Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20951 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8309-2015 proposto da:

A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MIRANDOLA

20, presso lo studio dell’avvocato MARIO RANUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO MANETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GRAZIELLA

FERRARONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1753/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.M.G. propone, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 1753/25/2014 del 22.09.2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento Ici 2007/2008, sul rilievo che in mancanza dei piani attuativi, il valore effettivo dell’area in una libera transazione commerciale era inferiore a quello attribuito dall’ente comunale, riducendo il valore assegnato dal Comune al fondo ad Euro 67.67 al mq, importo individuato dalla contribuente con perizia di stima (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata).

Resiste con controricorso il comune di Campi Bisenzio.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere il giudicante confermato la legittimità dell’atto impositivo, benchè insufficientemente motivato, in quanto pur richiamando le delibere comunali, queste non risultavano allegate.

3. Con il secondo mezzo, si lamenta la nullità della decisione impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, per non avere il decidente rilevato che, allo stato attuale, l’area non risultava concretamente edificabile in quanto non inserita nei piani attuativi, senza considerare che in realtà lo strumento urbanistico generale era stato sospeso in attesa della promulgazione di bandi di gara. In particolare, si deduce che il R.U.C. era stato sospeso nell’anno 2007, interrompendo l’efficacia degli strumenti urbanistici, il che aveva fatto venir meno l’edificabilità dell’area attribuita dal PRG; che, pertanto, in assenza del requisito dell’edificabilità, i giudici non potevano limitarsi a rideterminare il valore di mercato dell’area, dovendo invece senz’altro annullare l’imposizione.

4. Con la terza censura, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il decidente omesso di esaminare la domanda con la quale aveva invocato l’annullamento degli atti impugnati, sul presupposto che il valore doveva essere rideterminato tenuto conto dell’indice di edificabilità, degli oneri di urbanizzazione e dei prezzi rilevati sul mercato.

A tal fine evidenzia come il potere regolamentare dei Comuni di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, debba coordinarsi con il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, che prevede che “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione…”; con la conseguenza che il giudice di merito deve valutare la corrispondenza tra valore determinato ex art. 59 cit. e valore di mercato ai sensi del cit. art. 5.

Nella specie, ad avviso della contribuente, l’amministrazione comunale avrebbe considerato, ai fini del calcolo del valore dell’area, solo l’ubicazione ed il valore delle zone omogenee, pretermettendo i criteri di cui all’art. 5 (prezzo di acquisto dell’area, oneri ed eventuali accessori, indice di edificabilità, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree analoghe)

5. La prima censura è infondata.

Le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conosciute (Cass. n. 30052/2018; Cass. n. 22254/2016; Cass. nn 13105 e 9601 del 2012).

Più specificamente, la delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili costituisce un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando, per l’effetto, a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017).

In secondo luogo, nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la contribuente ha invocato in appello la rideterminazione dell’imposta ICI, attribuendo all’area edificabile un valore al mq. di Euro 67,67, senza l’applicazione delle sanzioni. Entrambe le richieste risultano accolte dalla CTR, sicchè la ricorrente deve reputarsi interamente vittoriosa e, dunque, carente di interesse a proporre ulteriore gravame sul punto. Va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse alla impugnazione il ricorso proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto a far modificare la motivazione della sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/02/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 7057 del 24/03/2010 e Sez. L, Sentenza n. 658 del 16/01/2015).

6. La seconda censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.

Nel ribadire che anche questo motivo si rivela inammissibile per carenza di interesse, avendo la CTR condiviso il valore delle aree indicato dal contribuente in Euro 67,67 a metro quadro (sul punto si rinvia all’analisi del primo motivo), va qui aggiunto che la stessa CTR è pervenuta a tale conclusione valorizzando la perizia giurata di stima la quale, a sua volta, prendeva in considerazione proprio la sospensione dell’efficacia del RUC deliberata dal Comune di Bisenzio per il periodo dal 4.4.2007 al 31.7.2007 e le difficoltà operative per l’attuazione delle aree in PMU nascenti dalla variante ai RUC approvata con deliberazione n. 72 del 19.7.2007. Del resto, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è, infatti, sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si 6 traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione (Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006; conf. Sez. 5, Sentenza n. 16714 del 27/07/2007, e Sez. 5, Sentenza n. 20137 del 16/11/2012). Pertanto, il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 4952 del 02/03/2018).

7. In ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, – come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

8. Parimenti inammissibile per difetto di interesse è il terzo motivo di ricorso, dal momento che i giudici territoriali hanno determinato il valore dell’area non sulla base della delibera comunale adottata ai sensi dell’art. 59 cit., che risulta in concreto essere stata disapplicata, bensì alla stregua dei criteri indicati dalla medesima contribuente nella perizia di stima prodotta in giudizio (Euro 67,67 al mq).

9. Il ricorrente difetta, dunque, di interesse ad impugnare, essendo risultato integralmente vittorioso, all’esito del giudizio d’appello.

In secondo luogo, non essendovi cenno della questione nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere l’atto di appello nella parte in cui aveva censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo in esame.

In terzo luogo, sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (aderendo di fatto alle richieste del contribuente e valorizzando a tal fine la perizia giurata di stima), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

10. In conclusione, il motivo di impugnazione – con cui si deduce l’omesso esame di circostanze che neppure risultano allegate nel giudizio di merito – si palesa privo di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, atteso che l’appello in punto valutazione del valore dell’area è stato accolto dalla CTR della Toscana (Cass. n. 20689/2016; n. 594 del 2016).

Il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di cassazione in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del ricorso possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’ente comunale che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario, ed accessori come per legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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