Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20951 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3423-2008 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

NUOVA 117, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNA MARIO ENNIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZORZI SEBASTIANO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.R.V., Z.O.R., C.

C. nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia

minore Z.S.R., Z.E., tutte quali eredi

di Z.R., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato SCALIA

DOMENICO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24/01/07, depositata il 27/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Ivana Abenavoli, (delega avv. Zorzi Sebastiano),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Scalia Domenico, difensore delle controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente, M.R., impugna la sentenza n. 102 del 2007 della Corte d’appello di Catania che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 21 marzo 2002, che accoglieva la domanda di Z.R. di essere dichiarato proprietario di un terreno in virtù di scrittura privata inter partes del 28 dicembre 1976.

2. – La Corte territoriale rigettava l’appello, ritenendo infondati i motivi avanzati (violazione dell’art. 132 c.p.c.; utilizzo ai fini della decisione di altra sentenza inter partes non passata in giudicato; questioni connesse al disconoscimento della fotocopia dell’atto di vendita; mancata prova sulla apprensione dei beni e mancata motivazione sull’argomentazione dell’odierna ricorrente).

3. – La ricorrente articola 5 motivi di ricorso. Col primo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello si è limitata ad affermare che il vizio lamentato “certamente non ricorra nella fattispecie” in relazione alla eccepita mancanza nella sentenza di primo grado dei nomi dei procuratori delle parti e della trascrizione delle conclusioni; col secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione all’art. 214 e 215 c.p.c. e art. 2719 c.c. lamentando che la Corte d’appello non avrebbe motivato adeguatamente in relazione alle conclusioni che il Tribunale avrebbe raggiunto “adagiandosi” sulla sentenza precedente intervenuta tra le parti e relativa alla scrittura privata del 28 dicembre 1976. In particolare i giudici dell’appello si erano concentrati esclusivamente sulla utilizzabilità o meno della fotocopia versata in atti senza approfondire la questione della qualificazione della scrittura privata (se si trattasse cioè di vendita o di preliminare di vendita). Col terzo motivo deduce violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e art. 2719 c.c. in ordine al mancato disconoscimento della fotocopia dell’originale non effettuato alla prima udienza successiva alla produzione; col quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla valutazione del contenuto della scrittura (come vendita o come preliminare di vendita) e infine col quinto motivo lamenta pure vizio di motivazione in ordine alla mancata individuazione nella scrittura degli elementi necessari per individuare l’oggetto e per procedere agli adempimenti correlati. In relazione ai motivi indicati e in particolare quanto ai motivi 3, 4 e 5 vengono formulati i seguenti quesiti di diritto: “a) sono necessarie formule specifiche sacramentali in materia di disconoscimento di scrittura?; b) la eccezione di inesistenza di un documento racchiude in sè il disconoscimento del contenuto di una produzione in fotocopia o comunque non in originale?; c) esiste obbligo di motivazione del giudice su tutti i punti dedotti dalla parte?; d) in tal caso ritiene la Corte di cassazione che il giudice di merito si sia uniformato a tale principio?; e) nella fattispecie sono state affrontati ed adeguatamente esaminati decisi tutti motivi di gravame?”.

5. – Resistono con controricorso gli intimati.

6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. Il ricorso è infondato. Con i motivi vengono riproposte le medesime questioni avanzate in appello e motivatamente, anche se sinteticamente, respinte dalla Corte territoriale.

7.1 – Quanto al primo motivo, la Corte ha così motivato: “Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto dell’art. 132 c.p.c., essendo in essa omessi il nominativo del suo difensore e le conclusioni delle parti. La doglianza è priva di fondamento. Ed invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l’omessa trascrizione in sentenza sia del nome del difensore di una delle parti (v. Cass. 2- 8-1993 n. 8524) che delle conclusioni delle parti (v. Cass. 12-7- 1996 n. 6329) non costituisce motivo di nullità, ma mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza, salvo che, nella seconda ipotesi, sia mancata in concreto una decisione su alcuna delle domande ed eccezioni ritualmente proposte, risolvendosi in tal caso il vizio in un omesso esame delle formulate conclusioni (il che certamente non ricorre nella specie)”.

