Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20955 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 17/10/2016), n.20955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16938-2014 proposto da:

DRILLO SOCIETE’ CIVILE IMMOBILIARE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E

CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MERCURIO

giusta procura a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO “(OMISSIS) SRL”, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PAOLO FERRARI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO NEVONI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1764/2012 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

il 22/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Luigi Manzi)

difensore della ricorrente che rinuncia agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Drillo Societè Immobiliere ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. contro il Fallimento “(OMISSIS) s.r.l.” e M.F. avverso la sentenza del 22 giugno 2012 del Tribunale di Padova, riguardo alla quale la Corte d’Appello di Venezia ha pronunciato ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. in data 22 aprile 2014.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Curatela, mentre la Marega non ha svolto attività difensiva.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

p.3. Il ricorso – che non è improcedibile per tardività del deposito, come ha sostenuto la curatela resistente, giacchè vene depositato a mezzo posta – può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Nell’esposizione del fatto, ancorchè essa si articoli per venti pagine, fra l’altro con la riproduzione della sentenza di primo grado, delle “domande”, rectius delle conclusioni dell’atto di appello e dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., non vi è alcuna indicazione dei motivi dell’appello, sicchè – alla stregua di quanto affermato da Cass. (ord.) nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014 (seguite da numerose conformi) – il requisito dell’esposizione sommaria non risulta osservato, perchè, quando si esercita l’impugnazione con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 parte necessaria di essa e l’indicazione o tramite riproduzione diretta o tramite riproduzione indiretta con indicazione della corrispondenza nell’atto di appello, dei motivi sui quali si era fondato l’appello contro la sentenza di primo grado.

Nè, in presenza di una parte del ricorso deputata, per indicazione espressa della ricorrente e conforme al modello di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., può pensarsi che l’indicazione dei motivi di appello possa ricercarsi aliunde, cioè nelle parti successive del ricorso dedicate all’esposizione dei motivi, atteso che in tal modo si disattenderebbe la volontà legislativa che, a fini di chiarezza della prospettazione, individua il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 come una specifica parte del ricorso.

p.3.2. Peraltro, se non fosse condivisibile questo rilievo e si potesse fare riferimento all’esposizione dei motivi, che si articola dalla pagina 21 sino alla pagina 60, è dato cogliere in modo chiaro, cioè con una enunciazione che li individui come tali, l’indicazione diretta o indiretta dei motivi dell’appello.

Si rileva, peraltro, che a partire dalla pagina 61, dopo la chiusura dell’attività espositiva dei motivi e sino alle prime dure righe della pagina 97, dopo le quali si formulano le conclusioni, si riproduce il contenuto della citazione introduttiva del giudizio di appello e solo dalla sua lettura si apprende quali fossero stati i motivi dell’appello, il che non è certo quanto voluto dal legislatore con la previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 posto che il riferimento di tale norma alla sommarietà dell’esposizione allude ad un’attività riassuntiva e non di rinvio ad atti dello svolgimento del processo di merito.

p.3.3. In ogni caso, ove fosse superabile il rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, nessuno dei motivi potrebbe giustificare l’accoglimento del ricorso.

p.3.4. Il primo motivo – di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, art. 167 c.p.c., comma 2 e art. 81 c.p.c., nonchè di omesso esame del fato decisivo rappresentato dall’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria – pone una questione irrilevante, perchè se è vero che la sentenza del Tribunale ha disatteso l’eccezione di prescrizione, tuttavia va considerato che lo stesso Tribunale ha accolto l’azione di simulazione, sicchè la valutazione su detta eccezione è rimasta irrilevante, in quanto l’azione di accertamento della simulazione non è soggetta a prescrizione.

Il secondo motivo – di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2702, 2712 e 2719 c.c. e art. 654 c.p.p., nonchè di omesso esame di un fatto decisivo riguardo al pagamento dell’immobile – non contiene alcuna attività assertiva di come e perchè sarebbero state violate le norme indicate, ma si risolve esclusivamente una sollecitazione alla Corte a rivalutare una serie di risultanze probatorie utilizzate dal Tribunale per escludere che la simulazione vi fosse: sotto tale profilo fuoriesce dai limiti dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 siccome individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Il terzo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 2697 c.c. e art. 132 c.p.c. ed “omesso esame in punto di ammissione delle prove offerte da Drillo”e, tuttavia, muove critica alla motivazione dell’ordinanza a art. 348-bis c.p.c. e non alla sentenza di primo grado.

Per tale ragione è inammissibile.

L’illustrazione prospetta, quindi una questione di costituzionalità dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4 ma non se ne comprende la rilevanza, tenuto conto delle valutazioni espresse sui tre motivi e considerato, dunque, che essi presentato ragioni di inammissibilità di quella riconducibile a detta norma.

p.4. Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiarasi inammissibile.”.

p.2. Il Collegio rileva che è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, notificata alla parte costituita.

E’ stato, inoltre, depositato un atto di accettazione della rinuncia sottoscritto dai difensori della parte costituita.

La rinuncia è valida ed efficace e ne segue che il processo di cassazione deve dichiararsi estinto per intervenuta rinuncia della ricorrente.

L’accettazione delle rinuncia, pur proveniente dai soli difensori, è rituale ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c. atteso che detti difensori, come emerge dalla procura a margine del controricorso erano espressamente autorizzati ad accettarla. Detta valida accettazione escluderebbe che si debba pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione nel relativo rapporto processuale. Tuttavia, sia nella rinuncia sia nell’accettazione è stato richiesto di far luogo alla loro compensazione e la richiesta concorde delle parti costituite deve accogliersi.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato (Cass. (ord.) n. 23175 del 2015).

PQM

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente e resistente. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente ed intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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