Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20952 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15448-2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARELLI AMERICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6423/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 19.3.09,

depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza per il solo capo relativo alle spese, liquidate per i due gradi del giudizio e poste a carico della parte soccombente, oggi ricorrente. Il giudizio riguardava opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada.

2. Il giudice dell’appello, chiesto di pronunciarsi solo sulla disposta e immotivata compensazione delle spese di lite in primo grado malgrado l’accoglimento integrale della domanda, accoglieva l’appello e liquidava le spese dei due gradi nella somma complessiva di 180 Euro.

3. Il Comune di Roma ricorre, denunciando falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè vizi di motivazione. Osserva il Comune che il giudice dell’appello, dopo aver motivato la fondatezza dell’appello per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sulle spese, pur accogliendo l’opposizione, concludeva affermando “le spese di lite seguono soccombenza vengono liquidate come dispositivo …”. Dopo aver affermato principi condivisibili in ordine alla necessità di dover valutare complessivamente la sentenza impugnata indipendentemente dalla soccombenza per poter compensare integralmente o parzialmente le spese tra le parti, parte ricorrente lamenta che il giudice dell’appello ha concluso affermando che “le spese di lite seguono soccombenza”, non motivando sul punto e senza tener conto che la L. n. 689 del 1981, art. 23 prevede un regime delle spese del tutto peculiare, essendosi prevista la condanna alle spese nel solo caso di rigetto del ricorso e non essendosi, invece, previsto alcunchè in caso d’accoglimento. Sicchè per la regolamentazione delle spese il giudice deve tener conto di tutti gli elementi di giudizio e non solo della soccombenza. Nel caso in questione era mancata una motivazione al riguardo.

4. Parte intimata non risulta aver svolto attività in questa sede.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. – Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

Occorre osservare, infatti, che il Comune risulta interamente soccombente sia in primo grado che nel secondo (nel quale l’appello riguardava solo la disposta compensazione delle spese). Sicchè il giudice dell’appello correttamente ha riformato la sentenza di primo grado che, accogliendo integralmente la domanda, aveva disposto immotivatamente la compensazione delle spese e, decidendo le spese del grado nulla ha detto, applicando il principio generale in materia di spese, secondo il quale esse seguono la soccombenza, che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (principio pacifico, vedi tra le tante Cass. 2001 n. 12295, Cass. 2004 n. 8528).

Occorre poi osservare, in via generale, che il giudizio d’opposizione a sanzioni amministrative, salva l’applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina è soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l’onere delle spese processuali (Cass. 2000 n. 9446).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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