Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20955 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 26/04/2017, dep.08/09/2017),  n. 20955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10391-2013 proposto da:

B.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI QUAGLIERINI;

– ricorrente –

contro

S.U., (OMISSIS), S.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO ROMITI, rappresentati e difesi dall’avvocato SANTE GRADASSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 399/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata in data 29 ottobre 2012, ha riformato la sentenza del Tribunale di Spoleto in data 22 ottobre 2009, e per l’effetto ha rigettato la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale che B.L., committente di lavori di ristrutturazione di immobile di sua proprietà, aveva proposto nei confronti di U. e S.F., direttori dei lavori, per vizi dell’opera.

2. La Corte d’appello ha ritenuto cessata la materia del contendere per effetto della transazione sottoscritta il 7 febbraio 2006 tra B. e l’appaltatore Be.Fr., corresponsabile dei vizi e obbligato al risarcimento in solido con i direttori dei lavori.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.L. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso S.F. e S.U..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1304 e 1292 c.c., e si contesta l’efficacia, nei confronti dei direttori lavori, della transazione che era intervenuta tra il committente e l’appaltatore, in assenza di solidarietà dell’obbligazione oggetto di transazione.

2. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione e si contesta, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 c.c., la valutazione del contenuto dell’atto di transazione che, in assunto del ricorrente, avrebbe fatto riferimento unicamente ai procedimenti pendenti tra il committente e l’appaltatore per la restituzione delle chiavi dell’immobile, donde l’inapplicabilità dei principi in tema di responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori per i vizi dell’opera. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la stessa Corte d’appello ha ritenuto conclamato l’inadempimento dei due professionisti, ai fini della decisione sulle spese processuali.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

3.1. In premessa si deve ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte Suprema, l’interpretazione del contratto è attività di accertamento e di valutazione di un fatto, come tale riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente per la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 – 1371 cod. civ.) oppure per vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 30/04/2010, n. 10554).

3.2. Per giurisprudenza altrettanto consolidata, al fine di riscontrare l’esistenza del denunciato errore di diritto, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole dell’art. 1362 c.c. e ss., essendo necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, là dove la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice di merito, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 27/10/2003, n. 16099).

3.3. Quanto alla deduzione del vizio di motivazione, essa si specifica, nel vigore del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del cosiddetto “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (ex plurimis, Cass. 14/07/2016, n. 14355).

4. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha valutato la portata dell’accordo transattivo sottoscritto dal committente B. e dall’appaltatore Be., ed ha ritenuto che con tale accordo le parti avessero definito una pluralità di liti, compresa quella riguardante i vizi dell’opera oggetto dell’appalto.

Nell’esprimere tale giudizio, la Corte territoriale ha fornito un’interpretazione dell’accordo non implausibile, valorizzando in particolare l’ampiezza del riferimento testuale – nel quale si legge che le parti si accordano “(…) a transazione di ogni controversia, nessuna esclusa (…)” (così il testo dell’atto, riportato nel ricorso a pag. 33 e ss.). La stessa Corte ha inoltre correttamente evidenziato che nessun rilievo poteva essere riconosciuto ai motivi che indussero B. ad accordarsi.

4.1. A fronte di tale interpretazione, il ricorrente non indica l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’operazione ermeneutica, limitandosi a prospettare una diversa lettura dell’accordo, come circoscritto alla restituzione delle chiavi dell’immobile da parte dell’appaltatore a fronte del pagamento di Euro 4.000, basata sulla valorizzazione dell’inciso finale – nel quale erano precisate le ragioni che l’avevano indotto a transigere.

La censura così formulata si rivela inammissibile, alla luce del richiamato orientamento di questa Corte.

4.3. Allo stesso modo, il vizio di motivazione risulta dedotto in termini di insufficienza/inadeguatezza/irragionevolezza della valutazione del documento decisivo (transazione), e quindi al di fuori del paradigma configurato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente giudizio, come pure già precisato (par. 3.3.).

5. L’interpretazione dell’accordo transattivo in termini onnicomprensivi comportava l’estinzione anche del debito solidale, e quindi la liberazione dei condebitori, i quali avevano manifestato la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo.

Non è ravvisabile, pertanto, la denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1304 e 1292 c.c..

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presene giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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