Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2095 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2552/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

CATURANO AUTOTRASPORTI SRL;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 195/48/2012, pronunciata in data 12/04/2012, depositata

in data 01/06/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

 

Fatto

Rilevato

che:

1. Caturano Autotrasporti S.r.l. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’avviso di accertamento, ai fini I.r.e.s., I.r.a.p., I.v.a., che recuperava a tassazione, per l’annualità 2004, costi di trasporto su automezzi di proprietà di altra impresa e costi per il carburante dei quali l’Organo di controllo fiscale aveva escluso la deducibilità/detraibilità per difetto d’inerenza;

2. la C.T.P. di Caserta accolse parzialmente il ricorso della società, con sentenza (n. 163/06/2011) oggetto dell’appello principale della contribuente e dell’appello incidentale dell’Agenzia;

3. la Commissione tributaria della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame della società e ha rigettato quello dell’Amministrazione finanziaria, rilevando, per quanto ancora interessa, che: “Per quanto concerne la questione dei costi sostenuti per i trasporti effettuati con automezzi non di proprietà della società contribuente, dall’esame della documentazione agli atti si rileva che per ogni automezzo viene individuata la data del trasporto, il nome del cliente, l’autista, la quantità, il prezzo, il tipo di merce e la fattura relativa. Pertanto, la prestazione dei servizi e la fattura relativa sono stati analiticamente indicati. Viene, così, dimostrata l’inerenza degli automezzi all’attività d’impresa per la prestazione di servizi per i quali la società contribuente ha realizzato i ricavi della società stessa regolarmente fatturati. Sul versante dei costi viene, invece, rilevato il consumo del carburante specificamente utilizzato per il servizio reso dalla società. Non risultano indicati tra i costi gli ammortamenti dei detti automezzi, che, non essendo di proprietà, non producono costi specifici alla società in questione. Pertanto, sul versante dei costi d’esercizio, l’inerenza all’attività – con il consumo di carburante e con i ricavi fatturati ai clienti della società contribuente – viene assicurata, con il rispetto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

4. l’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi; la contribuente non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., e del D.P.R. n. 917 del 1896, art. 75, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione delle regole in tema di onere della prova circa l’inerenza dei costi dell’impresa, ai fini della loro deducibilità/detraibilità;

in dettaglio, rileva che, nella verifica fiscale (sulla base delle schede carburante), era risultato che la contribuente aveva dedotto costi per beni strumentali di terzi, ossia per automezzi intestati ad altra impresa (la Caturano Pietro S.r.l.) e, quindi, ascrive alla sentenza impugnata di non avere considerato che: (a) in materia di I.v.a., quanto alla deduzione dei componenti negativi del reddito, l’A.F. assolve all’onere probatorio su di essa gravante accertando le irregolarità contabili, anche a mezzo di presunzioni semplici, anche quando le operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture sembrino perfettamente regolari; (b) in tale caso, incombe sul contribuente l’onere di provare e dimostrare la strumentalità degli acquisti, senza che a tale fine sia sufficiente la mera allegazione delle fatture riepilogative delle spese sostenute;

2. con il secondo motivo (2) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″), l’Agenzia censura il percorso argomentativo della sentenza impugnata che, sul fatto controverso e decisivo riguardante la possibilità della contribuente di dedurre spese e costi, ai fini dell’I.v.a., per attività che non risultavano funzionali alla produzione di reddito e per beni strumentali di proprietà di altra società, non ha tenuto conto degli elementi emersi dalla verifica fiscale e riportati nel processo verbale di constatazione (e cioè l’utilizzo di carburante in eccedenza che veniva impiegato su automezzi di proprietà di un’impresa diversa dalla società accertata), e ha collegato il diritto alla deduzione dei costi a mere allegazioni della contribuente, aventi soltanto valore presuntivo, ma insufficienti a dimostrare l’inerenza degli stessi costi all’attività d’impresa;

3. i due motivi, che vanno esaminati insieme per connessione, sono fondati;

3.1. è ius receptum (Cass. 4/10/2017, n. 23164) che il principio d’inerenza del costo, ai fini della sua deducibilità, è stato ricondotto, sul piano normativo, al t.u.i.r., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ‘art. 109, comma 5 (in precedenza, art. 75, comma 5) che stabilisce che: “Le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.”;

l'”inerenza” non integra un nesso tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo e attività d’impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile;

lo stesso criterio d’inerenza, rispetto all’attività esercitata, regola il diritto di detrazione dell’I.v.a. sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi, delineato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19;

quanto alla regola di riparto, tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, dell’onere della prova dell’inerenza, in vista della deduzione/detrazione di un componente negativo, con riferimento alle imposte sui redditi, l’onere di dimostrare i presupposti dei costi deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente, anche in base al canone della vicinanza della prova (Cass. 17/09/2014, n. 19600; 8/10/2014, n. 21184; 26/05/2017, n. 13300; 30/05/2018, n. 13589; 21/11/2019, n. 30366; 19/12/2019, n. 33915). Analogamente, in tema di I.v.a., questa Sezione tributaria (Cass. 17/07/2018, n. 18904, n. 30366/2019, cit., n. 33915/2019) ha affermato che, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato;

3.2. in questa controversia fiscale, la Commissione regionale non si è attenuta alla regola dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), e consequenzialmente è incorsa nel vizio argomentativo denunciato dall’A.F., in quanto ha ricondotto l’inerenza dei costi di trasporto su automezzi di altra impresa e dei costi per il consumo del carburante al mero dato documentale della regolarità formale delle fatture riepilogative di tali spese, senza soffermarsi, neppure sommariamente, sulle deduzioni specifiche dell’Agenzia (riportate nelle pagg. 6 e seguenti del ricorso per cassazione), riassumibili nella circostanza, evidenziata dagli accertatori, che l’utilizzo sine titulo di automezzi di un’altra impresa non consentiva di riconoscere alla società verificata il diritto alla deduzione/detrazione dei relativi costi, non essendo tali beni strumentali ad essa riferibili, donde la concreta possibilità – inammissibile dal punto di vista dell’imposizione tributaria – della doppia deduzione/detrazione di un unico costo da parte di due diverse imprese;

in altri termini, la Commissione regionale, trascurando la regola dell’art. 2697 c.c., sul riparto dell’onere della prova, tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ha mal valutato le prove acquisite, confondendo, in ultima analisi, il requisito della “certezza” dell’operazione fatturata – e del connesso costo – (“la prestazione dei servizi e la fattura relativa sono stati analiticamente indicati.”) con il diverso aspetto dell'”inerenza” dell’operazione medesima, e del relativo costo (“Viene, così, dimostrata l’inerenza degli automezzi all’attività d’impresa per la prestazione di servizi per i quali la società contribuente ha realizzato i ricavi della società stessa regolarmente fatturati.”);

4. ne consegue che, accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA