Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20952 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20952 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 29364-2008 proposto da:
TEMAX ITALIA SRL in persona del Presidente del
C.d.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CENTORE PAOLO,
2013

COGLITORE EMANUELE giusta delega in calce;
– ricorrente –

111
contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/09/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 62/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
ha chiesto il rigetto e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

Con sentenza 25.10.007 n. 62 la Commissione tributaria della regione
Lombardia rigettava l’appello proposto TEMAX Italia s.r.l. avverso la
accertamento emesso dalla Circoscrizione doganale di Milano 1
dell’Agenzia delle Dogane avente ad oggetto il pagamento a titolo IVA
della somma di € 551.789,55 oltre interessi in relazione al superamento del
limite consentito dal plafond di cui all’art. 8Dpr n. 633/1972 per la
esecuzione di operazioni in sospensione di imposta ne mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio 2003.
I Giudici territoriali hanno escluso che i rilievi mossi dall’Ufficio con
l’avviso di accertamento presentassero margini di equivoco tali da inficiare
il requisito di validità motivazionale dell’atto impositivo, tenuto conto che
la accertata regolarità delle operazioni eseguite per tutto l’anno 202 e per i
primi tre mesi del 2003 eliminava il pretestuoso dubbio paventato dalla
società contribuente che lo splafonamento fosse dipeso da ipotetiche
rettifiche di tali operazioni che l’avviso ometteva di menzionare, dovendo
piuttosto individuarsi i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della
pretesa tributaria nella effettuazione di acquisti in sospensione d’imposta
per un ammontare eccedente quello consentito (pari all’importo della somma
algebrica delle esportazioni dei dodici mesi precedenti), ed in conseguenza

gravando sul contribuente l’onere della prova del corretto utilizzo del
plafond che non poteva ritenersi assolto con il prospetto depositato in
appello i cui dati erano controversi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società
deducendo quattro motivi, corredati di quesito di diritto ex art. 366 bis
c.p.c.
1
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Con st.
ieri
Stefano

sentenza di prime cure che aveva dichiarato legittimo l’avviso di

Ha resistito l’Agenzia delle Dogane con controricorso.
La società ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società censura la sentenza sotto il profilo del
5) c.p.c..
Il motivo è infondato in quanto i Giudici territoriali non si sono limitati
soltanto a confermare sul punto la statuizione della CTP di Milano, ma
hanno rigettato l’appello ritenendo adeguatamente motivato l’avviso di
accertamento IVA essendo stata riportata nell’atto la indicazione della
norma tributaria (art. 8 Dpr n. 633/72), la ragione del recupero fiscale
(“difetto dei presupposti sostanziali previsti dalla legge”), l’ammontare del

plafond utilizzabile, le singole bollette di importazione con i relativi
importi dei mesi in cui si era verificato lo splafonamenio e la liquidazione
della maggiore imposta dovuta, nonchè ritenendo superflua ai fini del
requisiti di validità dell’atto impositivo la esposizione del calcolo algebrico
attraverso il quale si era pervenuti all’accertamento del superamento del
limite consentito, atteso che, non avendo l’Ufficio contestato la regolarità
delle operazioni di esportazione effettuate nell’anno 2002

(e

conseguentemente la costituzione dell’ammontare del plafond disponibile nell’anno

successivo), i dati riportati nell’avviso relativi allo splafonamento erano
sufficienti a rappresentare al contribuente che in quei mesi si erano
verificate importazioni di importo superiore al limite consentito fissato
nell’ammontare degli importi delle esportazioni dei dodici mesi precedenti.
Tanto è sufficiente ad escludere il vizio di “omessa” motivazione.

2
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Cons. t.
Stefano 31ivieri

vizio di omessa od insufficiente motivazione in relazione all’art. 360co1 n.

Inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366co l n. 4) c.p.c., deve
invece ritenersi il motivo dedotto con riferimento al vizio di “insufficiente”
motivazione.
Tale vizio, che si risolve sempre in un “error facti”, ricorre per massima
consolidata in caso di “deficiente esame di punti decisivi della
controversia” (cfr. Corte eass. Sez. 3, Sentenza n. 3436 del 16/02/2006; id. Sez.

merito abbia formulato una ipotesi ricostruttiva della fattispecie controversa
in modo incompleto, non esplorando le correlazioni tra i diversi elementi
fattuali emersi dalla istruttoria, ovvero abbia operato un difettoso giudizio
di comparazione e concludenza dei mezzi di prova ritenuti prevalenti ai fini
dell’accertamento positivo o negativo dei fatti costitutivi della fattispecie
normativa, o ancora abbia utilizzato lo schema della presunzione traendo in
modo lacunoso od improprio -in difformità ai canoni della comune logicanessi di inferenza induttivi o deduttivi che non potevano essere desunti
dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 3370 del 02/03/2012).

Ne consegue che per assolvere al requisito di ammissibilità indicato, la
ricorrente avrebbe dovuto non soltanto individuare il difetto critico
“interno” alla argomentazione logica svolta dal Giudice di merito, ma
anche specificare che dalla “correzione” di tale errore sarebbe
necessariamente derivato un giudizio fattuale diverso e tale da determinare,
con grado di certezza e non soltanto di rnera probabilità, una decisione
favorevole alla ricorrente (solo in tal modo rimanendo infatti, integrato il
requisito di “decisività” del fatto, richiesto dall’art. 360col n. 5 c.p.c.).
Difettando entrambi tali elementi nella esposizione del motivo, lo stesso
va dichiarato inammissibile.

3
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Cons.
Stefano Olieri

L, Sentenza n. 27162 del 23/12/2009) e più specificamente quando il giudice di

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 11co5 Dlgs n. 374/1990, come modificato dall’art.
dall’art. 9col Dlgs 26.1.2001 n. 32, e dell’art. 7 legge n. 212/2000, in
relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c.
Secondo la ricorrente l’avviso opposto doveva essere dichiarato nullo in
quanto mancava la indicazione della causa dello splafonamento, non
plafond utilizzabile ovvero a semplice utilizzo del plafond in misura
eccedente, né essendo riportate le modalità di calcolo dello splafonamento.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il requisito formale di cui all’art. 7 legge n.
212/2000 può essere assolto dalla Amministrazione finanziaria anche
attraverso una motivazione dell’atto impositivo “per relationem” alle
risultanze del PVC della verifica o della ispezione condotta dalla Guardia di
Finanza (pacifica è la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla piena legittimità
di tale forma di motivazione: ex pluribus Corte cass. V sez. 18.4.2003 n. 6232; id. V
sez. 29.1.2008 n. 1906; id. V sez. 5.2.2009 n. 2749; id. V sez. 9.2.2010 n. 2806; id.
V sez. 10.2.2010 n. 2907; id. V sez. 9.4.2010 n. 8504; id. SU 14.5.2010 n. 11722;
id. V sez. 11.4.2011 n. 8183).

E’ stato inoltre precisato che l’obbligo di allegazion- dell’atto o
documento al quale è disposta la “relatio” ha “funzione integrativa” delle
ragioni che, per l’Amministrazione finanziaria, sorreggono l’atto
impositivo, con la conseguenza che non si estende a quegli atti, pur indicati
nell’avviso di accertamento, che non rivestono carattere essenziale in
quanto non svolgono alcuna funzione esplicativa “dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche” sui quali è fondata la determinazione dell’Ufficio

tributario (cfr. Corte cass. V sez. 18.12.2009 n. 26683 “il contribuente ha, infatti,
4
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Con st.
vieri
Stefano

essendo precisato se ciò fosse dovuto ad errore nella costituzione del

diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale
motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si
faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la
motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero
valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno
nella parte rilevante ai.fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato
nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non
impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del
contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad
integrarne la motivazione”).

