Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20950 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.08/09/2017),  n. 20950

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18874-2012 proposto da:

S.G., (OMISSIS), D.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO

GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE RAMPINO;

– ricorrenti –

contro

F.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

LAZZARETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO CAPRIOLI,

VINCENZO CAPRIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GABRIELE RAMPINO, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso e

deposita originale dì atto di rinuncia del Sig. D.F. con

la domanda di compensazione delle spese;

udito l’Avvocato VINCENZO CAPRIOLI, difensore del controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita originale di atto

di accettazione della rinuncia del Sig. D.F. con la

domanda di compensazione delle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’ing. S.G. e il sig. D.F. ricorrono, sulla scorta di quattro motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce che, riformando la sentenza di primo grado, li ha condannati, in ragione delle loro rispettive qualità di ingegnere calcolatore e direttore dei lavori e di appaltatore, a risarcire al sig. F.C. i danni da costui patiti a causa dei gravissimi difetti strutturali di un immobile edificato su suo incarico in (OMISSIS); difetti ascrivibili, secondo le risultanze peritali recepite dalla corte salentina, al carente ed erroneo dimensionamento delle travi di fondazione.

La corte territoriale ha disatteso l’assunto dei sigg.ri S. e D. secondo cui il committente non avrebbe avuto diritto alla tutela di cui all’art. 1669 c.c. (per la nullità del contratto di appalto conseguente all’assenza di concessione edilizia dell’immobile che ne costituiva oggetto), ha respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., ha accertato la responsabilità dai medesimi S. e D. per il pericolo di rovina del fabbricato ed ha liquidato il danno del committente sulla scorta delle risultanze peritali.

Il sig. F.C. si è costituito con controricorso.

Il 28.3.17, in prossimità dell’udienza di discussione, il sig. D.F. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, accettata dal resistente F..

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 30.3.17, per la quale tanto il ricorrente ing. S. quanto il contro ricorrente hanno depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

direttore dei lavori e l’appaltatore, assistiti dal medesimo difensore, nonostante il conflitto di interessi tra le rispettive posizioni. Al riguardo anche a prescindere dal rilievo, comunque assorbente, che qualunque ipotetica situazione di conflitto di interessi tra i ricorrenti S. e D. sarebbe venuta meno a seguito della rinuncia al ricorso del D. – va comunque evidenziato che il conflitto di interessi denunciato dal controricorrente è meramente teorico ed eventuale, in quanto non si correla alle difese concretamente spiegate in giudizio dai ricorrenti; nel ricorso, infatti, non viene in questione il riparto di responsabilità nei rapporti tra i due ricorrenti, ma si contesta, con difese comuni per entrambi, la statuizione di fondatezza della pretesa risarcitoria del committente (cfr., per il principio che la potenzialità del conflitto di interessi tra parti assistite dal medesimo difensore va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, Cass. 12741/05, Cass. 1550/11). Passando all’esame dei mezzi di gravame, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1343,1346 e 1418 c.c., in relazione alla L. n. 1150 del 1942, artt. 31 e 41 e L. n. 765 del 1967, art. 13 nonchè la violazione dell’art. 1669 c.c. ed il vizio di erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione. La corte distrettuale avrebbe errato nel giudicare irrilevante, ai fini della pronuncia sulla responsabilità del direttore dei lavori e del professionista ex art. 1669 c.c., la nullità del contratto di appalto per mancanza della concessione edilizia dell’immobile che ne formava oggetto.

Il motivo – da giudicarsi ammissibile, perchè, contrariamente a quanto argomentato dal controricorrente, attinge la statuizione della corte territoriale di irrilevanza della questione di nullità dell’appalto – va disatteso, perchè non introduce elementi idonei a superare il principio della natura extra contrattuale della responsabilità ex 1669 c.c. (su cui, da ultimo, Cass. 17874/13) ed il relativo corollario, esplicitato da questa Corte nelle motivazioni della sentenza n. 12106/98, che tale responsabilità trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che, dalla “rovina”, dall'”evidente pericolo di rovina” o dai “gravi difetti” dell’opera, abbia subito un pregiudizio.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1669 c.c. nonchè il vizio di erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchio testo), in cui la corte d’appello di Lecce sarebbe incorsa ritenendo, in contrasto con le risultanze istruttorie, che i difetti strutturali denunciati dal committente fossero diventati a costui noti solo al momento del deposito della relazione di A.T.P. e, conseguentemente, disattendendo le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dagli odierni ricorrenti.

Il motivo non può trovare accoglimento perchè, pur essendo rubricato con riferimento ad un vizio di violazione di legge e ad un vizio di insufficienza motivazionale, si limita sollecitare una rivisitazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità, in quanto nè individua affermazioni in diritto della sentenza gravata che contrastino con il disposto dell’art. 1669 c.c., nè enuclea lacune argomentative o vizi logici del ragionamento decisorio del giudice territoriale; ragionamento che, peraltro, prende espressamente in considerazione (e giudica inconcludente, vedi pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza) la deposizione del teste Ria posta a fondamento del mezzo di ricorso. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il terzo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (artt. 2697 e 1699 c.c.) ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza gravata per avere affermato la responsabilità degli odierni ricorrenti in assenza di un’effettiva prova in ordine alla loro partecipazione alla realizzazione delle fondazioni del fabbricato.

Il motivo sollecita, anch’esso, una rivisitazione del merito della causa, contrapponendo all’apprezzamento delle risultanze testimoniali operato dalla corte distrettuale quello ritenuto preferibile dai ricorrenti, e va rigettato per le stesse ragioni già illustrate con riferimento al secondo mezzo di ricorso.

Con il quarto motivo, anch’esso riferito alla denunciata violazione degli artt. 2697 e 1699 c.c. ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura la liquidazione del danno operata dalla sentenza gravata con riferimento alle risultanze dell’A.T.P., in assenza di prova sulla effettività di esborsi.

Il motivo va pur esso rigettato, perchè le critiche mosse alle risultanze peritali sono del tutto generiche e d’altra parte, una volta che in sede peritale sia stato liquidato il costo di ripristino, la dimostrazione che tale costo sia stato effettivamente sostenuto dal danneggiato risulta irrilevante.

In definitiva si deve dichiarare estinto, per rinuncia, il giudizio sul ricorso del sig. D., senza regolazione di spese, in considerazione dell’accettazione della rinuncia da parte del contro ricorrente; si deve altresì rigettare il ricorso dell’ing. S., in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola, con condanna del medesimo ing. S. a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiarare estinto il giudizio sul ricorso del sig. D. e rigetta il ricorso dell’ing. S.; condanna quest’ultimo a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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