Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20954 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20954 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 13/09/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
29-0
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
– ricorrente 1
Contro
FILOMETALLICA SRL in persona del legale rappresentante,
domiciliata in Roma Via GERMANICO 146 presso lo studio
dell’Avv.to Ernesto Mocci giusta procura a margine del
-controricorrente-
avverso la sentenza n.27/1/09 depositata il 23/3/09
della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/1/2013 dal Consigliere
Dott.ssa Marina Meloni; uditi l’avvocato dello
Stato Albenzio Giuseppe nonchè Gregorio Leone e
Camillo Migliucci presenti in aula; udite le
conclusioni del P.M. in persona del sostituto
Procuratore Generale Zeno Immacolata che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito di notifica di dieci avvisi di
accertamento e di rettifica, con conseguenti atti
di contestazione delle sanzioni ex art. 303
T.U.L.D. emessi dall’Agenzia delle Dogane Direzione
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ricorso
di Genova, relativi a 10 operazioni effettuate nel
periodo 2003-2004,di importazione di lampade
fluorescenti compatte elettroniche di origine
dichiarata Pakistan sottoposte a dazio agevolato,
presentava ricorso davanti alla Commissione
Tributaria provinciale di Genova.
In particolare la società, esercente attività di
importazione di prodotti, asseriva che non era
tenuta al pagamento dei maggiori diritti doganali
richiesti a seguito dell’accertamento in ordine
alla reale provenienza della merce, di origine
cinese e non pakistana, in quanto, oltre agli altri
motivi, sussistevano le condizioni di cui all’art.
220 Reg.CEE 2913/92.
La Commissione tributaria
provinciale di Genova
con sentenza nr.438/1/2006 rigettava il ricorso. Su
ricorso in appello proposto dalla Filometallica srl
avverso
la sentenza di primo grado, la
Commissione tributaria regionale della Liguria, con
sentenza nr.27/1/09 depositata in data 23/3/2009,
accoglieva l’appello e riformava la sentenza di
primo grado.
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la società importatrice Filometallica srl
della Commissione
Avverso la sentenza
Tributaria regionale della Liguria ha proposto
ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane con
sei motivi ed ha resistito
con controricorso.
IL (f
la Filometallica srl
, C-A-•••-,e,……………..Z3-1,t
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
1 e 2 dpr 23/1/1973 n.43; artt.201 e 202 del
REG.CEE n.2913 del 12/10/1992 ed art 904 REG. CEE
2454 del 2/7/1993 in relazione all’art. 360 n.3 cpc
in quanto la CTR ha ritenuto che nonostante
l’invalidità dei certificati FORM-A attestanti
l’origine della merce, di provenienza cinese e non
pakistana, la società importatrice non fosse tenuta
a corrispondere il trattamento daziario ordinario
all’importazione secondo le norme sopra citate in
quanto ravvisabile l’esimente della buona fede
facendo così ricadere il rischio professionale non
sull’importatore ma sulla Comunità.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
220 CDC REG.CEE 2913/1992 del 12/10/1992 e
dell’art. 904 punto C) REG CEE 2454/93 in relazione
all’art.654 c.p. e 360 1 0 comma n.3 cpc, in quanto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
censurabile
la CTR ha ritenuto non
il
comportamento della Filometallica srl per avere
quest’ultima agito in buona fede e con la dovuta
diligenza.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la
dell’art.199 REG CEE 2454/93 in relazione all’art.
360 1 ° comma n.3 cpc, in quanto la CTR ha ritenuto
esistente l’esimente della buona fede ex art. 220
CDC con conseguente esonero dal pagamento dei dazi
evasi, sebbene la società importatrice abbia
violato le disposizioni di cui all’art.199 REG CEE
2454/93 in conseguenza del mancato controllo in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese
dall’esportatore nei certificati FORM A)
sull’origine pakistana delle lampade fluorescenti
importate
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione sui punti
controversi e decisivi in relazione all’art. 360
1 ° comma nr.5 cpc, in quanto la CTR ha ignorato le
ragioni ed i fatti lamentati dalla Agenzia delle
Dogane nel giudizio di appello e non ha spiegato
perché gli elementi di prova addotti dalla dogana
non potessero ritenersi idonei e decisivi e fosse
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sentenza per violazione e falsa applicazione
invece
l’esimente
ravvisabile
della
buona fede ex art. 220 lett.B CDC;
Tutti i motivi di ricorso possono essere tutti
esaminati congiuntamente ed appaiono fondati e
In ordine alla violazione
e falsa applicazione
dell’art. 220 CDC occorre premettere che “in tema
di imposizione fiscale delle importazioni,
l’esenzione prevista dall’art. 220, secondo comma,
lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto
Codice doganale comunitario), che preclude la
contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione
doganale in presenza di un errore dell’autorità
doganale e della buona fede dell’operatore, intende
tutelare il legittimo affidamento del debitore
circa la fondatezza degli elementi che intervengono
nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per
essere applicata, essa richiede un compiuto esame
da parte del giudice sulla ricorrenza della buona
fede che deve essere dimostrata dal soggetto che
intende avvalersi dell’agevolazione, attraverso la
prova della sussistenza cumulativa di tutti i
presupposti indicati dalla norma perchè resti
impedito il recupero daziario, ed in particolare:
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meritevoli di accoglimento.
a)
un
errore
imputabile
alle
autorità competenti; b) un errore di natura tale da
non poter essere riconosciuto dal debitore in buona
fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed
delle autorità medesime, non rientrandovi quello
indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore;
c) l’osservanza da parte del debitore di tutte le
disposizioni previste per la sua dichiarazione in
dogana dalla normativa vigente. (Sez. 5, Sentenza n.
15297 del 10/06/2008). A tale proposito la sentenza
della CTR ha erroneamente ravvisato nella
fattispecie un errore commesso in via autonoma
dalle Autorità Doganali locali mentre, nel caso in
esame, l’errore è stato indotto dalle inesatte
indicazioni ( scoperte in un momento successivo
all’assoggettamento daziario) fornite nei documenti
consegnati alle predette autorità, della cui
regolarità resta comunque responsabile
l’importatore che li ha prodotti, nel caso in cui
se ne accerti la mancata corrispondenza al vero del
contenuto.
Osserva altresì il collegio che, in tema di tributi
doganali, le Autorità doganali devono procedere
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in ogni caso determinato da un comportamento attivo
a posteriori dei
alla contabilizzazione
dazi doganali, a meno che sussistano
contemporaneamente tutte le condizioni poste
dall’art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE
come sopra richiamate; in particolare, detto errore
non può consistere nella mera ricezione di
dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che
l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne
la veridicità, ma richiede un comportamento attivo,
perché il legittimo affidamento del debitore è
protetto solo se le autorità competenti hanno
determinato i presupposti su cui si basa la sua
fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a
sopportare le conseguenze pregiudizievoli di
comportamenti scorretti dei fornitori degli
importatori (Cass. 2012/4022). Inoltre l’esenzione
prevista dall’art. 220, secondo comma, lett. b),
del Codice doganale comunitario, che preclude la
contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione
doganale in presenza di un errore dell’autorità
doganale e della buona fede dell’operatore,
presuppone la genuinità del certificato di origine,
cioè la sua regolarità formale e sostanziale. Di
conseguenza spetta all’importatore che intende
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n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992,
usufruire
dell’esenzione
dimostrare l’origine della merce che importa e, in
ogni caso, il suo stato soggettivo di buona fede,
mediante la prova della sussistenza cumulativa di
tutti i presupposti indicati dalla citata norma,
l’onere di dare dimostrazione delle irregolarità
delle certificazioni presentate, atteso che
qualsiasi certificato che risulti inesatto
autorizza il recupero a posteriori, senza necessità
di alcun procedimento intermedio che convalidi la
non autenticità, provvedendo gli stessi organi
dell’esecutivo comunitario a fornire tramite le
disposte commissioni di inchiesta le conclusioni
cui debbono attenersi le Autorità nazionali (Cass.
2009/13680).
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto e decidendo nel merito deve essere
mentre all’Autorità doganale incombe esclusivamente
rigettato il ricorso introduttivo con compensazione
delle spese di tutti i gradi di giudizio stante la
complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza,
rigetta il ricorso introduttivo e compensa tra le
parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
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\n
1215/NTE DA REGISTItAZIONE
AI SENSI DEI.
N. I3
– N. 5
MATEIZIA TkI3UTA.MA
Così deciso in Roma
nella camera di
consiglio della V sezione civile il 22/1/2013