Deve inoltre distinguersi la questione relativa alla esistenza ed
adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, quale requisito
formale di validità dell’avviso di accertamento (art. 7 legge n. 212/2000;
l’obbligo dei requisiti motivazionali richiesti a pena di nullità dell’atto impositivo è
stato attuato con il Dlgs 26.1.2001 n. 32), dalla questione attinente, invece, alla

indicazione ed alla efficacia delle prove dei fatti costitutivi della pretesa
tributaria (cfr. Corte cass. I sez. 17.1.1997 n. 459; id. I sez. 5.6.1998 n. 5544; id.
V sez. 1.8.2000 n. 10052), indicazione quest’ultima che non è richiesta dalle

norme tributarie quale elemento costitutivo della validità dell’atto
impositivo e che rimane in conseguenza disciplinata dalle regole proprie
della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del
processo introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto
impositivo.
Quanto alla

“adeguatezza”

della motivazione dell’avviso di

accertamento, intesa nel senso di chiara correlazione dei presupposti di
fatto -momento ricognitivo- alle ragioni di diritto -momento logico
deduttivo- (cfr. Corte cass. V sez. 16.12.2005 n. 27758), tale da consentire al
contribuente di apprestare la propria difesa, si osserva che, in difetto di una
definizione normativa di

“congruità”

della motivazione, occorre

5
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Co
Stefano

st.
ieri

basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto

necessariamente fare riferimento alla disciplina legislativa del singolo
tributo (cfr. Corte cass. V sez. 22.3.2006 n. 6365), dovendo essere valutato tale
requisito in relazione alla minore o maggiore complessità della fattispecie
normativa che disciplina il rapporto tributario controverso, giacché mentre
in alcuni casi il potere impositivo si esplica attraverso “forme estremamente
semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una
l’astratta enunciazione del criterio astratto o del parametro contemplato
dalla norma è sufficiente a comprendere la ragione del prelievo (cfr. Corte
cass. V sez. 1.12.2006 n. 25624; id. V sez. 4.11.2008 n. 26458 con riferimento ai

“parametri” di cui all’art. 3 comma 181 legge n. 549/1995-; id. V sez. 25.3.2011 n.
6914), in altri casi, invece, l’articolazione dello schema normativo che

disciplina l’esercizio della potestà impositiva si sviluppa in modo più
complesso, sia in relazione alle modalità di ricognizione degli elementi
considerati ai fini del presupposto d’imposta, quanto in relazione ai criteri
di apprezzamento o di determinazione del “quantum” della pretesa (ad
esempio consentendo il ricorso a differenti modalità di rilevazione dei dati
rappresentativi della ricchezza, ovvero l’impiego di differenti criteri economici o
finanziari od anche giuridici di valutazione dei dati rilevati), con la conseguenza

che in tali casi la motivazione dell’atto tributario potrà essere considerata
“adeguata”, ai fini della verifica del requisito di validità, se il contribuente
verrà reso edotto anche dei motivi che in base alle circostanze del caso
concreto hanno indotto l’Amministrazione ad esercitare le diverse opzioni
consentite dalle norme che disciplinano lo specifico tributo (cfr. Corte eass.
V sez. 14.12.2005 n. 27653)

Tanto premesso, nel caso di specie, l’atto impositivo era motivato “per
relationem” al PVC in data 1.12.2005, sottoscritto dalla società, dal quale
risultava che non erano stati formulati rilievi alla regolarità delle operazioni
di esportazione effettuate nell’anno 2002 e dunque doveva intendersi
6
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogarie

CTrsest.
Stefa i Otivieri

determinata disciplina” (cfr. Corte cass. V sez. 16.12.2005 n. 27758), sicchè

corretto l’ammontare del plafond calcolato in tale anno ed utilizzabile
durante il successivo anno 2003. L’avviso, inoltre, recava i dati
concernenti le operazioni di importazione -individuate dalle bollette
doganali- eseguite nei mesi da aprile a luglio 2003 per importi eccedenti il
limite consentito dal plafond (accumulato nel 2002).

