Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20949 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. II, 12/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24076-2008 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato SGUEGLIA Ugo
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPTO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso studio dall’avvocato ROCCHI ROSALDA,
giusta Determinazione Dirigenziale n. 481/07, e giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2333/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 30.1.08,
depositata il 07/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Sgueglia (per delega avv.
Ugo Sgueglia) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza per il solo capo relativo alle spese, erroneamente compensate integralmente, malgrado la sua domanda fosse stata interamente accolta. Il giudizio riguardava opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada ed era stato introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2006.
Al riguardo il giudice dell’appello così motivava: “sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del riesame giuridico d’appello, per la compensazione delle spese anche di questa fase”.
2. – Parte ricorrente formula due motivi di ricorso. Col primo denuncia vizio di motivazione (motivazione apparente) e violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.. Osserva che il giudizio è stato introdotto sotto la vigenza del nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., che richiede che i “giusti motivi” siano esplicitamente indicati.
3. – Resiste con controricorso la parte intimata.
4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
5. – Parte ricorrente ha depositato memoria.
6. – Il ricorso appare manifestamente fondato per entrambi i motivi denunciati. Sussiste il vizio di motivazione in quanto l’opposizione è stata accolta, come si legge in motivazione, poichè il Comune, cui incombeva il relativo onere, non aveva prodotto in giudizio il verbale di contestazione, “rendendo impossibile accertarne l’effettivo invio con la relata di notifica prodotta … . L’assenza del verbale in originale rende impossibile l’accertamento specifico sull’operato del verbalizzante, stante le opposizioni dell’appellante in relazione al rilevamento del numero di targa del veicolo”. In relazione a tale decisione il richiamo operato in motivazione, per giustificare la compensazione delle spese, alla particolarità del riesame giuridico d’appello” appare criptico e comunque non in grado di fornire elementi per valutare la sussistenza o meno dei “giusti motivi”, che soli consentono una regolamentazione delle spese indipendente dalla soccombenza.
Sussiste anche la violazione di legge, non avendo il giudice dell’appello esplicitato i motivi che giustificavano la disposta compensazione.
7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame in punto spese ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011