova e quella delle altre alla compressione di facoltà processuali, non al risultato dell’espletamento concreto di queste;

– perchè effettivamente di buona parte dei documenti o elementi istruttori che si lamentano pretermessi mancano in ricorso – neppure potendo eventuali lacune di questo colmarsi con atti diversi o successivi – l’idonea trascrizione e l’idonea indicazione della sede processuale, in violazione dei principi desumibili dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

p. 6. – Il secondo motivo è poi inammissibile, perchè articolato sul vizio motivazionale secondo il tenore testuale di una norma non più in vigore o comunque non applicabile ad una sentenza di appello pronunciata in tempo di gran lunga successivo al giorno 11.9.12, data dalla quale il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è stato riformato in maniera radicale.

p. 7. – Del ricorso deve proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate e la controricorrente ha depositato memoria.

3.- Preliminarmente, per il tenore della decisione a prendersi, stima il Collegio superfluo ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso agli altri intimati, il completamento della prima delle quali non risulta tuttora documentato, in applicazione dei principi affermati fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826 (fra le tante ad essa seguite: Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317; Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 30 agosto 2013, n. 19975; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1364; Cass., ord. 1 giugno 2015, n. 11297).

4.- Infatti, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione: essendosi limitato, tra l’altro, il ricorrente a riportarsi agli scritti.

5.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

6.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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