La Corte ha fatto una corretta valutazione in diritto, escludendo che nel caso in questione vi fosse un vizio di omesso esame delle conclusioni delle parti. Al riguardo il motivo difetta di specificità, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto puntualmente indicare non solo quali conclusioni non fossero state riportate nell’epigrafe della sentenza, ma anche quale lesione al diritto di difesa fosse derivata dall’omessa disamina delle conclusioni non riportate e dalla consequenziale omessa pronuncia sulle questioni dalle stesse prospettate, ciò che costituisce la ratto della giurisprudenza di legittimità citata ed applicata correttamente dalla corte di appello e cui questa corte ha dato continuità (Cass. 13785/04, 4208/07). Del pari, l’errore o l’omissione dell’indicazione dei difensori nell’epigrafe della sentenza è irregolarità emendabile con procedura di correzione e non determina la nullità del provvedimento (Cass. 18202/08, 6171/00), di tal che nulla più di tanto doveva rilevare il giudice a quo.

7.2 – Quanto al secondo motivo la Corte ha così motivato: “Con il secondo motivo la M. lamenta il fatto che il primo giudice abbia posto a fondamento della decisione la sentenza emessa nell’altro giudizio al quale si e in precedenza accennato, nonostante tale sentenza non fosse ancora passata in giudicato, essendo stata appellata, e nonostante lo stesso giudice con ordinanza del 9-3-1999 avesse ordinato l’estromissione dal giudizio della prodotta copia di detta sentenza. La censura non ha alcun fondamento. Non risponde al vero, infatti, che il Tribunale abbia fondato la decisione sulla precedente sentenza, che anzi lo stesso decidente, nel rigettare l’eccezione di litispendenza, ha considerato irrilevante nel presente procedimento, avendo pronunziato su domande diverse. Da nessuna parte della sentenza impugnata risulta un qualche riferimento alla decisione assunta nell’altro giudizio; al contrario il giudice ha autonomamente deciso la controversia fondandosi sulla scrittura privata del 28-12-1976, da un lato ritenendo mai intervenuto un formale disconoscimento di tale scrittura e, dall’altro, ravvisando in essa un contratto definitivo di compravendita e non un preliminare di vendita”.

Anche in tal caso la motivazione è ampia ed adeguata.

Il ricorrente formula quindi una critica generica, senza specificamente dedurre in ordine alle affermazioni della Corte.

Il motivo, d’altra parte, sebbene prospettato come denunzia di vizi di motivazione, in realtà deduce un preteso vizio d’omessa pronuncia che non solo doveva essere prospettato ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, ma, soprattutto, doveva essere diversamente argomentato. Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. Nei motivi in esame sono fatti, per contro, solo generici riferimenti, anche inammissibilmente per relationem agli atti del giudizio di merito, alle censure assuntivamente mosse alla sentenza di primo grado e nessun puntuale riferimento ai termini esatti della deduzione delle censure stesse con l’atto d’appello, ond’è che i motivi di ricorso con i quali e dedotta un’omessa pronunzia risultano del tutto inadeguati all’onere di specificità sopra richiamato, imposto dall’ art. 366 c.p.c., n. 4 in relazione al principio d’autosufficienza del ricorso e, pertanto, sotto il profilo in esame evidentemente inammissibili.

Quanto, in particolare, alla qualificazione della scrittura sulla quale si basano le pronunzie di merito, già la corte d’appello ha evidenziato il difetto di specificità dei motivi svolti al riguardo con l’atto d’appello ed il medesimo difetto si riscontra nelle censure svolte in questa sede laddove, come testè evidenziato, la pretesa omessa disamina di argomentazioni difensive doveva essere suffragata dalla puntuale riproduzione delle stesse e dall’indicazione degli atti processuali nei quali erano state svolte.

Non senza considerare, inoltre, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 dev’esser dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo espressamente comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente s’assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d’adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; onde risulta inidoneamente formulata, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante contestazioni puntuali ed argomentate in diritto delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, per quanto attiene all’interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione in riferimento alla concreta applicazione dei detti criteri; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richiamo alle regole legali d’interpretazione mediante la semplice indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato.

Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Nella specie, la ricorrente, non solo non si riporta all’art. 1362 c.c., comma 2, ma neppure sviluppa con la esposizione, alcuna argomentazione in diritto, intesa nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento ai principi d’ermeneutica contrattuale, il convincimento espresso dai giudici del merito – in corretta applicazione del fondamentale principio posto dall’art. 1362 cod. civ., comma 1 secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prevalenza del dato testuale – che nella scrittura in discussione fosse, appunto, ravvisabile un contratto definitivo.

Va, invero, tenuto conto che le regole legali d’ermeneutica contrattuale sono dettate nel libro 4, titolo 2, capo 4, cod. civ. (artt. 1362 e 1371) secondo un rigoroso ordine di priorità nell’utilizzazione, per il quale i criteri ermeneutici soggettivi, previsti nelle norme cosiddette strettamente interpretative degli artt. dal 1362 al 1365 cod. civ., debbono trovare preliminare applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretative integrative degli artt. dal 1366 al 1371 cod. civ., e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la volontà del/dei dichiarante/i (Cass. 12.4.00 n. 4671, 11.8.99 n. 8584, 28.4.99 n. 4241, 26.6.96 n. 5893); che, inoltre, ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, quindi, attribuito, nell1 ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 cod. civ., comma 1 eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 cod. civ. per il caso di concorrenza d’una pluralità di contenuti della dichiarazione – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la volontà espressa nel documento, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale di esso e l’intento effettivo dei dichiaranti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 cod. civ., comma 2 che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla dichiarazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389). Ciò stante, che la ricorrente si prodighi a svolgere considerazioni sulle proprie assunte intenzioni nel rendere quella dichiarazione e nel tenere il consequenziale comportamento, in relazione ad elementi di giudizio in fatto valutati secondo la soggettiva interpretazione datane dalla stessa ricorrente, una cui conforme valutazione da parte del giudice del merito avrebbe condotto, a suo avviso, ad una soluzione della controversia rispondente alle sue attese, è del tutto irrilevante, in quanto non rappresenta affatto, come già evidenziato, un’ammissibile censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione a pretesa violazione delle regole legali d’ermeneutica contrattuale.

7.3 – A pari conclusione si giunge quanto al terzo motivo. Al riguardo la Corte così motiva: “Con il terzo motivo l’appellante si duole che il primo giudice, pur riscontrando il disconoscimento della scrittura, non abbia fatto alcun cenno a tale circostanza che doveva essere elemento fondamentale e catalizzatore specie nel momento in cui la produzione della documentazione relativa all’altro giudizio era stata espunta e lamenta che, nonostante il formale disconoscimento della fotocopia, si privilegino le argomentazioni contenute nella sentenza non passata in giudicato ed espunta.

Il motivo, più che infondato, appare incomprensibile. Il Tribunale ha chiaramente precisato che il disconoscimento della conformità all’originale della copia di una scrittura privata prodotta in giudizio deve avvenire mediante una esplicita dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e che qualora … venga effettuato in maniera inadeguata dalla parte contro cui sia stata prodotta la copia del documento, la stessa è tenuta ad effettuare l’eventuale disconoscimento dell’autenticità del documento nei termini di cui all’art. 215 c.p.c.; ha poi affermato che nella fattispecie concreta la parte convenuta non ha contestato la conformità della copia all’originale, nè ha disconosciuto ai sensi dell’art. 215 c.p.c. l’autenticità della scrittura privata…ha tenuto solo a sottolineare le capacità probatorie di una copia fotostatica … ma la copia è inutilizzabile solo se è contestata la conformità all’originale”; ed ha concluso che in mancanza di disconoscimento sia della conformità della copia all’originale che dell’autenticità della scrittura, questa “deve intendersi tacitamente riconosciuta”.

