Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20954 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11855-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;e

– ricorrente –

contro

D.A.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3284/07/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria avverso l’avviso con il quale per l’anno di imposta 2004 veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,comma 4, il maggior reddito di Euro 107.223 (rispetto a quello dichiarato di Euro O) con conseguente ripresa a tassazione delle imposte.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto che D.A. era entrato nella disponibilità di ingenti risorse economiche ereditate dal padre che gli avevano consentito di fronteggiare gli acquisti degli immobili, con accollo dei mutui, e delle autovetture.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Calabria rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva dato prova di disporre di sufficienti risorse finanziarie non derivanti da reddito, essendogli pervenute dal defunto padre, per sostenere le spese poste a fondamento dell’accertamento sintetico.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel non considerare tardiva la documentazione, destinata a provare la sostenibilità degli esborsi posti a fondamento dell’avviso sintetico, che avrebbe dovuto essere consegnata all’Ufficio già nella fase precontenziosa ed in ogni caso, prodotta nella fase del giudizio di primo grado, entro il termine di giorni venti antecedente all’udienza di discussione.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, degli artt. 2729 e 2795 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver accertato la CTR il collegamento tra le disponibilità finanziarie e le spese sostenute.

2. Il primo motivo va accolto con assorbimento del secondo.

2.1 Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 commi 4 e 5, “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal comma 3 non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile ”

2.2 Sulla scorta di tale dettato normativo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che ” In tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 5. Egli può avvalersi della deroga prevista ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 5, solamente depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile” (Cass. 14065/2018 e 5734/2016).

2,3 Nella fattispecie dalla motivazione della sentenza della CTR emerge: a) che il contribuente nella fase del contraddittorio esperito prima della incardinazione della controversia nulla aveva prodotto a dimostrazione della capacità economica a far fronte agli esborsi sostenuti; b) che dato conto dell’impossibilità del deposito della documentazione attestante il finanziamento, per la difficoltà incontrata nel reperirla a causa del decesso del padre la parte privata aveva provveduto alla produzione, anzichè all’inizio del giudizio, nel corso dell’udienza di discussione e, pertanto, oltre il termine perentorio del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di 20 giorni liberi prima della data di trattazione del giudizio.

2.4 I documenti versati in atti dal contribuente nel giudizio tributario, non potevano dunque essere presi in considerazione ai fini del decidere essendosi verificata la cosiddetta preclusione probatoria in quanto il D. non ha prodotto la documentazione, non potuta essere messa a disposizione nella fase precontenziosa, in allegato all’atto introduttivo.

3 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata e rinvio alla CTR in diversa composizione affinchè provveda anche sulla regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Calabria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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