Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20955 del 13/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20955 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12

– ricorrente Contro
1

BERSANO CARLO srl in persona del legale rappresentante,
domiciliato in Roma Via G.Ferrari 11, presso lo studio
dell’Avv.to Dino Valenza giusta procura speciale in

-controricorrente-

avverso la sentenza n.2847/04 depositata il 24/3/09
della Corte di Appello di Torino;
udita la relazione della causa svolta

nella

pubblica udienza del 22/1/2013 dal Consigliere
Dott.ssa Marina Meloni; udito l’avvocato dello
Stato Giuseppe Albenzio; udito l’Avv.to Dino
Valenza presente in aula; udite le conclusioni del
P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale
Zeno Immacolata che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione in data 18/10/2001 la società
Bersano Carlo srl chiedeva al Tribunale di Torino
di dichiarare nei confronti dell’Agenzia delle
Dogane

il

diritto

proprio

all’esenzione

dall’imposta erariale e relative addizionali per

2

calce al controricorso

l’energia

elettrica

impiegata

all’interno dei forni in relazione all’attività di
stampaggio a caldo, con conseguente condanna al
rimborso, da parte dell’Agenzia delle Dogane, a
partire dall’ottobre 1991, delle somme versate per

Il Tribunale di Torino, con sentenza in data
28/8/2004 riconosceva il diritto all’esenzione
dall’imposta erariale e relative addizionali ma
dichiarava l’intervenuta decadenza di quanto pagato
dal novembre 1995 all’ottobre 1999 con rimborso
delle somme versate.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Corte di Appello di Torino con sentenza
Rg. nr.284704 depositata in data 24/3/2009,
confermava la sentenza di primo grado. Avverso la
sentenza della Corte di Appello di Torino ha
proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle
Dogane con quattro motivi ed ha resistito la
società con controricorso. L’Agenzia delle Dogane
ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.6 d.l. 28/11/1988 nr. 511 conv. In legge
3

il titolo di cui sopra.

27/1/1989

nr.20;

art.4

d.l.

30/9/1989 nr. 332 convertito in l. 384 del
27/9/1989; art. 4 d.l. 28/6/1995 n.250 conv. in
1. 8/8/1995 nr. 349 in riferimento all’art. 360
n.3 cpc in quanto la Corte d’Appello ha

28/6/1995 n.250 conv. in l. 8/8/1995 nr. 349, al
di fuori dei presupposti richiesti dalla legge.
Infatti secondo la ricorrente, il mancato
assoggettamento all’imposta erariale e relative
addizionali per l’energia elettrica impiegata
all’interno dei forni in opifici industriali si
applica limitatamente ai casi di uso di energia
come materia prima nei procedimenti
elettrochimici ed elettrometallurgici e non
anche all’uso della stessa in funzione termica o
di riscaldamento come nella fattispecie in
esame.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.2697 cc e dei principi generali in materia
di onere della prova, in riferimento all’art.
art. 4 d.l. 28/6/1995 n.250 conv. in 1. 8/8/1995
nr. 349 ed art. 360 n.3 cpc in quanto, la Corte
di Appello, invertendo l’onere della prova,non
ha posto a carico del contribuente l’onere di
4

ravvisato un’ipotesi di esenzione ex art. 4 d.l.

provare

i

presupposti

per

l’applicazione del beneficio richiesto.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.2727 e 2729 cc; 7 e 58 d.lgs 546 del

360 n.3 cpc in quanto la Corte d’Appello,
contravvenendo alle norme indicate, avvalendosi
di presunzioni basate su un accertamento
peritale in corso di causa ha ritenuto provato
)
il consumo effettivo di energia elettrica in
mancanza di contatori e per il periodo anteriore
all’adempimento delle formalità di legge.
I tre motivi di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente al quinto motivo, con il quale la
ricorrente esamina la stessa questione sotto il
profilo del difetto di motivazione su un punto
decisivo della controversia ex art. 360 nr. 5
cpc, ed appaiono tutti infondati.
Occorre premettere a tal riguardo che il D.Lgs.
n. 504 del 1995, all’art. 52, comma 2, stabiliva
che è esente dall’imposta erariale di consumo
“l’energia elettrica impiegata negli opifici
industriali come riscaldamento negli usi
indispensabili

al

compimento
5

di

processi

31/12/1992 ed art. 213 cpc in relazione all’art.

industriali veri e

propri,

compreso

quello connesso a processi elettrochimici”. Il
D.L. n. 250 del 1995, nel disciplinare all’art.
4 le addizionali sull’energia elettrica
impiegata negli opifici industriali, stabiliva:

4, convertito, con modificazioni, dalla L. 27
gennaio 1989, n. 20, ed la D.L. 30 settembre
1989, n. 332, art. 4, comma 3, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n.
384, si interpretano nel senso che è
assoggettata alle addizionali ivi previste anche
l’energia elettrica impiegata negli opifici
industriali come riscaldamento negli usi
indispensabili al compimento di processi
industriali veri e propri. Non è assoggettata
alle addizionali l’energia elettrica utilizzata
come materia prima nei processi industriali
elettrochimici ed elettrometallurgici ivi
comprese le lavorazioni siderurgiche e delle

“Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma

fonderie”.
Più volte la Corte ha affermato che l’energia
elettrica impiegata in opifici industriali
elettrochimici ed elettromagnetici non è
soggetta ad addizionale d’imposta, limitatamente
all’ipotesi di uso dell’energia come materia
6

h

prima

nei

procedimenti

elettrochimici ed elettrometallurgici, giusta
disposto della D.L. n. 250 del 1995, art. 4, e
non, anche all’uso della stessa in funzione
termica o di riscaldamento (C. 6620/1999) e che

dall’addizionale la dimostrazione rigorosa
dell’utilizzo dell’energia elettrica come
materia prima insostituibile e non come semplice
fonte di produzione del calore ed, in quanto
tale, sostituibile (C. 22021/2004).
In fattispecie analoga a quella in esame, questa
Sezione ha ribadito tale tesi, affermando che il
principio secondo il quale l’energia elettrica
impiegata negli opifici industriali non è
soggetta ad addizionale d’imposta, si applica,
alla luce della norma interpretativa dettata dal
D.L. n. 250 del 1995, art. 4, come convertito
dalla L. n. 349 del 1995, limitatamente
all’ipotesi di uso dell’energia “come materia
prima” nei procedimenti elettrochimici ed
elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni
siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel
caso di uso della stessa in funzione di
riscaldamento (C. 22566/2008).
La questione è stata esaminata ancor più di
7

incombeva sul soggetto che invocava l’esenzione

recente, da Cass. V

sezione nr. 3280

del 19/1/2012, la quale

I dopo un breve excursus

sull’evoluzione dell’orientamento di questa
Corte in materia, pronunziando nello stesso
senso sempre in tema di addizionale all’imposta

che l’esenzione prevista dal D.L. n. 250 del
1995, art. 4, riguarda la sola energia elettrica
utilizzata nei processi industriali
elettrochimici ed elettrometallurgici, nonché
nelle lavorazioni che danno luogo a fusione di
metalli (lavorazioni siderurgiche e fonderie) e
non anche a quella utilizzata in funzione di
riscaldamento, essendo esclusa la possibilità di
un’interpretazione analogica delle disposizioni
in tema di esenzioni tributarie (C. 6542/2009).
Tanto premesso, la Corte d’Appello ha ritenuto
nella fattispecie che la società contribuente
aveva dimostrato di poter godere del beneficio
richiesto. La Corte d’Appello, facendo uso del
potere a lei spettante in materia di valutazione
delle prove addotte da ambo le parti, ha
ritenuto con giudizio insindacabile che gli
elementi di prova raccolti, tra cui rientrano
anche le presunzioni, fossero sufficienti a
ritenere l’energia elettrica utilizzata come
8

sul consumo di energia elettrica, ha ribadito

materia prima ed ha

motivato

esaurientemente in ordine a tale convincimento.
Appare opportuno chiarire che il controllo di
logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.

“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che
ha condotto il giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione non sarebbe altro
che un giudizio di fatto e si risolverebbe in
una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice
di legittimità; ne consegue che risulta del
tutto estranea all’ambito del vizio di
motivazione ogni possibilità per la Corte di
cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di
merito attraverso l’autonoma, propria
valutazione delle risultanze degli atti di
causa.( sez.5, Ordinanza n. 17804 del
17/10/2012).
La Corte poi si è avvalsa delle risultanze di
una CTU per accertare le percentuali di energia
impiegate nelle lavorazioni, con decisione non
sindacabile in sede di legittimità, e così
facendo non ha violato la normativa in ordine
9

civ., non equivale alla revisione del

alla

distribuzione

dell’onere

della

prova né tantomeno l’art. 4 d.l. 28/6/1995 n.250
conv. in 1. 8/8/1995 nr. 349.

Con il quarto motivo la ricorrente censura la
sentenza per violazione e falsa applicazione

degli artt.52,53,55 e 60 d.lgs.26/10/1995 nr.
504 in quanto, la CTR, nell’accogliere l’appello
della società, ha finito per attribuire
l’agevolazione fiscale per i prodotti energetici
senza che ne ricorressero i presupposti di legge
e cioè senza la presentazione della denuncia da
parte del soggetto obbligato, adempimento non
meramente formale ma sostanziale per le
verifiche tecniche che presuppone. Il quarto
motivo è infondato in quanto, come questa Corte
ha già chiarito con sentenza Sez. 5, n. 12431
del 28/05/2007, “In tema di imposta erariale di
consumo sull’energia elettrica, regolata dal
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la mancata
ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt.
53 e 55, comma 8, riguardanti, rispettivamente,
la preventiva denuncia di officina elettrica e
l’applicazione degli speciali congegni di
sicurezza o di apparecchi atti ad impedire
l’impiego di energia elettrica a scopo diverso
10

u

-,

da

quello

dichiarato,

non

produce effetti preclusivi del diritto alle
esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u.
previste, da parte del contribuente, atteso che
tali adempimenti non costituiscono il

relative posizioni giuridiche soggettive. Tali
adempimenti, infatti, o sono funzionali al
rilascio della licenza d’esercizio o
costituiscono prescrizioni meramente eventuali,
disposte dall’Amministrazione nell’esercizio del
potere riconosciuto dalla legge per rendere più
agevoli accertamenti e controlli contabiliamministrativi, di guisa che essi non si
atteggiano come condizioni “sine qua non” per il
sorgere del diritto, che può comunque essere
utilmente esercitato ove si dia la
dimostrazione, con gli altri mezzi istruttori

presupposto indefettibile per il sorgere delle

predisposti dalla legge – diversi, quindi, dagli
accorgimenti tecnici previsti dal detto art. 55,
comma 8 -, delle quantità di energia impiegata,
rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e
per usi esenti.”
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere

11

h

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.1`;’1I-Z.
N. 13; TA1:i.ALL
5
NIATE2-1A
FRIB UTAkIA
.

respinto

con

compensazione

delle spese del giudizio di legittimità in
considerazione della peculiarità della lite e
delle questioni trattate.
P.Q.M.

le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 22/1/2013

Rigetta il ricorso proposto e compensa tra le parti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA