Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20949 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12617/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO ORLANDI giusta procura

in calce al ricorso; (ammissione al gradito patrocinio in data

4/5/2015);

– ricorrente –

contro

FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1131/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 04/11/2014, depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. M.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano, la Fondiaria s.p.a. e – sulla premessa di avere stipulato con quella società una polizza di assicurazione avente ad oggetto un immobile di sua proprietà, in relazione ai danni da neve e gelo – chiese che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di alcune ingenti nevicate verificatesi tra il (OMISSIS), le quali avevano danneggiato il tetto, il gazebo e la pavimentazione esterna dell’immobile, arrecando anche danni all’impianto idrico.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u., rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 5 novembre 2014, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.A. con atto affidato a tre morivi.

La Fondiaria s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che la casa dove si erano verificati i danni non era dimora abituale dell’attore.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Si osserva, innanzitutto, che il ricorrente fa riferimento a circostanze di fatto (esistenza di un elevato consumo di gas, di energia elettrica e di telefono nel periodo in questione) senza indicare nè se, nè quando e come tali circostanze siano state poste all’esame del giudice di merito. Oltre a ciò la censura – finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni all’impianto idrico – non affronta in alcun modo l’altro punto esaminato dalla Corte d’appello, e cioè che la polizza assicurativa sarebbe divenuta operativa in presenza di un impianto di riscaldamento regolarmente attivato. Sicchè è palese che le questioni circa il concetto di dimora abituale sono comunque inidonee a superare la ratio decidendi della decisione impugnata.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1469 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza avrebbe omesso di considerare che la dicitura “no” in calce alla voce “dimora abituale” era stata sottoscritta dal padre dell’attore, nella polizza originariamente da lui stipulata con la società di assicurazione. Tale clausola, quindi, avrebbe dovuto essere sottoposta a specifica approvazione per iscritto da parte del contraente.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non indica se e dove il contratto sia stato depositato e messo a disposizione di questa Corte ai fini dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); senza contare che la questione relativa alla necessità dell’apposita sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c., appare evidentemente nuova e, quindi, non esaminabile in questa sede.

7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le risultanze della consulenza tecnica espletata.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Esso fa riferimento ad una presunta omessa valutazione relativamente alla c.t.u. laddove essa avrebbe posto in luce che alcune strutture esterne dell’abitazione, fra cui il gazebo, erano crollate per la neve.

Si osserva, al riguardo, che la censura, oltre ad essere del tutto generica, non considera che il problema del crollo è stato esaminato dalla Corre d’appello in riferimento al solo punto di interesse, e cioè il tetto, per cui la presunta omissione si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

8. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non va disposta la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, poichè egli risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di L’Aquila in data 4 maggio 2015.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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