Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20950 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20950
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25180-2008 proposto da:
ASTROLOGO ROSINA & FIGLI di DI SEGNI EMANUELE E C. SNC in persona
del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. LUNGO
MAURO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, EQUITALIA GERIT SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 25820/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
28.11.07, depositata il 30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per l’annullamento di una cartella esattoriale.
Il giudice di pace con il provvedimento suindicato accoglieva la domanda, disponendo la compensazione della spese senza alcuna motivazione sul punto.
2. – Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo col quale si denuncia violazione e falsa applicazione gli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa motivazione. Deduce parte ricorrente che la decisione è stata assunta in violazione delle norme che disciplinano la regolamentazione delle spese del giudizio, perchè la parte ricorrente era risultata “totalmente vittoriosa” e la “motivazione della sentenza è del tutto sguarnita del pur minimo riferimento ai giusti motivi richiesti dalla legge per la compensazione delle spese di lite”.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
4. – Il ricorso e ammissibile, trattandosi di impugnazione di sentenza resa all’esito del giudizio d’opposizione all’esecuzione, per la quale la normativa processuale vigente all’epoca non prevedeva l’impugnabilità, restando, quindi, ammissibile il solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Il ricorso è poi fondato perchè il provvedimento adottato è privo di ogni motivazione in punto compensazione delle spese.
5. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame in punto spese ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011