Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20956 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20956 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
– ricorrente Contro
1

BIASOTTO LUCIA & C. snc in persona del legale
rappresentante, BIASOTTO LUCIA, BARADEL MAURO
domiciliati in Roma Via A.Musa 12/A, presso lo studio

in calce al controricorso

-controricorrenti-

avverso la sentenza n.22/10/09 depositata il
12/2/09 della Commissione Tributaria regionale
della Friuli- Venezia Giulia;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/1/2013 dal Consigliere
Dott.ssa Marina Meloni; udito l’avvocato dello
Stato Giuseppe Albenzio; udito l’Avv.to Fabrizio
Pertica presente in aula; udite le conclusioni del
P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale
Zeno Immacolata che ha concluso per l’accoglimento

dell’Avv.to Fabrizio Pertica giusta procura speciale

del ricorso.

Svolgimento del processo
La Guardia di Finanza, Nucleo di polizia tributaria
di Gorizia effettuava, nel corso dell’anno 2002,
indagini sul territorio della provincia di Gorizia

2
v1/4-\

nei

confronti

di

alcune società di

autotrasporto per conto terzi, beneficiarie di
quantitativi di gasolio agevolato di zona franca ed
accertava che la società
BIASOTTO LUCIA

e

BIASOTTO LUCIA & C.

BARADEL MAURO

snc di

aveva fittiziamente

provincia di Gorizia, sebbene la sede effettiva ed
operativa si trovasse a Fiumicello in provincia di
Udine, beneficiando così indebitamente di una
riduzione di accisa sul gasolio (di zona franca)
pari ad euro 89.900,00 nel periodo gennaio 1998novembre 2001.
Dall’indagine scaturiva un procedimento penale per
truffa aggravata ai danni dello stato nonché un
avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle
Dogane Direzione di Gorizia, per il recupero
dell’accisa gravante sui quantitativi di gasolio
agevolato.
La società BIASOTTO LUCIA & C. snc di BIASOTTO LUCIA e
BARADEL MAURO

presentava ricorso alla Commissione

Tributaria provinciale di Gorizia che emetteva
sentenza di rigetto, ritenendo valide le ragioni
dell’Amministrazione.
Su ricorso in appello proposto dalla contribuente,
la Commissione tributaria regionale del Friuli-

3

fissato la propria sede a Gradisca di Isonzo in

Venezia

Giulia

con

sentenza

nr.22/10/2009

depositata in data 12/2/2009, in riforma della
sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso.

regionale ha proposto ricorso per cassazione la
Agenzia delle Dogane con cinque motivi ed hanno
resistito BIASOTTO LUCIA & C.

snc,

BIASOTTO LUCIA e

BARADEL MAURO con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt.2697 e 2700 cc e
dei principi generali in materia di onere
della prova, artt 115 e 116 cpc in riferimento
all’art. 360 n.3 cpc in quanto, la CTR,
invertendo l’onere della prova, ha posto a
carico dell’Amministrazione Doganale, l’onere
di provare i presupposti per l’applicazione
del beneficio richiesto dalla contribuente
cioè l’aliquota ridotta per prodotti

4

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

energetici

destinati

alla

zona franca di Gorizia.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione degli artt.7 e 58 d.lgs 546
del 31/12/1992 ed art. 213 cpc in relazione

contravvenendo alle norme indicate, non ha
acquisito d’ufficio, pur ritenendoli decisivi,
i

dischi

cronotachigrafi,

che

l’Amministrazione non ha potuto produrre in
giudizio in quanto facenti parte del fascicolo
del procedimento penale pendente all’epoca sui
fatti e non ha in alcun modo motivato in
ordine agli elementi di prova raccolti dalla
G.diF l emettendo una decisione sommaria senza
alcun esame critico delle risultanze accertate
e

basandosi

esclusivamente

sull’esito

assolutorio del processo penale celebrato a
carico dei soggetti coinvolti nel traffico
illecito.

all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR,

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la
sentenza

per

omessa

ed

insufficiente

motivazione su punti decisivi della
controversia in relazione all’art. 360 nr.5
cpc, mentre, con il quarto ed ultimo motivo di
ricorso, indicato come quinto, la ricorrente

5

n

denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art.7 d.l. 29/12/2987 conv.
In

1.29/2/1988

nr.

47,

art.2

del

d.m.

24/3/1988 art.2 in quanto, la CTR,
nell’accogliere l’appello della società, ha

per i prodotti energetici senza che ne
ricorressero i presupposti di legge.
4. I quattro motivi di ricorso possono essere
esaminati congiuntamente in quanto tutti
relativi alla sussistenza dei presupposti
necessari

per

godere

del

trattamento

agevolativo ed appaiono infondati.
5. In ordine al primo motivo appare infondata la
denuncia di violazione dell’art. 2697 cc e
della normativa in ordine alla distribuzione
dell’onere della prova . E’ vero infatti che
spetta al contribuente l’onere di provare la
sussistenza delle condizioni di fatto che
danno luogo al diritto di godere di un

finito per attribuire l’agevolazione fiscale

trattamento fiscale di favore. Nella specie il
presupposto di fatto per il godimento del
beneficio in discussione era la localizzazione
della sede dell’impresa nel territorio della
zona franca. Tale presupposto era soddisfatto
sul piano formale posto che la società aveva