previsto dall’art. 7 legge n. 212/2001, dovendo dunque ritenersi conforme a
diritto la statuizione della CTR impugnata, in quanto consente di
individuare senza equivoco la ragione giustificativa del recupero dei diritti
doganali-IVA sulle predette operazioni (fondata sulla contestazione della
assenza, nei mesi di aprile-luglio 2003, della condizione essenziale del
rispetto del plafond cui è subordinata -secondo la previsione legislatival’applicazione del sistema del regime delle operazioni di importazione in
regime di sospensione d’imposta), e deve, pertanto, essere considerata
“adeguata” a porre la società in grado di apprestare le proprie difese e
contrastare l’atto impositivo mediante indicazione della documentazione e
degli elementi dimostrativi del corretto utilizzo del plafond.
Il livello minimo di adeguatezza deve essere desunto, nel caso di specie,
dall’estrema schematicità della operazione eseguita dai verificatori che
hanno effettuato un mero raffronto tra il limite di plafond disponibile calcolato, mediante variazione mensile progressiva, secondo il criterio
previsto dalla legge, essendosi avvalsa la società del metodo cd. mensile- e
l’ammontare degli importi delle operazioni di importazione realizzate nei
mesi da aprile a luglio 2003 dalla società. La disciplina che regola
l’applicazione dello speciale sistema di riscossone dell’1VA previsto
dall’art. 8 Dpr n. 633/72 e dal DL n. 746/1983 conv. in legge n. 17/1984 per
le operazioni in sospensione di imposta effettuate da esportatori abituali,
determina infatti condizioni di tipo oggettivo che non lasciano margini di
7
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Tale motivazione “per relationem” assolve al requisito di validità

equivoco o discrezionalità prevedendo che il calcolo del plafond “mobile”,
riferibile al mese in cui vengono compiute le operazioni di importazione,
venga effettuato mediante determinazione del!’ “ammontare degli importi
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti”.
Ne segue che l’elemento essenziale sul quale viene fondata la pretesa
tributaria, in assenza di altre diverse ragioni indicate dalla Amministrazione
individuato nel superamento del limite del plafond (ricalcolato per ciascuno
dei mesi in cui stato accertato lo sforamento), insussistendo pertanto la

irrimediabile incertezza ed incompletezza della motivazione dell’avviso
prospettata dalla società, con riferimento al dubbio ingenerato da una
ipotesi alternativa (contestazione inerente il calcolo del plafond, ovvero
contestazione del superamento del plafond) che non trova alcun fondamento

nella concreta fattispecie.
I dati indispensabili diretti a portare a conoscenza della società
contribuente -nell’an e nel quantum- la imposta dovuta sulle operazioni di
importazione di ammontare eccedente il predetto limite, sono stati infatti
riportati nell’avviso di accertamento che va dunque esente dal vizio di
nullità eccepito dalla società contribuente.
3. Con il terzo motivo la società denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360co l n. 3 c.p.c..
La società sostiene che la CTR della Lombardia ha errato ritenendo che
la contribuente si fosse limitata ad impugnare l’avviso di accertamento per
il vizio formale di motivazione, senza tuttavia fornire alcun elemento di
prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali di legge
richiesti per fruire del beneficio della sospensione d’imposta, in quanto era
la Amministrazione finanziaria a rivestire la posizione processuale di attore

8
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

est.
C
Stefano livieri

nel provvedimento notificato al contribuente, non può che essere

in senso sostanziale e dunque era onerata a fornire la prova de fatti
costitutivi della pretesa.
Il motivo è infondato.

Occorre premettere che i presupposti sostanziali che legittimano la
e dal DL n. 746/1983 conv. in legge n. 17/1984, nel testo in vigore “ratione
temporis” :
nella registrazione, nell’anno precedente, di corrispettivi delle
cessioni alla esportazione per un ammontare superiore al 10% del
volume affari ex art. 20 Dpr n. 633/1972 (tale presupposto qualifica
il contribuente come “esportatore abituale”)
nella cd. “dichiarazione di intenti” di avvalersi del regime di
sospensione d’imposta -“che può riguardare anche più operazioni
tra le stesse parti”-, da redigersi secondo il modello ministeriale ed i
cui estremi debbono essere riportati nella fattura emessa in
esecuzione della operazione
nel corretto utilizzo del plafond determinato ai sensi dell’at. 8
comma 2 Dpr n. 633/1972 (le operazioni in sospensione di imposta non
possono superare i limiti di ammontare del plafond disponibile).

