Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20951 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.08/09/2017),  n. 20951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20167-2012 proposto da:

REGIONE CALABRIA, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Presidente della

Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DARIO BORRUTO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO JONIO REGGINO, (già CONSORZIO DI

BONIFICA DEL VERSANTE CALABRO JONICO MERIDIONALE a seguito di

avvenuta fusione) p.iva (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 190/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE TOSCANO, con delega orale dell’Avvocato

DARIO BORRUTO difensore della ricorrente, che si riporta agli atti

depositati;

udito l’Avvocato BRUNO POGGIO, con delega dell’Avvocato NATALE

CARBONE difensore del controricorrente, che si riporta agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 19.11.1990 il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1640/1990, emesso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria in favore della ditta T.D., col quale si ingiungeva al Consorzio di pagare la somma di Lire 29.596.592, quale residuo compenso per un appalto avente ad oggetto la fornitura di materiali e noli per cantieri di lavoro idraulico – forestali occorsi nel Comune di Melito.

Secondo l’opponente il suddetto debito non sarebbe stato esigibile, in quanto oggetto di un’apposita condizione sospensiva che subordinava il pagamento all’effettiva corresponsione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria. Con lo stesso atto di opposizione il Consorzio chiamava in causa la suddetta Regione per essere da questa manlevato in ordine alla pretesa della ditta Tripodi, sulla base del rapporto di concessione e finanziamento sussistente con l’Ente in relazione a tali opere forestali.

Con sentenza parziale n. 661/2001 il Tribunale adito rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda accessoria di garanzia proposta dal Consorzio nei confronti della Regione Calabria; detta domanda veniva successivamente accolta con la sentenza n. 378/2005, che condannava la Regione Calabria a corrispondere al Consorzio la somma a suo tempo ingiunta dal decreto n. 1640/1990, oltre interessi e spese.

Tale pronuncia veniva impugnata davanti alla corte d’appello della stessa città dalla Regione Calabria, la quale affermava la propria estraneità al rapporto contrattuale sussistente tra il consorzio di bonifica e la ditta Tripodi e negava di essere obbligata a manlevare il Consorzio di quanto dal medesimo dovuto alla ditta Tripodi in base a tale rapporto contrattuale.

La corte distrettuale, con la sentenza n. 190/2012, ha rigettato il gravame confermando la statuizione di condanna della regione Calabria.

La corte d’appello ha ritenuto che dalle produzioni documentali emergesse l’obbligo dell’Ente regionale di rifondere agli enti locali ed ai consorzi di bonifica i costi dai medesimi sostenuti per la effettuazione degli interventi forestali oggetto del Piano annuale d’intervento approvato dalla Regione stessa. Secondo la sentenza gravata, infatti, sulla base di detto Piano annuale gli enti locali ed i consorzi di bonifica, quali enti delegati dalla Regione, davano corso ai progetti esecutivi predisposti dall’ Assessorato regionale, stipulando i necessari contratti con le ditte (“ma con specifica imputazione all’ente Regione dell’obbligo di erogazione di fondi necessari per la copertura delle relative spese”, vedi pag. 13 della sentenza) e attenendosi “alle prescrizioni loro rivolte circa i lavori assegnati, ai tetti massimi di spesa loro assegnati e ad agire comunque nei limiti di bilancio assentibili o assentiti in Giunta” (pag. 15 della sentenza).

Avverso questa sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale si è costituito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 30.3.17, per la quale solo il contro ricorrente ha depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si censura l’erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 78 (recte: 87) disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La corte d’appello di Reggio Calabria avrebbe dovuto ritenere inammissibile, in quanto nuova, la produzione della delibera della Giunta Regionale di approvazione del piano di intervento, dal momento che il Consorzio di Bonifica, aveva ritirato il proprio fascicolo di parte in primo grado, prima che la causa fosse posta in decisione, e poi lo aveva ridepositato nel giudizio di appello senza menzionare detta delibera nell’indice del fascicolo del giudizio di secondo grado.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla doglianza concernente la produzione in appello di un documento non presente in primo grado (per non avere il Consorzio ridepositato il proprio fascicolo dopo averlo ritirato), essa va giudicata inammissibile per difetto di specificità, in quanto fa un generico riferimento alla novità della produzione in appello, senza confrontarsi con l’argomentazione della sentenza gravata secondo cui il documento in questione era stato ridepositato in primo grado (cfr. pag. 11, primo cpv, della sentenza: “è dunque da ritenersi, in difetto di rilievi delle parti sul punto, che nelle more seguenti all’istanza di remissione in ruolo sopra citata – ed in particolare tra l’udienza del 24/11/2001 e le successive – sia stata rinnovatamente effettuata la precedente produzione e che su questa (quale oggi disponibile nell’odierno fascicolo) abbia pronunciato il giudice adito”).

Quanto, poi, alla doglianza concernente la mancata menzione della delibera in questione nell’indice del fascicolo di parte depositato dal Consorzio nel giudizio di appello, la stessa non può trovare accoglimento perchè la ricorrente non indica in quale atto del giudizio di secondo grado essa si sarebbe opposta a tale produzione documentale dell’appellato; questa Corte ha infatti chiarito, con la sentenza n. 5671/10 che, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, semprechè la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione; per contro, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1269 e 1273 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo la Regione Calabria gravata di una obbligazione di garanzia relativamente ad una obbligazione di cui il Consorzio era titolare esclusivo, senza individuare un titolo idoneo a supportare una tale motivazione in diritto. Al riguardo, nel motivo di impugnazione si argomenta che l’atto in cui la corte di appello ha ravvisato il titolo dell’obbligazione della Regione, ossia la delibera di Giunta regionale che aveva approvato il Piano annuale di intervento, non era stato ratificato dal Consiglio regionale.

Il motivo è inammissibile perchè si fonda su una circostanza di fatto (la mancata ratifica, da parte del Consiglio regionale, della delibera di Giunta regionale che aveva approvato il Piano annuale di intervento) che non risulta dalla sentenza gravata, che la ricorrente non precisa dove e come sarebbe stata dedotta nel giudizio di merito e che non può essere accertata in questa sede di legittimità. Le altre considerazioni svolte nel motivo in punto di garanzia propria/impropria e di delegazione di pagamento sono inconcludenti, perchè non attingono la ratio della sentenza, che è quella, non specificamente censurata nel ricorso, per cui l’obbligo di rifondere al Consorzio le spese sostenute per le prestazioni richieste alla ditta Tripodi deriva dalle previsioni del Piano annuale forestale.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA