Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20954 del 17/10/2015

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 17/10/2016), n.20954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13316-2014 proposto da:

D.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA

COSTA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 43,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MAURO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA GIANNESSI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3460/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO

del 19/03/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Pagano Gerardine Florence difensore del ricorrente

che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. D.V.M. ha proposto ricorso per cassazione contro P.S. avverso l’ordinanza del 14 marzo 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Lodi il 3 luglio 2013, che aveva rigettato la domanda da essa ricorrente proposta per ottenere la restituzione di una somma di danaro.

p.2. Ha resistito al ricorso con controricorso la P..

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. 11 ricorso, affidato ad un unico motivo, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.4. Il ricorso è stato proposto contro l’ordinanza pronunciata ex art. 348-ter c.p.c. al di fuori dei limiti entro i quali essa è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto in tema di limiti di impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. con il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. “L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e art. 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso”. La stessa decisione ha soggiunto che: “La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti”.

Ora, il ricorso propone un unico motivo che non è in alcun modo connotato come denuncia di vizi propri dell’ordinanza riconducibili a violazione della legge processuale che regolava il dovere di giudicare della Corte territoriale ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ma lamenta che quella Corte avrebbe male apprezzato i motivi dell’appello.

E le Sezioni Unite hanno ribadito (come avevano già fatto le ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014, seguite da numerosa giurisprudenza conforme) che rimane preclusa la proposizione del ricorso per errores in indicando, “essendo il merito ridiscutibile attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, e non essendo pertanto in proposito configurabile la definitività richiesta per il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7″.

Le questioni proposte con l’unico motivo, dunque, avrebbero dovuto, eventualmente, essere prospettate impugnando la sentenza di primo grado.

p.5. Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Ad essa la memoria del ricorrente si astiene dal muovere rilievi che si facciano carico della sentenza n. 1914 del 2016 da essa evocata e spieghino come perchè l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. possa considerarsi ammissibile alla stregua di quanto detta sentenza ha affermato.

La memoria si limita ad esprimere dissenso dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite e lo fa con argomenti che si limitano a postulare che esso si risolverebbe in una violazione “del diritto di avere un secondo grado di merito”, che si risolverebbe in una lesione del “diritto costituzionalmente garantito di cui agli artt. 24 e 111 Cost.”, per poi concludere, coerentemente con tale impostazione, con la sollecitazione a questa Corte a sollevare questione di costituzionalità degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 2.

Senonchè, la Corte, peraltro in una logica addirittura di assoluta inimpugnabilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., poi parzialmente ridimensionata dalla Sezioni Unite con la citata sentenza, si è già interrogata sulla costituzionalità del sistema normativo in questione.

Lo ha fatto nelle ordinanze gemelle nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014. Alla loro lettura in parte qua si rinvia.

In ogni caso la questione di costituzionalità viene prospettata senza una specifica indicazione di come i due parametri costituzionali sarebbero violati dall’esegesi delle Sezioni Unite, risolvendosi in buona sostanza nella lagnanza che sarebbe sacrificato il secondo grado di merito. Lagnanza che, sul piano costituzionale, è priva di giustificazione, giacchè l’appello non è garantito dalla Carta costituzionale (si veda già Corte cost. n. 301 del 1986; di seguito: (ord.) n. 585 del 2000; (ord.) n. 351 del 2007; (ord.) n. 190 del 2013).

Il Collegio rileva in fine che, del tutto genericamente e senza dare spiegazione dell’assunto, in sede di audizione in camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha sostenuto che sarebbe stata impugnata anche la sentenza di primo grado. L’assunto non trova, comunque, alcuna conferma nella lettura del ricorso, bastando, a tacer d’altro, considerare le conclusioni di esso, che chiedono la cassazione dell’ordinanza.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaottocento, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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