Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20956 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 26/04/2017, dep.08/09/2017),  n. 20956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16774-2013 proposto da:

INIZIATIVE IMMOBILIARI CORSICO s.r.l. in Liquidazione, c.f.

(OMISSIS), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI STRANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MICHELE MODONESI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA LUISA REVELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER

VOLTAN;

avverso la sentenza n. 1638/2012 della corte d’appello di Milano,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 11 maggio 2012, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 10492 del 2008, rigettando l’appello principale, proposto da Iniziative Immobiliari Corsico s.r.l. e l’appello incidentale, proposto dal Condominio di (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale, previo accertamento dell’inadempimento della società IIC agli obblighi assunti con la scrittura privata in data 11 luglio 2001, come integrata dalla ricognizione in data 2 aprile 2002, aveva condannato la stessa società al pagamento, in favore del Condominio, dell’importo di Euro 443.197,70 oltre accessori, a titolo di risarcimento danni.

2. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, in quanto il Condominio agiva per l’inadempimento di IIC alle obbligazioni assunte nei confronti del medesimo ente.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Iniziative Immobiliari Corsico s.r.l. in liquidazione, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha pronunciato sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Amministratore del Condominio ad agire per il risarcimento dei danni alle parti dell’immobile in proprietà esclusiva. L’eccezione, già proposta con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, era stata riproposta con l’atto di appello.

2. La doglianza è infondata.

2.1. Il vizio processuale di omessa pronuncia è configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. 12/01/2016, n. 321; Cass. 28/03/2014, n. 7406), e pertanto la violazione dell’art. 112 c.p.c. non può essere utilmente dedotta quando si lamenti che il giudice non ha pronunciato su un’eccezione che ha ad oggetto una questione preliminare rilevabile d’ufficio.

In tal caso, infatti, la decisione sul punto può essere censurata per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si assuma l’erroneità della soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.

2.2. Nella fattispecie in esame, in cui la Corte d’appello ha deciso la causa nel merito, la questione preliminare della legittimazione attiva del Condominio è stata risolta, necessariamente, in senso opposto a quanto prospettato dalla società appellante. Vi è quindi una pronuncia implicita, la cui asserita erroneità avrebbe dovuto essere censurata per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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