Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20952 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4594/2019 R.G. proposto da:

LELLO s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.R., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dell’avv. Carlo NUNZIANTE CESARO, presso il cui

studio legale, sito in Salerno, alla via Luigi Guercio, n. 44, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5987/12/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La Lello s.c. a r.l. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR, in controversia relativa all’impugnazione di un atto di contestazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 emessa dall’amministrazione doganale sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto in data 18/03/2014 da cui emergeva l’indebito utilizzo in compensazione, da parte della predetta società contribuente, di crediti superiori a quelli spettanti, rigettava l’appello proposto da quest’ultima ritenendo inefficace il ravvedimento operoso di cui alla disposizione da ultimo citata, in quanto effettuato dalla società contribuente dopo la notifica del processo verbale di constatazione. La CTR dava altresì atto dell’intervenuto annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione doganale dell’avviso di pagamento emesso nei confronti della società contribuente per avere la stessa annullato le deleghe di pagamento delle somme indebitamente compensate.

Con istanza del 02/07/2020 la società contribuente chiedeva dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere per aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, con compensazione delle spese processuali.

All’uopo rappresentava che:

– l’Agenzia delle entrate – Riscossione, in data 22/07/2016 le aveva notificato la cartella esattoriale n. (OMISSIS) portante l’iscrizione a ruolo dell’importo di cui all’atto impositivo oggetto del presente giudizio;

– avverso tale cartella aveva proposto impugnazione dinanzi alla CTP di Salerno;

– aveva successivamente avanzato istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, a seguito della quale aveva provveduto a versare l’importo comunicato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione;

– la CTP, nel giudizio avverso la sopra indicata cartella di pagamento, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La società contribuente ha, quindi, depositato, unitamente all’istanza, la relativa documentazione che ha altresì provveduto a notificare alla controricorrente.

Orbene, alla stregua di quanto sopra, questa Corte ritiene di dover accogliere l’istanza in esame e disporre in conformità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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