Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2095 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2095 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 17616-2013 proposto da:
CIRINO POMICINO LUIGI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TRIONFALE 6551, presso lo studio
dell’avvocato MARIA GIOVANNA RUO, rappresentato e
difeso dagli avvocati TOMMASO CASTIELLO, ANDREA
FEDERICO;
– ricorrente –

2017

contro

2456

COMER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
RICCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO
MILITERNI;

Data pubblicazione: 29/01/2018

- controricorrente nonchè contro

ARIR CONSORTILE SRL, MARIO CIRINO POMICINO SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2966/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 18/09/2012;

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Carlo DE MAIO, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Andrea FEDERICO, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato MILITERNI Innocenzo difensore del
resistente che si riporta agli atti.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA
Mario Cirino Pomicino aveva chiesto ed ottenuto d.i. nei confronti
di Tuccillo Costruzioni spa, della Co.Ma.Pre spa e della A.R.I.R. srl
per il pagamento della complessiva somma di lire 678.526.631

A.R.I.R. e Tuccillo avevano proposto distinte opposizioni , poi
riunite, e l’opposto aveva contestato l’assenza di prova scritta e
dedotto che tutti i rapporti negoziali restavano disciplinati dalle
medesime condizioni di vendita.
Con sentenza 5241/2002 veniva dichiarata inammissibile
l’opposizione della A.R.I.R. in bonis stante l’intervenuto fallimento
nel corso del giudizio con la conseguente applicazione della legge
fallimentare e rigettata quella della Tuccillo sul presupposto
dell’avvenuta documentazione del credito vantato, decisione
appellata dalla soccombente.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 18.9.2012, accoglieva
per quanto di ragione l’appello, revocava il d.i. e condannava la
Tuccillo al pagamento di euro 99.125,55, oltre accessori,
compensando le spese, richiamando la propria decisione non
definitiva n. 2347/2005, la consulenza contabile ed i successivi
chiarimenti.
Propone ricorso Luigi Cirino Pomicino con quattro motivi ed una
premessa sulla sua legittimazione attiva quale cessionario pro
soluto dalla Mario Cirino Pomicino spa.

oltre accessori sulla scorta di fatture e bolle di accompagnamento.

Resiste Co.mer srl già Tuccillo costruzioni spa.
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 1363 cc e vizi

delle condizioni generali, in mancanza di una interpretazione
sistematica che doveva condurre all’affermazione di una
responsabilità solidale della Tuccillo anche per debiti derivanti da
ordinativi orali e telefonici successivi a quelli iniziali scritti.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362, 1366,
1371 cc per errori di entrambe le sentenze sulla limitata
responsabilità della Tuccillo.
Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 112 cpc e vizi di
motivazione per omesso esame di richieste ed eccezioni formulate
perché la Corte di appello non si sarebbe pronunziata sugli
ordinativi verbali della Tuccillo, e comunque su quelli non compresi
nelle prime sei proposte d’ordine.
Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 345, 359,
184 cpc, 87 disp. att. e vizi di motivazione perché la Tuccillo ha
depositato all’udienza di precisazione delle conclusioni del
9/3/2005 tutta una serie di documenti giammai prodotti in primo
grado ma ammessi.
Ciò premesso, si osserva:

di motivazione in relazione alla sentenza non definitiva ed all’art. 1

Sui primi due motivi , che possono esaminarsi
congiuntamente, va osservato che l’opera dell’interprete, mirando
a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà
delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto

sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali
d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che
per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far
valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il
ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento
alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione
delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti,
ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali
considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali
assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di
argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di
ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata
idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare
implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice
sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed
apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella
desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi
d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della

istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in

controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità
(e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n.
13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale

ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria,
assorbente rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell’art.
1362 CC – eventualmente integrato da quello posto dal successivo
art. 1363 CC per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole
nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del
merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate
dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio
complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con
chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non
sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del
negozio e l’intento effettivo dei contraenti detta operazione deve
ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al
criterio sussidiario del secondo comma dell’art. 1362 CC, che
attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti
successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n.
9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878,
23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).
Il tenore della clausola n. 2, riportata alle pagine
trentacinque e trentasei del ricorso, non accredita affatto che per

d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore

qualsivoglia altro contratto sarebbero state obbligate in solido le
altre due società, oltre l’A.R.I.R.
Il terzo motivo è fondato.
Il ricorso monitorio era per l’importo di lire 678.526.631 e,

consentito ( S.U. 8077/2012.).
La sentenza definitiva afferma che sarebbe stata la società
Cirino Pomicino a limitare l’oggetto della domanda alle sei
conferme d’ordine iniziali (pagina diciotto) mentre la ricorrente
deduce che sia nel giudizio monitorio che in quelli di primo e
secondo grado ha formulato una richiesta di pagamento pari a lire
678.526,31 superiore alla somma dei corrispettivi derivanti dagli
ordinativi indicati, insistendo per la richiesta di pagamento di tutte
le fatture prodotte in giudizio e relative anche ad ordini telefonici
ed orali, diversi da quelli identificati dai nn. 702,703, 7520, 7511,
7525.
La sentenza non definitiva, a pagina sette, riferisce delle
doglianze della Tuccillo in relazione al fatto che tutte le fatture
allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e le relative bolle di
consegna erano intestate all’A.R.I.R ma di queste solo una parte
erano riferibili alle sei proposte di acquisto irrevocabile indicate in
narrativa e sottoscritte anche dall’appellante, asseritamente
pagate.

denunziandosi un vizio di sub-petizione, l’accesso agli atti è

Ne deriva la conferma di un petitum iniziale più ampio e
della fondatezza della odierna censura.
Sul quarto motivo, relativo alla tardività della produzione in
appello, non si ignora la ormai consolidata giurisprudenza ribadita

27.8.2013 n. 19608, 29.5.2013 n. 13432, 1.6.2012 n.8877,
21.7.2009 n. 16971).
In tema di giudizio di appello l’art. 345 III cpc, come modificato
dalla legge n. 353/1990, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi
mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro
delle risultanze probatorie già acquisite, siano ritenuti
indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva
rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della
controversia, impone al giudice del gravame- tenuto conto delle
allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e
verificatene la fondatezza- di motivare espressamente sulla
ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a
dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi ( Cass.
31.8.2015 n. 17341, Cass. 23.7.2014 n. 16745).
L’indispensabilità della nuova produzione documentale in appello
non va apprezzata limitatamente al momento della formazione
delle preclusioni istruttorie di primo grado ma deve essere valutata
in relazione allo sviluppo assunto dall’intero processo, comprensivo
della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a

da recentissima decisione delle S.U. ( S.U. n. 10790/2017, Cass.

commento delle risultanze istruttorie (Cass. 17.2.1014 n. 3709) ;
la produzione per la prima volta in appello è ammissibile in quanto
indispensabile ( Cass. 3.7.2014 n. 15228) e si può solo escludere l’
indispensabilità della tardiva produzione non in

grado di

Nel caso di specie, tuttavia, trattasi di rimessione in termini che
deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non
appena abbia acquisito la consapevolezza di aver violato il termine
stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto,
presupponendo la tempestività dell’iniziativa della parte che
assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non
imputabile (Cass. 26.3.2012 n. 4841, Cass. 11.11.2011 n. 23561)
né si è posto un problema di indispensabilità dei documenti; donde
l’accoglimento della censura.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo e secondo motivo, accoglie il terzo
ed il quarto, cassa e rinvia alla Corte di appello di Napoli, altra
sezione anche per spese.
Roma 12 ottobre 2017.

rovesciare la decisione di primo grado ( S.U. n. 8203/2005).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA