Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2095 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 20/10/2010, dep. 28/01/2011), n.2095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, UFFICIO PROVINCIALE DI BIELLA, in persona dei

rispettivi Direttori pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.I. (C.F. (OMISSIS)), in R., domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BASSO PAOLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

N.V.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il 07/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato ALBENSI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D. in R.I. e N.V., con ricorso al Presidente del Tribunale di Biella in data 3/2/2004, ai sensi dell’art. 2674, art. 113 bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c., chiedevano che fosse ordinato all’Agenzia del Territorio di Biella, in persona del direttore, di iscrivere ipoteca giudiziale a loro favore, a garanzia di un credito, come da sentenza della Corte d’Appello di Torino 29/7/2003, rifiutata dalla predetta Agenzia.

Veniva sentito a chiarimenti il direttore dell’Agenzia.

Il giudice designato dal Presidente del Tribunale di Biella, con decreto 6/10/2004, ordinava all’Agenzia del Territorio – Conservatoria dei registri immobiliari, di iscrivere ipoteca giudiziale, come richiesto; condannava l’Agenzia predetta alla rifusione delle spese processuali.

Ricorrono per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., l’Agenzia del Territorio di Biella, in persona del direttore, nonchè l’Ufficio Provinciale di Biella in persona del direttore, sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, D. in R.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè degli artt. 745, 737 ss. c.p.c. e dei principi generali in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 360 c.p.c., n. 3) in punto condanna alle spese del direttore dell’Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri immobiliari).

Sostengono i ricorrenti l’illegittimità della condanna alle spese di cui al decreto impugnato, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il motivo appare fondato.

L’art. 2674 c.c. precisa che il Conservatore dei Registri immobiliari (oggi direttore dell’Agenzia del Territorio) non può rifiutare o ritardare le trascrizioni richieste, ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi dell’art. 113 bis disp. att. c.c. la parte, in caso di rifiuto del Conservatore, può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c., e, ai sensi del secondo comma di detto articolo, ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario (dei registri immobiliari) esercita le sue funzioni. Il Presidente provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

Si parlava dapprima di procedimento disciplinare – amministrativo (così Cass. n. 1006 del 1948), ma le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 1973 del 1986, ne hanno sancito il carattere giurisdizionale.

Si tratta, comunque, all’evidenza, di procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma i- regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare; il ricorso è proposto dall’interessato; il Presidente del Tribunale si limita a “sentire” il conservatore; non vi è parte vittoriosa soccombente; e il relativo provvedimento è insuscettibile di passaggio in giudicato (così tra le altre, Cass. n. 4523 del 1998).

E’ appena il caso di precisare che la parte interessata potrebbe adire l’ordinaria via contenziosa per ottenere una pronuncia nei confronti del conservatore, in tal caso parte a tutti gli effetti del procedimento, e legittimato a contraddire le pretese dell’attore. E in tale sede potrebbe trovare considerazione l’eventuale danno causato dal rifiuto di trascrivere.

Per quanto osservato, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi a condanna alle spese.

Osserva il resistente che il provvedimento doveva semmai essere reclamato. Ma l’argomentazione non ha pregio: il reclamo, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. è previsto) con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra cui non rientra quello disciplinato dall’art. 745 c.p.c., di competenza del Presidente del Tribunale (Al riguardo, Cass. n. 7259 del 2003).

D’altra parte, il provvedimento sulle spese, assunto sull’erroneo presupposto che vi fosse controversia su diritti, in un procedimento nel quale esso non poteva essere pronunciato, assume sicura valenza decisoria, ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Va pertanto accolto il ricorso; cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna alle spese; condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.300,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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