6

e

in tale zona la

propria

sede

legale ed aveva dimostrato di poter godere del
beneficio nel periodo da febbraio 1998 a
novembre 2001, in quanto avente la propria
sede legale, all’epoca, nella zona prevista

L’onere di provare la difformità tra sede
legale e sede effettiva spetta invece a chi
intende far valere tale difformità e quindi,
in questo caso, all’Agenzia delle dogane.
6. Quest’ultima ha inteso dare la prova della
localizzazione

della sede effettiva della

società in Udine e non in Gorizia

con due

mezzi. In primo luogo ha fatto valere che al
momento dell’ispezione della Guardia di
finanza presso la pretesa sede legale della
società non vi era altro che una cassetta
postale mentre i locali erano occupati da
altra azienda. La sentenza impugnata ha
rilevato che l’ispezione ha avuto luogo nel
2003 e cioè due anni dopo la cessazione delle
attività della Biasotto, avvenuta nel 2001,
sicchè lo stato di fatto constato dalla
Guardia di finanza non era probante. A tale
rilievo il ricorso – che pur dedica circa 40
pagine alla mera trascrizione del verbale

7

per godere del trattamento agevolativo.

ispettivo e della

denunzia

della

Guardia di finanza – non ha opposto alcuna
contestazione specifica (ed anzi da tale
trascrizione si ricava che tfettivamente
l’azienda subentrante aveva iniziato la sua

indagini così esaurienti e precise quali
risultano dalla trascrizione suddetta la
sentenza impugnata abbia risposto con poche
righe , ma a quanto statuito in tali poche
righe la ricorrente avrebbe dovuto rispondere
in modo specifico e analitico, senza fare
affidamento sull’ipotesi che la Corte di
Cassazione facesse ciò che il giudice di
legittimità non può fare e cioè riesaminare il
materiale istruttorio per vedere se
l’accertamento compiuto è attendibile o meno.
La trascrizione nel ricorso o l’allegazione ad
esso dei documenti è o può essere necessaria
per rendere autosufficienti le censure che
denunziano l’insufficienza, la mancanza, la
illogicità o la contraddittorietà della
motivazione, ma non può prendere il posto di
tali denunzie, posto che è su di esse e solo
su di esse che la Corte può esprimere il suo
giudizio.

8

attività nel 2001). Il ricorso lamenta che ad

7. In secondo luogo
finanziaria

l’Amministrazione

aveva inteso dimostrare quel

presupposto di fatto mediante

i dati

risultanti dalla lettura dei cronotachigrafi
che avrebbero provato che gli automezzi della

(Gorizia). La sentenza impugnata ha rilevato
che detti strumenti di documentazione non
erano stati prodotti in giudizio e che quindi
la prova che essi avrebbero potuto fornire non
era stata acquisita. Il ricorso si duole di
tale statuizione deducendo che entrambe le
parti avevano invano chiesto al giudice
tributario di esercitare i propri poteri
ufficiosi ed in particolare di avvalersi
dell’articolo 213 cod.proc.civ. , posto che la
documentazione stessa era nelle mani della
magistratura penale sicché esse non ne
potevano disporre. La censura è in sé
fondata : il giudice non può omettere di

società partivano e arrivavano a Fiumicello

esercitare un potere istruttorio affidato alla
sua discrezionalità senza fornire al riguardo
una specifica motivazione. La discrezionalità
infatti non deve essere confusa con l’arbitrio
ed il suo esercizio è soggetto al controllo di
legittimità sub specie di 360 n. 4 e n.

9

r

Nella

specie

l’immotivato

diniego opposto alla richiesta di acquisire
tale documentazione ai sensi dell’articolo 213
cod.proc.civ. avrebbe potuto incidere sulla
legittimità della motivazione relativa

fosse stato decisivo. Così invece non era,
posto che agli effetti del trattamento fiscale
di cui sopra contava la sede effettiva
dell’impresa e non il luogo in cui
quest’ultima ricoverava o stazionava i propri
automezzi.
8. Quanto poi al contenuto della sentenza penale
di assoluzione per insussistenza del fatto

4.1’SRZZ_

occorre precisare che

la sentenza

impugnata ha richiamato tale pronunzia quale
concorrente elemento di convincimento senza
attribuire ad essa alcun valore vincolante e
che non risulta che la CTR abbia basato la
propria

decisione

esclusivamente

sull’assoluzione pronunciata in sede penale
che invece ha costituito correttamente un
elemento di valutazione e di convincimento.
9. Per quanto sopra il ricorso proposto deve
essere respinto con compensazione delle spese
del giudizio di legittimità in considerazione
10

all’accertamento del fatto, ove quest’ultimo

‹E”
..SENTE DA REGISThAZIONTE

Al SENSI DEL D.
N. 13! TAD. ALI. i3 – N. 5
MATERIA TRIBUTAkIA
della lite e delle

della peculiarità
questioni trattate.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto e compensa tra le parti
le spese del giudizio di legittimità.

V sezione civile il 22/1/2013

Il consigliere estensore

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

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