Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2095 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30393/2018 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato in Pesaro via Castelfidardo 26
presso lo studio dell’avv. Antonio Fraternale.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1771/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 17/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2019 da PIERLUIGI DI STEFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
O.L. nato in Nigeria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17 agosto 2018 che dichiarava inammissibile il suo appello contro l’ordinanza del Tribunale di Ancona in materia di diniego della protezione internazionale ritenendo l’impugnazione tardiva in quanto non notificata tempestivamente alla controparte.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del principio dell’affidamento incolpevole nel caso di mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di una norma processuale, ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 153 c.p.c., comma 2. Aveva presentato l’impugnazione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 come sostituito, dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 con citazione sulla scorta delle pronunzie della Corte di legittimità che ritenevano tale la corretta forma di introduzione del giudizio ma la Corte di Appello di Ancona ha fatto invece applicazione della opposta regola della introduzione del gravame mediante citazione. Chiede, quindi, di essere rimesso in termini.
Il ricorso è fondato proprio alla luce della giurisprudenza (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358) che, nel prevedere che “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione”ha considerato espressamente la situazione di chi, come il ricorrente, ha proposto ricorso prima di tale ribaltamento di interpretazione affermando che “Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione” autorizzando, perciò, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, (“La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, commi 2 e 3”), ricorrendo il caso in cui (Sez. U, n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905) “la tutela dell’affidamento incolpevole della parte, che aveva proposto il ricorso per cassazione in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente mutato, si è attuata ritenendo non operante la decadenza per mancata osservanza del termine per impugnare e, dunque, tempestivamente proposto il ricorso stesso”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione perchè provveda alla rimessione in termini.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020