Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20950 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/08/2019), n.20950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27659-2014 proposto da:

C.C., C.M., Q.F.,

C.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PIRENEI 1, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALIANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato BENEDETTO LONGINO LOMBARDI;

– controricorrente –

sul ricorso 3440-2016 preposto da:

C.M., Q.F., C.C.,

C.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 38,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MARTELLI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALIANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato BENEDETTO LONGINO LOMBARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2013 depositata il 10/10/2013 avverso la

sentenza n. 3820/2015 depositata il 02/07/2015 della COMM. TRIB.

REG. SEZ. DIST. di LATINA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. C.A. impugnava l’avviso di accertamento relativo a ICI per gli anni 2002 e 2003 (provvedimenti nn. 434 e 435 del 2009), sul presupposto che gli immobili oggetto di accertamento erano destinati all’allevamento di animali (capannoni avicoli) e che anche le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola – aventi caratteristiche da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola – dovevano qualificarsi come rurali; osservando che l’originario accatastamento in cat. D/7 era dipeso dalla circostanza che la cat. D/10 non era all’epoca ancora disponibile (come confermato dall’Agenzia), e che a seguito di istanza di revisione presentata dal contribuente, in data 18.03.2008, l’ufficio aveva provveduto alla variazione dalla cat. D/7 alla cat. D/10, con decorrenza del classamento dal 10.12.1999.

Il Comune di Paliano deduceva che la classificazione del cespite in cat. D/7 nell’anno 2003 costituiva l’unico elemento necessario ai fini dell’imposizione ICI.

La CTP respingeva il ricorso del contribuente con sentenze nn. 322/2011 e 73/2010; impugnate, la prima, dagli eredi di C.A. e, la seconda, dal difensore del medesimo C. dinanzi alla CTR del Lazio.

La Commissione Regionale respingeva il gravame proposto dagli eredi del contribuente – motivando per relationem alla decisione dei primi giudici – sul presupposto che si trattava di immobili accatastati in cat. D/7 e non D/10, avendo essi perduto i requisiti della ruralità. Anche la CTR del Lazio, con sentenza n. 546/30/13, respingeva l’appello del C., affermando che non risultava dall’atto di classamento del 29.04.2008 la retroattività della variazione all’anno 1999.

Con separati ricorsi gli eredi di C.A. – Q.F., C.M., C.S. e C.C. – ricorrono, sulla base di quattro motivi, nei confronti del Comune di Paliano per la cassazione della sentenza n. 3820/39/15, nonchè sulla base di due motivi per la cassazione della decisione n. 546/39/13.

L’ente comunale resiste con controricorso in entrambi i giudizi di cui si dispone la riunione stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive nei due procedimenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso n. Rg 27659/2014.

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 207 del 1008, art. 23 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), per avere il decidente negato il carattere della ruralità dei cespiti di proprietà C., benchè essi fossero censiti in cat. D/10 a decorrere dal 1999, come da atto di variazione del 29.04.2008.

3. Con la seconda censura si lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere i giudici regionali affermato che dall’atto di variazione del 29.04.2008 non risultava la retroattività del classamento.

Ricorso n. 3440/2016

4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 207 del 1008, art. 23 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), per avere i giudici territoriali omesso di esaminare l’eccezione di giudicato opposta dai contribuenti con riferimento alla decisione n. 5627/2014 della Corte di cassazione, la quale, decidendo il rapporto di imposta dell’anno 2001 nei confronti della società venditrice Saturnia srl, affermava che l’iscrizione in catasto, con provvedimento del 29.04.2008, con effetti retroattivi all’anno 1999, nella cat. D/10 escludeva la soggezione all’imposta comunale degli immobili in questione.

5. Con il terzo e quarto motivo, si lamenta violazione degli artt. 115 c.p.c., nonchè del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 207 del 1008, art. 23 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a, ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per avere la CTR negato il carattere di ruralità agli immobili de quibus, il quale era stato, invece, riconosciuto con provvedimento n. 2649 del 2008, trascritto nel ricorso per cassazione, nel quale si legge che l’ufficio non potendo censire, all’epoca, nella categoria D/10 gli immobili rurali, in mancanza della istituzione della categoria speciale, tali unità immobiliari, pur avendo i requisiti della ruralità erano state censite nella cat. D/7; pertanto, l’ufficio provvedeva “ora per allora” a rettificare l’attribuzione della categoria censendole nella categoria D/10.

Il decidente ha omesso, ad avviso dei ricorrenti, di esaminare l’atto di rettifica del classamento, trascurando di esaminare un fatto decisivo per la controversia, non avendo considerato che il successivo classamento in rettifica dell’1.10.2014 era stato annullato con sentenza di questa Corte n. 5627/2014, che ha cassato la sentenza n. 21/39/12, in forza della quale, nelle more del ricorso per cassazione, l’Agenzia aveva emesso un nuovo atto di classamento delle unità immobiliari in data 1.10.2014, annullando l’annotazione di ruralità per perdita dei requisiti.

6. Preliminarmente vanno esaminate le censure attinenti alla sussistenza del giudicato.

7. Esse vanno disattese.

Il requisito della “ruralità di un immobile, la cui sussistenza è necessaria ai fini dell’imponibilità del reddito d’impresa, va accertato, in base ai suoi elementi costitutivi (che possono anche venire a mancare o essere, come nella specie, rivalutati dall’Ufficio competente), con riferimento a ciascun anno d’imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo di detti elementi: ne consegue che il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o più anni d’imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d’imposta diversi (v. Cass. n. 30033/2018; 9710 del 2018; Cass. n. 28059 del 2017).

Il vincolo oggettivo del giudicato esterno attiene, difatti, solo ai fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione del rapporto.

8. Le ultime due censure, unitamente ai mezzi posti a base del primo ricorso (Rg n. 27659/2014), sono fondate.

Occorre premettere che i ricorrenti hanno soddisfatto il requisito di specificità del ricorso, procedendo ad un completo resoconto del contenuto degli atti emessi dall’Agenzia del territorio, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui è avvenuta la produzione degli atti medesimi e delle sentenze passate in giudicato, successivamente al deposito della decisione impugnata, al fine di consentire a questa Corte la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso (Cass. n. 5478/2018; 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016).

Tanto premesso, vale osservare che la sentenza – divenuta definitiva dopo la conclusione del giudizio di appello – della CTP di Frosinone n. 760/3/2015 ha annullato l’atto di variazione dell’1.10.2014, con il quale l’Agenzia del Territorio aveva nuovamente modificato il classamento degli immobili, questa volta in cat. D/7, negando loro il carattere della ruralità.

Con la citata sentenza passata in giudicato, la Commissione ha annullato il nuovo atto di classamento sul presupposto che gli immobili, ai quali era stata riconosciuto il requisito della ruralità con atto del 29.04.2008 e con efficacia retroattiva al 1999, non avevano subito dall’anno 2008 modifiche radicali per poter essere utilizzati per attività imprenditoriali diverse da quelle agricole, con la conseguenza che il classamento originariamente attribuito in cat. D/10 non poteva essere variato dall’ente.

Annullato l’atto di variazione del 2014 per la persistenza del requisito della ruralità dei fabbricati in questione, questi risultano censiti nella categoria D/10 a far data dall’anno 1999, come si evince dalla lettura dell’atto di variazione del 29.04.2008, con il quale l’Agenzia del territorio provvedeva a rettificare “ora per allora” l’attribuzione della categoria delle unità immobiliari di proprietà C., sul presupposto che detta categoria catastale è stata resa disponibile solo con il D.P.R. n. 139 del 1998 ed inserita nel sistema successivamente (nell’anno 1999); circostanza questa affermata anche nella sentenza n. 670/2015 passata in giudicato.

Accertato, dunque, che gli immobili oggetto degli atti opposti, risultano a tutt’oggi e sin dal 1999 censiti nella categoria D/10, come emerge con tutta evidenza dall’atto di classamento del 29.04.2008, trova applicazione, con riferimento alla dedotta violazione del cit. art. 9, il principio consolidato di questa Corte secondo il quale, in tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile che sia stato iscritto come “ruralè, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); sicchè qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (Cass. n. 5167 del 05/03/2014; n. 26617/17; n. 16280 del 2017).

8. Conclusivamente, i ricorsi riuniti, respinti i primi due motivi del ricorso n. RG. 27659/2014, devono essere accolti con conseguente cassazione delle sentenze impugnate.

Poichè non sono necessari accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa con l’accoglimento degli originari ricorsi dei contribuenti.

Le spese dei presenti giudizi di legittimità riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti, tenuto conto della peculiarità della vicenda in cui si sono alternati atti amministrativi tra loro contraddittori, per compensare le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

– riunisce il ricorso n. 3440/16 al ricorso n. 27659/14;

– accoglie i ricorsi riuniti;

– cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi dei contribuenti;

– condanna il Comune di Paliano alla refusione delle spese di lite sostenute dai contribuenti nei giudizi di legittimità che liquida unitariamente in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA