Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20954 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.08/09/2017),  n. 20954

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CORTESE Arturo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19819/2014 R.G. proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico ROSELLI ed

elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Siacci n. 38,

presso lo studio dell’avv. Alessandro Giussani;

– ricorrente –

contro

TECNOEDILIZIA DI M.G. E FIGLIO s.r.l., rappresentata e

difesa dall’avv. Raffaele GARGANO ed elettivamente domiciliata in

Roma, via Laura Mantegazza n. 24, presso il sig. Marco Gardin;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi n. 1581/2014,

depositata in data 30.6.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2017

dal Consigliere Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– A.E. convenne innanzi al Tribunale di Brindisi D.M.G., F.M.A., D.M.F. e Tecnoedilizia di M.G. e figlio s.r.l. – i primi tre quali permutanti e la quarta quale acquirente di un bene immobile in forza di contratto reso per atto pubblico del 26.4.2010 – deducendo la nullità di detto contratto e chiedendo pronunziarsi in suo favore sentenza produttiva degli effetti di un precedente contratto preliminare di permuta dello stesso immobile, da lui concluso con i medesimi permutanti e con il M. in proprio quale acquirente, assumendo di essere stato ingiustamente escluso dall’originario affare;

– nel corso del giudizio Tecnoedilizia propose ricorso ex art. 700 c.pl.c. onde ottenere in via cautelare la cancellazione provvisoria della trascrizione della domanda proposta dall’ A.;

– respinto il ricorso nella prima fase cautelare, lo stesso fu accolto dal tribunale in sede di reclamo;

– avverso tale decisione A.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; Tecnoedilizia ha depositato controricorso; le stesse parti hanno depositato memorie integrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2652 e 2668 c.c., art. 669 terdecies, 669 quaterdecies e 700 c.p.c. deducendo che nella specie il tribunale avrebbe disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi tipici;

– con il secondo motivo denunzia poi violazione degli artt. 102 e 12 c.p.c., nullità della sentenza ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i sottoscrittori dell’originario contratto di permuta, da ritenersi litisconsorti necessari;

– preliminarmente all’esame dei motivi va rilevata l’inammissibilità del ricorso;

– lo stesso, infatti, necessariamente qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., deve ritenersi consentito soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, ovvero in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, giacchè trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito del giudizio di merito (cfr. Cass. 27.4.2010, n. 10069; Cass. 19.11.2010, n. 23504; Cass. 4.3.2015, n. 4292; Cass. 2.7.2015, n. 13637);

– detta inammissibilità, che ricorre nella specie attesa la natura provvisoria del provvedimento adottato in sede di reclamo, va del resto affermata anche quando si deduca l’abnormità del provvedimento medesimo, perchè recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare (cfr. Cass. SS.UU. 23.1.2004, n. 1245; Cass. 30.7.2007, n. 16849);

– e neppure potrebbe predicarsi il valore “latamente” decisorio del provvedimento cautelare qui impugnato, difettando lo stesso del requisito dell’idoneità ad anticipare gli effetti della sentenza di merito di cui all’art. 669 octies c.p.c., comma 6;

ritenuto pertanto il ricorso inammissibile, con conseguente statuizione sulle spese che si liquidano in dispositivo; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15% sui compensi; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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