Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20954 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22114-2017 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 829/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Guidonia Montecelio notificava avviso di accertamento Ici per l’annualità 2010 a P.M., il quale impugnava l’atto, ritenendo che l’area estrattiva di sua proprietà non potesse qualificarsi come edificabile e quindi non fosse soggetta ad imposizione, notificando il ricorso sia all’amministrazione comunale che alla concessionaria società Tre Esse Italia.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso, annullando integralmente l’atto opposto, ritenendo carente il presupposto impositivo.

La società “Tre Esse Italia” appellava la sentenza di primo grado che veniva gravata in via incidentale dal contribuente, il quale eccepiva la carenza di legittimazione processuale della concessionaria.

La CTR del Lazio, con la sentenza in. 829/2017 depositata il 6.02.2017 non notificata, respingeva l’appello principale dell’ente, rilevando che, nella fattispecie, si trattava di un terreno destinato ad estrazione del travertino, non edificabile, ritenendo insussistente il presupposto esattivo.

Avverso la sentenza della CTR la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimato Comune non ha svolto difese.

Il Contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato nelle memorie ex art. 380 bis c.p.c., insistendo in ordine alla carenza di legittimazione ad causam della ricorrente TRE Esse, quale interventore adesivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di carenza di legittimatio ad causam della società concessionaria sollevata già nel giudizio di appello e riproposta dal contribuente nel presente giudizio.

Vale osservare che la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cassazione civile, sez. II, 19 Ottobre 2018, n. 26525; n. 8532/2019).

3. Occorre premettere che è incontroverso in fatto che l’avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti sia stato emesso direttamente dall’ente impositore, e che il contribuente l’ha impugnato evocando il giudizio dinanzi alla CTP di Roma sia il Comune di Guidonia Montecelio sia l’ente di riscossione; in quanto dall’atto impositivo si evinceva che quest’ultimo – ancorchè materialmente predisposto dalla società Tre Esse Italia – veniva sottoscritto, emesso e notificato dal funzionario del Comune.

4. Secondo la disciplina generale del processo, il termine “parte” va inteso o in senso puramente formale, individuando il soggetto che agisce nel processo, compiendo i relativi atti (primo tra tutti la proposizione della domanda), od in senso sostanziale, ossia il soggetto titolare (attivo o passivo) del diritto controverso.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in relazione al processo tributario, definisce la parte attiva secondo l’accezione di cui al codice di procedura civile, richiamando genericamente la figura del ricorrente ossia la parte che propone la domanda, introducendo altresì la nozione di parte legittimata in senso sostanziale rispetto alla parte resistente, individuata nell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato o non ha emesso l’atto richiesto (silenzio rifiuto).

Secondo un’interpretazione letterale dell’art. 10, legittimato passivo è il soggetto che “ha emesso l’atto” notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili.

Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell’attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale.

Ne consegue che la società Tre Esse Italia non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici regionali con l’odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune di Guidonia Montecelio, soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018).

La soluzione non muta neppure se si dovesse ritenere che, in realtà, il contribuente aveva evocato in giudizio solo l’amministrazione comunale, mentre la concessionaria aveva spiegato intervento adesivo nel giudizio tributario.

Ciò in quanto trova applicazione, nell’ipotesi di intervento adesivo, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico, sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole” (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. sez. lav. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. sez. 1, ord. 6 febbraio 2018, n. 2818, nonchè, in controversie similari tra le stesse parti, Cass. sez. 6-5, ord. 13 settembre 2018, n. 22303 e n. 22304; n. 5528/2019).

Nella fattispecie in esame, infatti, non avendo l’ente impositore impugnato la sentenza di primo grado a sè sfavorevole, l’interventrice non avrebbe avuto interesse all’impugnazione della prima decisione.

L’inammissibilità del ricorso per carenza di autonoma legittimazione della concessionaria alla proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza della CTR Preclude, quindi, l’esame dello specifico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto ò della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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