Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2095 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2095 Anno 2014
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: FALASCHI MILENA

Procedimento
monitorio —
Condizioni

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11184/08) proposto da:
DI PIETRO SILVIO, nella qualità di titolare della ditta COSME COSTRUZIONI, rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Pasquale Di Cicco del foro di
Lanciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Del Signore in Roma,
via Cola di Rienzo n. 297;
– ricorrente contro
C.E.I.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv.to Angela Bucci del foro di Chieti, in virtù di procura speciale per atto notaio Giuseppe
Cardella del 24.4.2013 rep. n. 4406, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to
Sabrina Primavera in Roma, via Nomentana n. 909;

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Data pubblicazione: 30/01/2014

- controricorrente e contro
PRIMAVERA DOLCINO, rappresentato e difeso dall’Avv.to Maria Gabriella lovino, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in L’Aquila, via S. Francesco Di Paola n. 19;

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 804 depositata il 22 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti Luca Giusti (con delega dell’Avv.to Pasquale Di Cicco), per parte ricorrente,
ed Angela Bucci, per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino
Fucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 settembre 1985 la C.E.I.E. s.p.a. proponeva opposizione,
dinanzi al Tribunale di Chieti, avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 27.6.1985 dal Presidente del
medesimo ufficio, con il quale le veniva intimato il pagamento dell’importo di £. 44.531.866, in
favore di Silvio DI PIETRO, quale titolare della ditta Cosme Costruzioni, a saldo del compenso
dovuto in virtù del contratto di appalto intercorso fra le parti, deducendo l’insussistenza del

– intimato –

credito, spiegata riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la cattiva
esecuzione delle opere realizzate dall’appaltatore.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del titolare della ditta opposta, il quale eccepiva la
decadenza della società opponente dalla garanzia per non essere stati i vizi dell’opera denunciati
nei termini di rito, nonché la prescrizione dalle relative azioni, oltre ad insistere nella domanda
creditoria, formulando domanda subordinata di risarcimento, il giudice adito, intervenuto nel

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ct

giudizio Primavera Dolcino, ex amministratore della società opponente, il quale disconosceva la
sottoscrizione apposta sulla ricognizione del debito del 1°.2.1984, espletata istruttoria, con c.t.u.
ed assunzione di prove testimoniali, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e condannava
l’opposto al risarcimento dei danni in favore della C.E.I.E. quantificati in €. 38.768,00, oltre

In virtù di rituale appello interposto dal DI PIETRO, con il quale lamentava la erronea valutazione
della sua posizione di imprenditore e la illegittimità dello stralcio della scrittura del 1°.2.1984, non
disconosciuta dalla C.E.I.E., che non aveva neanche coltivato la querela di falso proposta,
nonché l’omesso esame della domanda di accertamento del credito vantato, la Corte di appello di
L’Aquila, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che il giudice di primo grado
aveva pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo non già per carenza di facoltà del DI PIETRO di
emettere fatture dopo la cessazione dalla sua attività di imprenditore, bensì per la violazione
dell’art. 634 c.p.c., vigente all’epoca, che non consentiva il procedimento monitorio per i crediti
derivanti dalla prestazione di servizi, argomentazione questa che non aveva formato oggetto di
gravame.
Nel merito, rilevava che l’appellante aveva omesso di provare l’esistenza del credito preteso, non
essendo al riguardo sufficiente la produzione delle fatture, giacchè l’unico atto che avrebbe potuto
supportare la pretesa creditoria era costituta dalla ricognizione di debito del 1°.2.1984, atto

accessori.

contestato sin dalle prime difese dalla appellata società e disconosciuto nella sua sottoscrizione
dall’interveniente Primavera Dolcino che, all’epoca, era l’amministratore della società, firma che
peraltro aveva ricevuto un’attestazione di falsità nella consulenza grafologica eseguita in sede
penale. Aggiungeva che il diniego della autenticità del documento era stato effettuato dalla
C.E.I.E. subito dopo la sua produzione, formalmente disconosciuta la sottoscrizione
dall’interveniente al momento della sua costituzione in giudizio, per cui sarebbe spettato

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all’appellante, che intendeva avvalersi del documento, sollecitarne la verificazione; quanto alla
proposta querela di falso, questa si era rivelata inutile a seguito della produzione della sentenza
del Pretore di Benevento, unitamente alla allegata perizia grafologica, che aveva
inconfutabilmente accertato la falsità dell’atto.

liquidati in favore della società appellata, non essendo stata nella sostanza mossa alcuna critica,
non poteva trovare accoglimento.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione
il DI PIETRO, articolato su sette motivi, al quale ha resistito la C.E.I.E. con controricorso, non
costituito l’intimato Primavera Dolcino.
Nelle more del giudizio di cassazione decedeva l’unico difensore della C.E.I.E., per cui fissata
pubblica udienza al 7.2.2013, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire alla
controricorrente di costituirsi con nuovo difensore, che vi provvedeva con procura notarile
prodotta in data 7.10.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 4 c.p.c. per avere la corte di merito omesso ogni pronuncia sul primo motivo di appello proteso
a censurare la statuita carenza di legittimazione dell’opposto ad eccepire l’inammissibilità della
domanda riconvenzionale, argomentandone l’irrilevanza. A conclusione del motivo viene
formulato il seguente quesito:

“Se l’omesso esame di un motivo di appello per errata

interpretazione del medesimo, per effetto della quale il giudice pronunci su un motivo non
proposto, configuri violazione dell’art. 112 c.p.c.. In ipotesi affermativa, si devolve alla Suprema
Corte l’accertamento della facoltà del ricorrente di sollevare l’eccezione di inammissibilità in
commento, nonché la fondatezza dell’eccezione stessa (eccezione di inammissibilità delle

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Concludeva che anche rfuanteAla censura di ultrapetizione, relativa alla quantificazione dei danni /

domande riconvenzionali proposte dalla Ceie per le opere inerenti i cantieri di Pannini-Montacuto
e Pratola Peligna, sollevate con la comparsa di costituzione e risposta del 27.9.1985, per difetto di

connessione per oggetto o titolo con la domanda azionata con il di. opposto).”
Prosegue il motivo riportando passi della comparsa di costituzione depositata avanti al giudice di

secondo grado, insistendo per l’accoglimento delle eccezioni di inammissibilità delle domande
riconvenzionali interposte dalla CEIE.
Il motivo è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso di specie ratione temporis, e,
gradatamente, anche infondato.
Infatti va rilevato, in via preliminare, che la formulazione del motivo non corrisponde ai requisiti
richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., il quale, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (ed abrogato dalla
legge n. 69 del 2009), stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi
dei nn. 1-2-3-4 del precedente art. 360 c.p.c., deve concludersi, a pena d’inammissibilità del
motivo stesso, con la formulazione di un quesito di diritto. È evidente che la ratio di questa novella
debba ricercarsi nell’intento del legislatore di rafforzare la funzione nomofilattica del giudizio di
cassazione, nel senso, cioè, che quest’ultimo svolga non solo la funzione di soddisfare l’interesse
del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta la sentenza
impugnata, ma anche quella di fissare il corretto principio di diritto al quale ci si debba conformare
nei casi del genere (v. Cass. n. 14682 del 2007).
Ciò premesso, non può non rilevarsi che, nella specie, la formulazione del quesito di diritto sia
meramente apparente e non risponda all’esigenza di cooperazione del ricorrente all’espletamento
della suddetta funzione nomofilattica della Corte di legittimità, posta con chiarezza dalla
prescrizione di cui al citato art. 366 bis c.p.c., laddove il quesito di diritto non chiarisce quale
principio di diritto dovrebbe enunciare questa Corte, in luogo di quello affermato nel merito, per il
quale il dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado (v. terzo motivo di appello,