Orbene appare dirimente, ai tini della risoluzione della questione di
diritto sottoposta all’esame della Corte, evidenziare la netta distinzione tra
la controversia avente ad oggetto la impugnazione dell’atto tributario con il
quale l’Amministrazione finanziaria fa valere una pretesa impositiva avente
ad oggetto la imposta o la maggiore imposta dovuta, e quella in cui, come
nello specifico caso in esame, si discute della applicazione di un regime di
riscossione dei diritti doganali da ritenersi speciale rispetto a quello

RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Co est.
*vieri
Ste

applicazione del sistema plafond sono individuati dall’art. 8 Dpr n. 633/72

ordinario (secondo cui “l’imposta relativa alle importazioni è accertata,
liquidata e riscossa per ciascuna operazione”: art. 70col Dpr
633/1972).

Mentre nel primo caso oggetto della controversia è l’accertamento degli
elementi di fatto e di diritto che determinano il presupposto d’imposta al
quale la nonna ricollega la insorgenza della obbligazione tributaria, nonchè
nel giudizio susseguente alla opposizione del contribuente- viene a
rivestire, pertanto, la posizione di attore in senso sostanziale, essendo
quindi tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, nel
secondo caso, invece, è del tutto incontroverso sia l’ “an” che il “quantum”
della imposta (non è, infatti, in contestazione che la società nei mesi di aprile-luglio
2003 abbia effettivamente realizzato operazioni di importazione, assoggettate ad
IVA, corrispondenti a quelle individuate dalle bollette doganali e per l’importo ivi
indicato, e sia dunque tenuta al versamento della imposta), venendo in questione

piuttosto la modalità di riscossione del tributo che può essere differita dal
contribuente, avvalendosi del regime in sospensione d’imposta, laddove
risultino osservate tutte le condizioni legali, tra cui il limite del plafond.
In tale ipotesi, pertanto, in cui il diritto doganale della Amministrazione
finanziaria non necessita di alcun accertamento giudiziale (il tributo è certo
e liquido), le condizioni legali di accesso del contribuente al regime di
sospensione della riscossione ex art. 8 Dpr n. 633/1972 vengono ad
atteggiarsi come fatto (temporaneamente) impeditivo della esigibilità del
credito che il contribuente può efficacemente opporre dimostrando la
esistenza dei presupposti sostanziali che cui è ricollegata l’applicazione del
beneficio.
Pertanto sia che il regime normativo in questione, derogativo della
disciplina ordinaria della esazione dei diritto doganali, venga ad essere
riguardato come vero e proprio “beneficio fiscale”

accordato al

contribuente-esportatore abituale (cfr. Corte cass. I sez. 2.11.1992 n. 11882 che
10
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Cons. est.
Stefano ivieri

le modalità di liquidazione del tributo, e la Amministrazione finanziaria –

qualifica detto regime come “speciale trattamento ‘fiscale”; Corte cass. V sez.
10.6.2011 n. 12774 che fa espresso riferimento al “diritto dell’esportatore abituale a

fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma”; Corte cass. V sez.
20.7.2007 n. 16114 che -con riguardo a beni importati destinati a proseguire verso
altro Stato membro- ravvisa un “beneficio della sospensione del pagamento della

imposta” Corte cass. V sez. 30.1.2007 n. 1947 che qualifica tale regime come

sia che venga riguardato come riconoscimento al

contribuente (esonerato dal versamento dell’IVA al momento di ogni singola
operazione di importazione)

