Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20955 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12616-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1607/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia e del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riuniti gli appelli, li rigettava, confermando l’avvenuta prescrizione quinquennale per le sole sanzioni ed interessi oggetto delle cartelle esattoriali mentre con riferimento ai tributi l’impugnata sentenza non riteneva decorso il termine decennale di prescrizione.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c., e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 20 e 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni applicate contestualmente ai tributi il termine di prescrizione quinquennale.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare si argomenta che l’impugnata sentenza ha erroneamente applicato agli interessi da ritardato pagamento il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello ordinario decennale previsto per i tributi erariali cui accedono

2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A sua volta l’art. 2948 c.c., comma 1, n.4, afferma che “si prescrivono in cinque anni: …gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

2.2. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (cfr. Cass. 12715/ 2016 e 12715/2009).

2.3 E’ stato altresì precisato in materia di interessi che ” gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., n. 4″ (Cass. 30901/2019,14049/2006).

2.4 La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all’accertamento del tributo e degli interessi; si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati.

Il ricorso va quindi rigettato

4.In mancanza di costituzione nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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