Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2095 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3252-2018 proposto da:

D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 25,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2060/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

D.C.L. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 2060/27/17 dep. il 12 giugno 2017, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro anno 2010 – col quale erano stati revocati i benefici provvisoriamente concessi D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1, comma 4, per la piccola proprietà contadina, in relazione all’acquisto di terreni agricoli in data 21.5.2010, per avere il contribuente concesso in affitto, entro il quinquennio dall’acquisto (in data 17.2.2012 fino al 30.9.2012), una porzione dei terreni all’azienda agricola fratelli T. – ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con istanza del 3 dicembre 2018 il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10;

il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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