di una situazione giuridica di vantaggio

opponibile, in giudizio, alla Amministrazione doganale che esiga in
relazione a ciascuna operazione l’immediato pagamento del tributo, grava
sul contribuente -che intenda avvalersi delle disposizioni di legge che
regolano la sospensione d’imposta- l’onere della prova della effettiva
osservanza di tutte le condizioni richieste dalla legge.
Nel giudizio avente ad oggetto la impugnazione da parte del
contribuente dell’atto impositivo con il quale la Agenzia delle Dogane fa
valere la immediata esigibilità del tributi (diritto doganale-IVA) per
insussistenza dei presupposti indicati dall’art. 8 Dpr n. 633/72 e dal DL n.
746/1983 conv. in legge n. 17/1984, la regola generale del riparto
dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. deve trovare, pertanto, applicazione
in conformità al seguente criterio:
l’Amministrazione finanziaria, che agisce per il pagamento dell’IVA
su ciascuna operazione doganale imponibile, è tenuta a contestare
specificamente la inesistenza di una o più delle condizioni cui la
legge ricollega la sospensione della riscossione della imposta
il contribuente per opporsi efficacemente alla pretesa dovrà fornire la
prova della esistenza della condizione o delle condizioni di legge
espressamente contestate dalla AmrnMistrazione finanziaria.

11
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Con st.
Stefano rvieri

“agevolazione”),

La CTR lombarda ha condiviso la motivazione del Giudice di prime
cure secondo cui spettava, in ogni caso, alla società contribuente, che aveva
inteso avvalersi, presentando la cd. “dichiarazione di intenti”, il “beneficio”
della sospensione di imposta, “dimostrare la sussistenza dei presupposti
sostanziali di legge”,

di fronte alla contestazione mossa dalla

La pronuncia della CTR risulta, pertanto, conforme al principio di
diritto sopra enunciato e va dunque esente da critica.
4. Con il quarto motivo la società deduce violazione dell’art. 112
c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 4) c.p.c.. in quanto la CTR lombarda
avrebbe ritenuto processualmente inutilizzabile il prospetto di calcolo
prodotto in grado di appello dalla società -che conteneva una mera trascrizione
dei dati evidenziati alla dichiarazione IVA dell’anno 2003 ritualmente depositata in

primo grado- dal quale risultava soltanto un modesto sforamento del plafond
di € 32.000,00 verificatosi nel mese di luglio 2003.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che la sentenza della CTR, diversamente da quanto ipotizzato
dalla ricorrente, non si è limitata a disconoscere il “rilievo processuale” di
detto documento, in quanto lo ha preso in esame anche in relazione agli
aspetti “sostanziali”, ritenendolo privo di rilevanza probatoria in quanto
“controverso nella sua congruità…e contenente anche un sia pure parziale
riconoscimento della fondatezza della pretesa dell’Ufficio”, venendo quindi
meno la prospettata “omissione” denunciata dalla società, il motivo di
ricorso è inammissibile in quanto risulta erroneamente individuato il
parametro di legittimità in base al quale è chiesto il sindacato della Corte:
nella specie non viene infatti censurato un difetto di pronuncia su uno
12
RG n. 2936412008
ric. Temax Italia s.r.l. c/Ag.Dogane

Con(..
ieri
Stefano

Amministrazione doganale di sforamento del plafond.

specifico motivo di gravame, quanto piuttosto viene ad essere criticata la
omessa valutazione di uno specifico elemento probatorio, e dunque viene in
rilievo, non una nullità afferente l’attività processuale, ma un errore di fatto
concernente la esatta ricostruzione della fattispecie concreta, che avrebbe
dovuto essere dedotto attraverso il vizio di motivazione ex art. 360co1 n 5
c.p.c..

dell’art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo, infatti, a due diversi tipi di
vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od
un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in
procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod.
proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o
sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni
giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di
quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in
Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La mancata corretta deduzione del vizio nei termini indicati,
evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice di
merito, comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. Corte eass. III sez.
11.5.2012 n. 7268).

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente
condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del presente
giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte :

13
RG n. 29364/2008
ric. Temax Italia s.r.l. c,’Ag.Dogane

Co
t.
Stefi1livieri

Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti

again e..,‘. .R E T
E
Ai SENSI mi.
N. 131 TAD. At L
N 5
MATERIA TM.13DIAMA
“‘ –

rigetta i( ricorso

e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del

presente giudizio che liquida in € 8.000,00 per compensi oltre le spese
prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio 14.1 .2013

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