Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20956 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12849-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MOTO E SHOPPING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAGRECA ANGELA LILIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3149/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.Moto e Shopping srl impugnava la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio recuperava la maggiore imposta per l’annualità 2011 per mancato riconoscimento del credito Iva ed Ires asseritamente maturato nell’anno di imposta 2010 per il quale la dichiarazione era stata omessa.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso sul rilievo della mancata produzione in atti dell’avvenuta comunicazione dell’avviso di irregolarità e sul difetto di motivazione della cartella di pagamento.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’appello confermando l’avviso di accertamento limitatamente all’Ires ed annullando la cartella con riferimento al credito Iva per Euro 42.222,39 sul presupposto che il contribuente aveva correttamente emendato la propria dichiarazione Iva nel termine di presentazione per l’anno successivo secondo un principio di emendabilità degli errori di fatto e diritto. Rilevano, inoltre, i giudici di secondo grado che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione da cui emergeva un credito d’imposta risultante da precedente dichiarazione omessa, avrebbe dovuto essere preceduta dall’emissione e notifica di un avviso di accertamento.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. L’intimato si è costituito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, commi 3 e 4 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 2, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto necessaria, la notifica dell’avviso di accertamento non sussistendo alcuna situazione di incertezza dal momento l’Ufficio aveva semplicemente riscontrato attraverso un accertamento cartolare l’omessa esposizione del credito Iva nelle precedente dichiarazione.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi la CTR, nel riconoscere la sussistenza del credito Iva, limitata ad affermare l’emendabilità della dichiarazione senza dar conto della effettiva e concreta esistenza del credito.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, commi 1 e 2, prevede che “Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 27, all’art. 33, comma 1, lett. a), e all’art. 74, comma 4”.

2.2 Sul punto le Sezioni unite (Cass. S.U. 17758/2016) di questa Corte hanno affermato il principio, che ha trovato conferma in successive pronunce (Cass. 127/2017 e 8744/2018), secondo cui “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”

3. E’ fondato anche il secondo motivo.

3.1 Questa Corte ha avuto modo di precisare che “ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti (Cass. S.U. n. 17757/2016, in tema di detrazioni IVA, Cass. S. U. n. 17758/2016, in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati), sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. S. U. n. 1.3378/2016, in tema di imposte sui redditi” (cfr Cass. 31433/18) ed ancora che ” incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poichè il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. In applicazione di questo principio, si è confermata la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA ed IRPEG in una precedente dichiarazione, e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione”.(Cass.nr 27580/2018, 23042/2015, 18427/2012)

3.2 Orbene la questione della mancata prova del credito è stata da parte dell’Ufficio posta all’attenzione dei giudici di secondo grado, come documentato dalla riproduzione nel ricorso dei passi dell’atto di appello dell’Agenzia.

3.3 La CTR nell’affermare che “il contribuente ha correttamente emendato la propria dichiarazione Iva nel termine di presentazione per l’anno successivo, secondo un principio di emendabilità degli errori di fatto e di diritti (cfr. Cass. 313/2016)” senza dar conto della sussistenza dei requisiti sostanziali del credito di imposta non si è attenuta ai principi sopra esposti.

4. Pertanto in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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