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primo grado, nonché le argomentazioni sviluppare nella comparsa conclusionale di primo e di

atto esaminabile per la natura di error in procedendo denunciato) non era accoglibile per difetto di
specificità della critica, sul quale il giudice d’appello si è esattamente pronunciato.
In conclusione, il quesito di diritto, non indicando il principio di diritto da enunciare in luogo di
quello censurato di cui s’è servita la Corte di merito, preclude ogni esercizio della funzione

Né la censura di inammissibilità delle domande riconvenzionali ‘per difetto di connessione per
oggetto o titolo con la domanda azionata con il d.i. opposto’, di cui al quesito (doglianza che
peraltro non risulta prospettata nei predetti termini nel giudizio di appello), appare fondata nel
merito avendo questa Corte avuto più volte modo di affermare che nell’ordinario giudizio di
cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, nella sua
posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, purchè formulate con
l’atto introduttivo, trovando applicazione il regime delle preclusioni proprie di tale atto (v.
recentemente Cass. 11 febbraio 2009 n. 3341).
Tale principio, che merita di essere anche nel caso confermato, risulta correttamente applicato
nell’impugnata sentenza, che pertanto non merita la critica mossagli, neanche prospettata una
questione di legittimazione del ricorrente, come evidenziato dalla stessa controricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 645 c.p.c. e comunque
dell’art. 342 c.p.c., formulando i seguenti quesiti di diritto: “Se, ai sensi dell’art. 645 c.p.c.,

procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un normale procedimento di
cognizione avente ad oggetto l’accertamento del credito azionato in via monitoria o se, invece, sia
necessaria da parte del convenuto opposto una esplicita domanda in tal senso con l’atto di
costituzione”; “se, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il grado di specificità ivi prescritto sia soddisfatto
dall’individuazione del motivo di censura e, in ipotesi, negativa, quali altri requisiti debba
assolvere”.

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nomofilattica in sede di legittimità ed è quindi inammissibile.

Anche detto mezzo è prospettato in maniera inammissibile, alla stregua di quanto illustrato con
riferimento al modello normativamente delineato nei termini sopra esposti del quesito di diritto,
sostanziandosi invero, in meramente generiche ed apodittiche asserzioni non rispettose del
disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

sole norme di rito, mentre l’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un
quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico
autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass. 18 luglio 2007 n. 16002). Si ricorda
chei secondo questa Cortei il quesito inerente ad una censura in diritto “- dovendo assolvere alla
funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione
del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma dev’essere
calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua
sola lettura, l’errore asseritamene comptio dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne
consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo
ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di
principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo” (Cass. 7 marzo 2012
n. 3530).
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 214, 215 e 268 c.p.c., oltre a
falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c. ed omessa motivazione con riferimento al comportamento
tenuto dall’opponente nei confronti della scrittura del 1.2.1984. Afferma il ricorrente di ritenere che
la CEIE abbia implicitamente ammesso di non avere disconosciuto la scrittura de qua, sia perché
reiteratamente contestata nel merito con note del 16.10.1985 e del 15.4.1986 e con atto del
25.2.1994i sia perché tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e la rimessione al collegio
della causa proponeva querela di falso contro la medesima scrittura. Prosegue che i in primo grado,
la contestazione era consistita nella sola confutazione ‘quanto alla scrittura privata prodotta nella

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Il motivo non reca invero la “chiara indicazione” del “fatto controverso”, limitandosi a richiamare le

prima udienza, nel mentre viene impugnata decisamente, vi è da dire…’, dunque con locuzione
inidonea al disconoscimento.
Inoltre erroneamente sarebbe stata implicitamente riconosciuta all’interveniente la facoltà di
disconoscere la sottoscrizione dallo stesso apposta in calce alla scrittura, prodotta non contro di

Infine, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per avere la corte di merito implicitamente
esteso gli effetti del disconoscimento effettuato dall’interventore alla CEIE.
Tutte dette violazioni avrebbero dovuto indurre il giudice distrettuale non già ad espellere dagli atti
di causa la scrittura privata del 1.2.1984, ma a tenerne conto ai fini della decisione.
Il motivo conclude ponendo i seguenti quesiti di diritto: “Se, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la parte

contro la quale viene prodotta una scrittura privata, per disconoscerla, abbia l’obbligo di adottare
espressioni tali dalle quali debba comunque chiaramente evincersi la volontà di negare
l’autenticità della scrittura nella sua interezza o della sua sottoscrizione o se, viceversa, possa
limitarsi ad una generica impugnazione”; “se, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., qualora venga prodotta
in un giudizio (pendente tra una società di capitali ed un terzo) contro la società stessa una
scrittura priva — ripassata tra il precedente legale rappresentante della società parte in causa in
veste ed il terzo — la società abbia in ogni caso l’obbligo di disconoscerla, sotto comminatoria
degli effetti di cui all’art. 215 n. 2 c.p.c.”; “se, ai sensi dell’art. 268 c.p.c., al terzo, ex
amministratore di una società di capitali, che non sia contraddittore necessario, venuto in giudizio,
sia precluso o meno disconoscere la scrittura privata da egli sottoscritta nella precedente qualità
di legale rappresentante, quando tale preclusione sia già maturata verso la società contro la quale
detta scrittura è stata prodotta”.
La censura non può trovare ingresso.
Occorre preliminarmente rilevare che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia
prodotta in giudizio una scrittura privata rilevante per il suo valore negoziale, per contestarne

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lui, persona fisica, ma della società opponente.

l’autenticità della sottoscrizione non è tenuto a proporre querela di falso, ai sensi dell’art. 221
c.p.c., ma può disconoscerne la sottoscrizione/ a norma dell’art. 214 c.p.c., anche nel caso in cui
la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale
della società (in tal senso risalente indirizzo di questa Corte — Cass. 10 febbraio 1984 n. 1025 —

Tanto chiarito, la questione che viene all’attenzione di questo Collegio attiene alla correttezza del
disconoscimento da parte della C.E.I.E. della scrittura del 1°.2.1984, deducendo il ricorrente dubbi
sulla tempestività e sulla forma dello stesso.
Va, al riguardo, osservato che l’art. 215 c.p.c. configura il disconoscimento della scrittura privata,
ritualmente prodotta, come un onere a carico della parte nei cui confronti sia stata prodotta, se
vuole evitare che tale scrittura sia tacitamente riconosciuta. La norma richiede che, per detto
disconoscimento, la dichiarazione di non conoscere debba avvenire entro la prima udienza o nella
prima risposta successiva alla produzione.
I due termini (prima udienza o prima risposta), non sono alternativamente rimessi alla volontà
della parte, che ha l’onere del disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del
primo evita che possa successivamente essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine.
Entrambi questi termini sono poi individuati con riferimento al tempo della produzione (cfr Cass.
24 giugno 2002 n. 9159).
Ovviamente detta produzione deve esser rituale (Cass. n. 1989 del 1974), ma nella fattispecie la
controricorrente non ha contestato la ritualità della produzione.
In particolare, riguardo alla forma in cui deve avvenire, è stato ripetutamente precisato che il
disconoscimento di una scrittura privata prodotta in giudizio deve avvenire mediante una esplicita
dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, ovverosia con espressioni chiare ed inequivoche
(vedi, specialmente, Cass. nn. 570 del 1985, 5742 del 1995, 7496 del 1995, 5346 del 1997, 3314
del 1999 e 133334 del 1999).

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cui si intende dare continuità).

Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che la dichiarazione di non riconoscimento della
sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debito del 1°.2.1984 è stata effettuata dalla
C.E.I.E. subito dopo la sua produzione vgli atti di causa, con la contestazione integrale del
documento’ ed il ‘diniego della sua autenticità’, reiterato il disconoscimento formale

opponente, cui la firma era riferibile; la corte distrettuale ha concluso che, pertanto, spettava
all’appellante sollecitarne la verificazione. Ora, il convincimento positivo espresso dal giudice
d’appello circa l’idoneità delle allocuzioni adoperate ad esprimere, con chiarezza ed univocità, la
volontà della C.E.I.E. di disconoscere la scrittura privata contro di essa prodotta, si sottrae alle
censure svolte dal ricorrente col motivo in esame, posto che il convincimento del giudice di merito
circa l’idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del
disconoscimento, non può essere sindacabile in sede di legittimità, allorchè di un tale giudizio
quel giudice abbia dato, come nella specie, sufficiente e logica ragione, trattandosi di un
accertamento di fatto.
Con ciò rimangono superate le deduzioni relative alla posizione dell’interveniente e all’asserita
erronea applicazione dell’art. 268 c.p.c. al disconoscimento della scrittura operato dall’ex
amministratore Primavera.
Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 99, 306, 184 c.p.c. e 654
c.p.p. per avere attribuito rilevanza alla querela di falso, nonostante la società opponente avesse
rinunziato alla relativa azione. Prosegue il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Benevento,
con allegata perizia grafologica, sarebbe stata prodotta dopo la precisazione delle conclusioni
dunqug doveva ritenersi inutilizzabile come prova, e ciò nonostante la rinuncia alla querela di
falso. Il motivo termina ponendo i seguenti quesiti di diritto: “se la rinuncia alla querela di falso,
comportando rinuncia alla relativa azione con l’effetto della reiezione della querela stessa nel
merito, comporti l’efficacia erga omnes dell’atto oggetto della querela”; “se la rinuncia alla querela

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dall’interveniente, Dolcino Primavera, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società

di falso comporti rinuncia agli atti del giudizio, con facoltà della parte che ha prodotto il documento
ed ha dichiarato di volersene avvalere di accertare o meno detta rinuncia”; “se, ove la parte abbia
rinunciato alla querela di falso, la documentazione prodotta a corredo dell’istanza ex art. 221
c.p.c. possa assumere fonte di convincimento del giudice del giudizio principale nelle cui more

falso pregiudichi logicamente al giudice la valutazione delle prove costituite dalle sentenze
contemplate dall’art. 654 c.p.p. aventi per oggetto il medesimo accertamento dei fatti della
querela”; “se sussistano eccezioni alle ipotesi contemplati dall’art. 654 c.p.p. per quanto concerne
l’efficacia probatoria nel procedimento civile ed in caso positivo se gli accertamenti contenuti nella
sentenza di proscioglimento per amnistia vada annoverata tra queste”; “se la rinuncia alla querela
di falso, postulando la rinuncia all’azione, comporti automaticamente l’effetto di far acquistate al
documento che ne costituisce l’oggetto efficacia erga omnes (nel caso di specie alla scrittura
1.2.84)”.
La critica si appunta sull’erronea valutazione delle emergenze relative al procedimento penale
conclusosi avanti al Pretore di Benevento con sentenza di proscioglimento dal reato di falso per
intervenuta amnistia, la cui certificazione risulta prodotta solo dopo la precisazione delle
conclusioni, sotto il profilo della inapplicabilità al caso di specie dell’art. 654 c.p.p. per quanto
concerne la efficacia probatoria nel procedimento civile, nonché per non avere il giudice
distrettuale tenuto conto della rinuncia all’azione conseguente alla rinuncia alla querela di falso
della controparte.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Quanto alla considerazione fatta dalla corte di appello in merito alla rilevanza della sentenza del
Pretore di Benevento, trattasi di un argomento ad abundantiam rispetto a quello della regolarità
dell’intervenuto disconoscimento dell’atto di riconoscimento di debito.

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detta istanza è stata formulata”; “se nel procedimento civile gli effetti della rinuncia alla querela di