Orbene, l’appellante non censura minimamente siffatte argomentazioni nè ad esse contrappone valide ragioni atte a far pervenire a diverso convincimento, ma si limita ad affermare che sussiste il formale disconoscimento della scrittura e che di tale disconoscimento il Tribunale non ha tenuto conto (mentre, come si è rilevato, nella sentenza impugnata è sufficientemente chiarito il motivo per cui si è ritenuto insussistente un formale disconoscimento) ed a ribadire che il primo giudice si è fondato sulle statuizioni contenute nell’altra sentenza (circostanza, come già detto, non veritiera)”.

La ricorrente prospetta una propria ricostruzione della vicenda ed una sua valutazione al riguardo, senza censurare specificamente le chiare e convincenti argomentazioni e conclusioni della Corte territoriale.

Invero, per quanto attiene alle copie fotografiche di scritture (alle quali vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie), devesi tener presente come l’art. 2719 cod. civ., che ne prescrive l’espresso disconoscimento, sia applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, ond’è che, in entrambe le ipotesi, devesi considerare applicabile la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. con la conseguenza che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità agli originali quanto nella scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successi va alla loro produzione; diverso e, inoltre, l’effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all’originale ovvero l’autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d’accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l’utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione (Cass. 29.11.99 n. 13334, 30.12.09 n. 28096).

Nella specie, i giudici del merito hanno accettato che l’odierna ricorrente non ha adeguatamente e tempestivamente contestato, disconoscendola, la fotocopia in discussione – onde detta fotocopia è stata correttamente ritenuta per riconosciuta come conforme all’originale ed utilizzata come valida prova – nè la stessa ha in questa sede idoneamente contestato tale accertamento, con specifico riferimento ad atti processuali determinati e riportando le pertinenti argomentazioni svolte.

7.4 Infine, le medesime considerazioni possono essere svolte quanto al quarto ed al quinto motivo. La Corte territoriale al riguardo così motiva: Con il quarto ed il quinto motivo l’appellante assume che “la sentenza è affetta da nullità per aver omesso di esaminare numerosi punti oggetto di controversia che, se approfonditi, avrebbero in ogni casti comportato il rigetto della domanda anche in presenza di una scrittura in ipotesi valida” e che “proprio a causa del mancato approfondimento di tali questioni, chiaramente sollevate dalla concludente ma del tutto ignorate dal Tribunale, la sentenza appare in ogni caso ineseguibile”.

E’ evidente l’inammissibilità di siffatti motivi, con i quali non si specifica quali siano i punti che il Tribunale non avrebbe approfondito e per quale ragione la sentenza sarebbe ineseguibile.

Giova tuttavia precisare – anche se in proposito difetta qualsiasi censura – che correttamente il primo giudice ha qualificato contratto definitivo di compravendita e non preliminare la scrittura in contestazione, avuto riguardo alle inequivoche espressioni in essa usate (“vendono e trasferiscono” … “garantiscono i venditori … la proprietà e la disponibilità del terreno come sopra venduto”), a nulla rilevando la previsione di futura stipula di atto pubblico, che, come esattamente rilevato in sentenza, può avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita.

A fronte della precisa contestazione di difetto di specificità dei motivi, inane è la deduzione in questa sede, neppure preceduta da puntuale censura per omessa pronunzia nei termini già evidenziati trattando il primo motivo, di quelle circostanze la cui valutazione, ad avviso della ricorrente, avrebbe consentito una diversa decisione giacchè, salva comunque l’assorbenza di quanto già evidenziato in tema di interpretazione dei contratti, trattasi di deduzioni inammissibili in questa sede, sia perchè nuove, sia perchè implicanti disamina di questioni di merito non risultanti dalla sentenza impugnata e pertanto precluse.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA