Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20951 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3869-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1117/03/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con istanza del 5/11/2014 D.B., avvalendosi della c.d. procedura DOCFA, proponeva la variazione della categoria (da A/1 ad A/2) e della classe (da i a 3) dell’immobile di sua proprietà, con conseguente rideterminazione in diminuzione della precedente rendita catastale, sul presupposto della “diversa distribuzione degli spazi interni”.

In data 26/10/2015 l’amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento catastale con cui rettificava il classamento, la categoria e la rendita catastale dell’immobile riproponendo i precedenti parametri, sul rilievo che nello stesso fabbricato risultavano presenti altre quattro unità immobiliari di categoria A/1, del tutto simili a quelli di proprietà della D., ed inoltre perchè “la variazione dichiarata non comporta una modifica dell’unità immobiliare tale da giustificare un declassamento di categoria”.

La Commissione tributaria provinciale di Vercelli, adita dalla contribuente, annullava il predetto avviso di accertamento e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello agenziale sostenendo che “le condizioni dello stabile, in cui l’unità immobiliare è inserita, sono mutate in peggio (cfr anche le immagini fotografiche in atti) e difettano alcune delle condizioni che a tenore dell’invocata circolare (n. 50 del 1992) debbano contraddistinguere un alloggio per essere considerato signorile e cioè classato in CAT. A/1”.

Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replica l’intimata.

La difesa erariale con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., lamentando il difetto assoluto di motivazione della stessa, sub specie di motivazione apparente.

Il motivo è fondato e va accolto.

Invero, la motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni. Nel formulare una statuizione meramente assertiva, in cui si risolve l’affermazione secondo cui nella specie “difettano alcune delle condizioni che a tenore dell’invocata circolare (n. 50 del 1992) debbano contraddistinguere un alloggio per essere considerato signorile e cioè classato in CAT. A/1”, i giudici di appello omettono di specificare quali fossero le “condizioni” di cui alla richiamata circolare la cui mancanza, nella specie, non consentiva di pervenire all’inclusione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento tra quelle di tipo signorile, di cui alla categoria A/1.

In definitiva quello in esame è un tipico esempio di abdicazione all’obbligo imposto al Giudice di rappresentare compiutamente gli elementi di fatto e le ragioni sui quali si è formato il proprio convincimento. Se, infatti, non appare dubbio che spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni -, tale attività di giudizio deve, tuttavia, trovare supporto in argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum, indispensabile ai fini del controllo giurisdizionale, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (anche dopo la riforma del 2012 e nei limiti individuati dalla già citata pronuncia di Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), non potendosi di contro risolvere in un’affermazione apodittica e immotivata sulle risultanze istruttorie (v. Cass. n. 21801 del 2019).

E’ noto peraltro che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che, come nel caso in esame, contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, con cui la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, artt. 1 e ss.. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla competente CTR perchè riesamini la vicenda fornendo adeguata e congrua motivazione e perchè provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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