Va, a tal fine, rilevato che la riferita affermazione della sentenza impugnata ha natura di
affermazione ad abundantiam, consistente cioè in argomentazione rafforzativa di quella
costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo. Tali affermazioni vanno
considerate di regola superflue e i quindi,giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora,

adottata. Infatti le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede
di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su
corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.
È quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un’argomentazione della
sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della
medesima, non avendo nessuna influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti
giuridici (da ultimo, Cass. 5 febbraio 2013 n. 2736; ma già Cass. 10 giugno 1999 n. 5714; Cass.
23 luglio 1987 n. 6431 e Cass. 13 giugno 1987 n. 5231).
Quanto al preteso tacito riconoscimento della scrittura in esito alla dichiarazione di rinuncia alla
querela di falso, occorre rilevare come per giurisprudenza costante di questa Corte il
procedimento inquisitorio in questione possa essere esperito in ogni stato e grado del giudizio e,
quindi, anche in sede di appello, ed è altrettanto vero che la proposizione della querela di falso
non può sanare l’eventuale decadenza della parte dal disconoscimento della apocrificità delle
firme, nei termini di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (cfr Cass. 21 ottobre 2008 n. 25556), con il
conseguente implicito riconoscimento delle stesse, atteso anche il disposto di cui all’art. 345
c.p.c..
È evidente, pertanto, che la proposta querela di falso (e gli eventi che ad essa attengono) non
può avere alcuna incidenza sul disconoscimento (ovvero sul riconoscimento) della firma, potendo
la stessa ben essere riproposta in via autonoma, diversi essendo i presupposti posti a
fondamento di detta istanza. Del resto più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato il

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come nella fattispecie, l’argomentazione rafforzata sia per sè sufficiente a giustificare la pronuncia

principio secondo il quale alla parte, nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve
ritenersi consentita sia la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di
chiederne la verificazione, addossandosi il relativo onere probatorio, sia la possibilità alternativa,
senza riconoscere, nè espressamente, nè tacitamente, la scrittura medesima, di proporre querela

legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al
conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del
valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (nei sensi
suddetti, tra le tante, sentenze 23 dicembre 2003 n. 19727 e 27 luglio 1992 n. 9013), con ciò
riconoscendosi la alternatività ed autonomia dei due rimedi.
Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 105 c.p.c., anche quale vizio di
motivazione, per avere i giudici di merito implicitamente disatteso l’eccezione di inammissibilità
dell’intervento del Primavera nonostante lo stesso fosse privo di interesse e legittimazione ad
intervenire, omettendo qualsiasi argomento sulla questione. Il motivo culmina con il seguente
quesito: “se ai sensi dell’art. 105 c.p.c. l’ex amministratore di una società di capitali, in una causa

pendente tra detta società ed un terzo, abbia facoltà di intervenire in detto giudizio al fine di
disconoscere una scrittura privata, prodotta dal terzo contro essa società, da egli sottoscritta in
tale precedente qualità”.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La corte non precisa se l’intervento adesivo doveva considerarsi autonomo o dipendente, ma
l’individuazione dell’interesse meritevole di essere fatto valere mediante la partecipazione al
giudizio induce a ritenere che abbia inteso ravvisare nella fattispecie l’intervento ad adiuvamdum.
In linea di principio si osserva che ricorre l’ipotesi di intervento adesivo dipendente quando il terzo
interviene in causa per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse
non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo, cioè, deve presentarsi come titolare di un rapporto

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di falso, al fine di contestare la genuinità del documento, atteso che, in difetto di limitazioni di

giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l’altra o da esso
dipendente. Tale connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il
terzo stesso si asserisca titolare nell’ipotesi di soccombenza della parte originaria: è necessaria,
cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da

È evidente che l’interesse deducibile dall’interventore adesivo non può essere aprioristicamente
delineato, salvo a dovere appartenere al novero degli interessi non dì fatto ma giuridicamente
rilevanti. Si tratta, dunque, di accertare caso per caso se il soggetto intervenuto in giudizio sia
titolare di un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica, che trova tutela indiretta nella
posizione della parte, attore o convenuto, adiuvata. Più specificamente, fonte di legittimazione
all’intervento adesivo è un interesse giuridico corrispondente alla possibilità dell’interventore di
conseguire una tutela, sia pure limitata o indiretta, dall’accoglimento della domanda o della
eccezione proposta dalla parte a cui favore egli interviene, ovvero un pregiudizio dal suo rigetto.
Ne discende che l’interesse giuridico legittimante l’intervento adesivo deve essere in stretto
collegamento funzionale con il thema decidendi del giudizio, senza potersi ricavare da situazioni a
questo totalmente estranee.
Nel caso in esame, l’intervento del Primavera è giustificato da un interesse scaturente dai riflessi
negativi che potevano derivare nella sua sfera giuridica da una emananda sentenza di
accoglimento della pretesa creditoria vantata dal ricorrente, che trarrebbe fondamento da atto di
riconoscimento di debito asseritamente sottoscritto dallo stesso interveniente, in nome e per
conto della C.E.I.E., della quale egli era all’epoca amministratore e del cui agire la medesima
società potrebbe richiedere un accertamento di responsabilità.
Tali rilievi consentono di riconoscere al Primavera un interesse giuridico nel senso sopra
precisato e, specularmente, una posizione assimilabile a quella di un interventore adesivo,

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esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato.

venendo in discussione la legittimità del suo operato rispetto alla gestione della società da lui al
tempo rappresentata.
Il sesto motivo, con il quale viene dedotta la violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c., nonché
dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di primo grado liquidato alla CEIE un importo maggiore

riproposta nella conclusioni, propone i seguenti quesiti: “se nell’ipotesi in cui l’appellante, pur
denunciando un vizio della sentenza di primo grado, ometta di chiedere nelle relative conclusioni
la riforma del capo impugnato, detta richiesta debba considerarsi implicita o, comunque,
ritualmente formulata”; “se ai sensi dell’art. 112 c.p.c. la quantificazione della domanda di
risarcimento danni operata dall’opponente a d. i. (o attore in riconvenzionale) costituisca il limite al
di sopra del quale è preclusa al giudice la facoltà di liquidare”.

La censura è inammissibile.
Il Giudice di appello, dopo aver escluso che la quantificazione dei danni fosse stata adottata in
violazione delle richieste della C.E.I.E., per essere il suo contenuto ‘solo vendicativo’, ha aggiunto
che non sussisteva la censura di ultrapetizione poiché l’appellante, nelle conclusioni dell’atto di
gravame, si era limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, senza avanzare
alcuna domanda di riforma della sua condanna al risarcimento dei danni all’appellata.
Orbene tale statuizione, relativa al mancato riscontro della richiesta nelle conclusioni, che attiene
all’interpretazione fornita dal giudice di appello delle conclusioni dell’appellante, costituisce una
autonoma “ratio decidendi” non oggetto di alcuna censura in questa sede; pertanto il motivo in
esame è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la sua eventuale fondatezza non
inciderebbe sulla suddetta “ratio decidendi”, non censurata.
Con il settimo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 1667, comma Il e III c.c. e
112 c.p.c. per avere il giudice di appello pronunciato sull’eccezione di decadenza e prescrizione
dei vizi denunciati dalla CEIE, proposta già in primo grado e con motivo di appello, al punto 3, lett.

15

rispetto a quello richiesto e la corte distrettuale respinto l’eccezione di ultra petizione perché non

c), assumendone la genericità. Il motivo culmina nel seguente quesito: “se l’eccezione di

decadenza ex art. 1667 c. c. sia ritualmente formulata con il mero richiamo alla fattispecie che la
prevede o, se, invece siano necessari ulteriori incombenti a carico della parte”.
Anche detto ultimo mezzo è inammissibile.

alla (in)tempestività della denuncia dei vizi e difetti dedotti dalla opponente con la assoluta
genericità dei rilievi dell’appellante.
Questa motivazione non risulta impugnata e poiché essa, anche da sola, appare idonea a
sorreggere la decisione gravata, ne consegue l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse,
in quanto l’eventuale giudizio di fondatezza delle ragioni del ricorso per cassazione non
inciderebbe sulla “ratio decidendi” non criticata, per quanto già esposto al motivo sei che precede
(v. Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 5902 del 2002).
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio
di Cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cessazione, che liquida in complessivi €. 3.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 16 ottobre 2013.

La corte distrettuale ha ritenuto di argomentare il mancato accoglimento delle censure attinenti

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