Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20950 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3573/2019 R.G. proposto da:

COMUNE di CASTELNUOVO BERARDENGA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’avv. F.F., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla

piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio legale dell’avv. prof.

Gianfranco Palermo;

– ricorrente –

contro

ERI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1284/02/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dal comune di Castelnuovo Berardenga per ICI riferiti alle annualità 2010 e 2011 in ordine ad un vasto compendio immobiliare di proprietà della ERI s.r.l., che assumeva di aver diritto all’esenzione dal tributo per ruralità dei fabbricati, la CTR toscana, pronunciando in sede di rinvio operato da questa Corte con l’ordinanza n. 26617 del 2017 e ritenendo che con tale pronuncia la Corte aveva definito “i confini del contendere alla sola questione afferente l’immobile destinato ad abitazione”, iscritto in catasto al foglio 20, particella 14, subalterno 14, categoria A/7, accoglieva l’appello dell’ente locale confermando gli avvisi di accertamento impugnati limitatamente a tale immobile;

– avverso tale statuizione il Comune di Castelnuovo Berardenga propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p. e art. 384 c.p.c., comma 1 e art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR toscana, in sede di rinvio, non si era attenuta all’ordinanza di rinvio di questa Corte n. 26617 del 2017, che, diversamente da quanto da essa ritenuto, non aveva affatto ristretto la verifica della debenza del tributo da parte della società contribuente al solo immobile destinato ad abitazione, iscritto in catasto al foglio 20, particella 14, subalterno 14, categoria A/7.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, questa Corte, nella citata ordinanza, esaminando prioritariamente il secondo motivo di ricorso ed accogliendolo, ha affermato;

– che “La sentenza impugnata, a fronte del cospicuo compendio immobiliare oggetto dell’accertamento, indicato in dettaglio in ricorso, in relazione a ciascuna unità, con i relativi riferimenti catastali, dai quali è dato desumere che nessuna è oggetto di attribuzione delle categorie A/6 e D/10, si è limitata all’esame di una sola di esse, quella attributaria della categoria A/7, iscritta al catasto fabbricati al foglio 20, particella 14, sub. 14, alla quale doveva riconoscersi natura di immobile di lusso”;

– che “su tale punto”, ovvero sulla sottoposizione ad ICI di tale immobile (di lusso), “si è formato il giudicato interno”;

– che, “Nel confermare nel resto la decisione di primo grado”, che aveva accolto il ricorso della società contribuente annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati, “in virtù della riconosciuta strumentalità all’attività agricola del compendio destinato all’esercizio di attività agrituristica”, la CTR aveva del tutto ignorato “sia la classificazione delle unità immobiliari, per gli anni oggetto di accertamento, in categorie differenti da quelle A/6 e D/10, sia omettendo di verificare se all’autocertificazione di ruralità dei fabbricati secondo il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis fosse seguita la relativa annotazione in catasto”, così ponendosi “in chiaro contrasto con i principi di diritto affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte nel solco della citata Cass. sez. unite n. 18565/09”, precisando che “a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10” non era neppure sufficiente “la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis come convertito dalla L. n. 106 del 2011 e delle norme di seguito succedutesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti”.

4. Dal chiaro tenore letterale dell’ordinanza sopra indicata discende che la CTR avrebbe dovuto riesaminare nel merito le questioni poste dalla società contribuente con l’originario ricorso con riferimento a tutti gli immobili oggetto di accertamento, ad esclusione di quello destinato ad abitazione, iscritto in catasto al foglio 20, particella 14, subalterno 14, categoria A/7, di cui, invece, erroneamente si è occupato nonostante il giudicato interno formatosi con riferimento allo stesso e di cui la stessa Corte aveva dato espressamente atto nell’ordinanza più volte richiamata.

5. Ne consegue che, non essendosi la CTR uniformata alla pronuncia di rinvio di questa Corte, così violando il disposto di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, va accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa nuovamente rinviata alla CTR toscana, in diversa composizione, che riesaminerà la vicenda processuale con riferimento a tutti gli immobili oggetto di accertamento, con esclusione solo di quello destinato ad abitazione, iscritto in catasto al foglio 20, particella 14, subalterno 14, categoria A/7, attenendosi ai principi di diritto affermati da questa Corte nell’ordinanza n. 26617 del 2017.

6. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., per non avere la CTR spiegato perchè lo stesso principio applicato al predetto immobile non potesse essere applicato anche a tutti gli altri di categoria A/4 nonchè a quelli di categoria D/6, D/1, C/2 e alla cappella gentilizia in categoria B/7.

7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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