Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20949 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.08/09/2017),  n. 20949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25020-2014 proposto da:

ENEL S.p.a., (c.f. (OMISSIS)) ed ENEL SERVIZI S.r.l., (c.f.

(OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

B.R., ((OMISSIS)) e + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1437/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che Enel spa ed Enel Servizi srl hanno proposto il 17/20 ottobre 2014 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1437/2014 della Corte di appello di Roma, resa il 4/3/2014;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’appello immediato contro sentenza non definitiva avverso la quale era stata dichiarata riserva di appello;

che il procuratore generale in data 27 febbraio 2017 ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso;

che parte ricorrente ha depositato in data 13 marzo 2017 atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte;

che parte resistente ha depositato memoria in cui ha chiesto la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, come da notula relativa a causa di valore indeterminabile;

ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione;

che tuttavia occorre far luogo alla la liquidazione delle spese di lite in favore di parte resistente;

considerato che la liquidazione delle spese di questo ricorso non possa riferirsi al valore della controversia che sta al fondo della lite, ma alla limitata questione processuale sulla scorta della quale l’impugnazione è stata decisa dalla Corte di appello e da cui era scaturito il ricorso stesso;

ritenuto che in caso di pronuncia di estinzione del giudizio è da escludere l’accertamento relativo al raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/15).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 5.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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