Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20951 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11210-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA,

rappresentati e difesa dall’avvocato CESARE SANTUCCIO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.NICOTERA 29

IX INT.11, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA FIORETTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO ANTONINO MAGRO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1490/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10/11/2014, depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 Con sentenza del 16 novembre 2011 il Tribunale di Catania -Sezione agraria rigettava la domanda proposta da B.G. nei confronti di L.C. volta alla declaratoria di cessazione del contratto di affitto del fondo sito in (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), e alla condanna del L. al rilascio del terreno e compensava tra le parti le spese di lite.

2. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 18 novembre 2014, rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale dalla B.; accoglieva l’appello incidentale proposto dal L. e, per l’effetto, condannava la B. alle spese del giudizio di primo grado; condannava la predetta anche alle spese del giudizio di secondo grado.

3. Avverso tale sentenza B.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

4. Ha resistito con controricorso L.C..

5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

6. Con il primo motivo si deduce “Violazione e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 116 c.p.c e violazione delle regole processuali e contrasto con gli atti processuali. Violazione delle regole interpretative”. La ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nonchè “una evidente deficienza, nel complesso della motivazione, del processo che ha condotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisititi al suo convincimento”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Si osserva che, essendo la sentenza impugnata stata depositata in data 18 novembre 2014, nella specie risulta applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., od., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, – nella specie all’esame non sussistenti – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dì discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie con le doglianze motivazionali, la parte ricorrente addebita sostanzialmente al giudice di appello un difetto di sufficienza della motivazione con riferimento in particolare alla valutazione delle risultanze processuali, sicchè, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui all’art. 360 codice di rito, novellato n. 5 la B. ripropone inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, peraltro, anche in questo caso deviando dal modello legale, giacchè l’impianto delle denunce è basato non tanto su errori motivazionali intrinseci alla sentenza impugnata, quanto, piuttosto, su una divergente lettura delle emergenze istruttorie rispetto a quella fornita dal giudice del merito.

A quanto precede va aggiunto che la ricorrente tende sostanzialmente ad una rivalutazione del merito della controversia, non ammissibile in questa sede.

Peraltro, anche nel vigore della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, questa Corte ha più volte affermato che i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6/03/2008, n. 6064; Cass. 26/03/2010, n. 7394).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Sulle spese legali”, la ricorrente lamenta di essere stata ingiustamente condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio e in particolare del giudizio di appello, “atteso lo svolgimento e i contenuti del complessivo giudizio” e sostiene che nel caso di accoglimento del gravame le debbano essere riconosciute oltre che le spese del doppio grado del giudizio di merito anche quelle del giudizio di cassazione; in subordine auspica la compensazione delle dette spese.

2.1. Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso è, per un verso, inammissibile per genericità, in quanto non si evidenzia in esso la denuncia di alcun vizio di legittimità o di motivazione della pronuncia della Corte di merito, che, peraltro – e tanto comporta, comunque l’infondatezza del motivo all’esame -, ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, richiamato espressamente e, per altro verso, è comunque inammissibile nella parte in cui censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione e di farne proprie le conclusioni avverso le quali nessuna delle parti ha mosso alcuna critica osservazione.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di ricorso esente per legge, attesa la natura della controversia (Cass. 31/03/2016, n. 6227).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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